È un provvedimento che riguarda i minori in stato di abbandono per i quali il Tribunale per i Minorenni ha dichiarato lo stato di adottabilità.
A chi è rivolto:
- ai minori per i quali è stato accertato "lo stato di abbandono" da parte del Tribunale per i Minorenni del luogo ove risiede il minore
- alle famiglie/coppie che si rendono disponibili all`adozione nazionale ed internazionale.
Per presentare la domanda di disponibilità all’Adozione nazionale ed internazionale al Tribunale dei Minorenni sono necessarie le seguenti condizioni:
- i coniugi devono essere sposati da almeno tre anni o, in alternativa, tre anni comprensivi di matrimonio e di comprovata convivenza;
- la differenza di età tra i coniugi adottivi e adottato non deve essere inferiore a 18 anni e superiore a 45 (salvo alcune eccezioni);
- la disponibilità ad adottare un bambino va redatta in tre copie per la domanda nazionale e tre per la domanda internazionale;
- la disponibilità deve essere presentata personalmente dagli interessati e firmata al momento del deposito della stessa davanti ad un funzionario incaricato presso il Tribunale per i Minorenni di Torino.
La domanda di disponibilità all’Adozione nazionale ha validità tre anni e può essere ripresentata.
Dalla data del deposito della disponibilità all`adozione nazionale e/o internazionale, il Tribunale per i Minorenni, incarica la Medicina Legale di effettuare gli approfondimenti sulla salute fisica della coppia. Inoltre dà mandato alle équipe adozione di espletare i colloqui di conoscenza della coppia stessa, al termine dell`iter di conoscenza, l`équipe invia relazione scritta sociale e psicologica al Tribunale, che, tramite Giudice Delegato, incontra i coniugi in udienza.
E` compito del Tribunale per i Minorenni valutare la coppia.
Per l`adozione nazionale il Tribunale per i minorenni, presso il quale la coppia deposita la disponibilità ad adottare, stabilisce quale famiglia dare a ciascun bambino dichiarato adottabile, valutando quale risponda meglio agli specifici bisogni del bambino. L`adozione diventa definitiva per il bambino, se il periodo preadottivo, della durata di un anno dall`abbinamento, ha avuto esito positivo.
Per l`adozione internazionale, Il Tribunale per i Minorenni, del luogo di residenza della coppia, emetterà un decreto di idoneità o di non idoneità. La coppia, dopo aver ottenuto l`idoneità, deve conferire l`incarico ad un Ente Autorizzato, tra quelli legalmente riconosciuti dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, in base alla legislazione in materia. La coppia, solo tramite l`Ente potrà adottare in un Paese Straniero, un bambino dichiarato adottabile dall`Autorità competente del paese stesso.
Per un primo colloquio informativo ci si può rivolgere al Servizio Sociale o all`Asl - équipe adozioni, competenti per territorio. Prima di procedere al deposito della domanda in Tribunale, e` indispensabile partecipare al corso gratuito di informazione e preparazione, della durata di due giorni.