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Ultima modifica: 10 Apr, 2021

Adozione nazionale e internazionale

È un provvedimento che riguarda i minori in stato di abbandono per i quali il Tribunale per i Minorenni ha dichiarato lo stato di adottabilità.



A chi è rivolto:

  • ai minori per i quali è stato accertato "lo stato di abbandono" da parte del Tribunale per i Minorenni del luogo ove risiede il minore

  • alle famiglie/coppie che si rendono disponibili all`adozione nazionale ed internazionale.



Per presentare la domanda di disponibilità all’Adozione nazionale ed internazionale al Tribunale dei Minorenni sono necessarie le seguenti condizioni:

  • i coniugi devono essere sposati da almeno tre anni o, in alternativa, tre anni comprensivi di matrimonio e di comprovata convivenza;

  • la differenza di età tra i coniugi adottivi e adottato non deve essere inferiore a 18 anni e superiore a 45 (salvo alcune eccezioni);

  • la disponibilità ad adottare un bambino va redatta in tre copie per la domanda nazionale e tre per la domanda internazionale;

  • la disponibilità deve essere presentata personalmente dagli interessati e firmata al momento del deposito della stessa davanti ad un funzionario incaricato presso il Tribunale per i Minorenni di Torino.

La domanda di disponibilità all’Adozione nazionale ha validità tre anni e può essere ripresentata.

Dalla data del deposito della disponibilità all`adozione nazionale e/o internazionale, il Tribunale per i Minorenni, incarica la Medicina Legale di effettuare gli approfondimenti sulla salute fisica della coppia. Inoltre dà mandato alle équipe adozione di espletare i colloqui di conoscenza della coppia stessa, al termine dell`iter di conoscenza, l`équipe invia relazione scritta sociale e psicologica al Tribunale, che, tramite Giudice Delegato, incontra i coniugi in udienza.

E` compito del Tribunale per i Minorenni valutare la coppia.



Per l`adozione nazionale il Tribunale per i minorenni, presso il quale la coppia deposita la disponibilità ad adottare, stabilisce quale famiglia dare a ciascun bambino dichiarato adottabile, valutando quale risponda meglio agli specifici bisogni del bambino. L`adozione diventa definitiva per il bambino, se il periodo preadottivo, della durata di un anno dall`abbinamento, ha avuto esito positivo.



Per l`adozione internazionale, Il Tribunale per i Minorenni, del luogo di residenza della coppia, emetterà un decreto di idoneità o di non idoneità. La coppia, dopo aver ottenuto l`idoneità, deve conferire l`incarico ad un Ente Autorizzato, tra quelli legalmente riconosciuti dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, in base alla legislazione in materia. La coppia, solo tramite l`Ente potrà adottare in un Paese Straniero, un bambino dichiarato adottabile dall`Autorità competente del paese stesso.

Come

Per un primo colloquio informativo ci si può rivolgere al Servizio Sociale o all`Asl - équipe adozioni, competenti per territorio. Prima di procedere al deposito della domanda in Tribunale, e` indispensabile partecipare al corso gratuito di informazione e preparazione, della durata di due giorni.

Dove

Occorre prenotare la frequenza al corso presso:

  • Divisione Servizi Sociali e rapporti con le Aziende Sanitarie – Settore Minori Tel. 011 4425330 – 011 4425465 - Fax 011 4425485

  • E-mail: Ufficio.adozioni@comune.torino.it



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