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Ultima modifica: 26 Gen, 2021

Divorzio

La legge 6 maggio 2015, n. 55, ha rivisto i termini per ottenere il divorzio.
La finalità della riforma è accelerare i tempi in modo che i due coniugi si possano separare e, poi, divorziare in tempi meno lunghi, anche in ragione delle diverse modalità con le quali oggi si può sciogliere il vincolo del matrimonio.

Prima della riforma del 2015 la legge diceva che per la richiesta di divorzio, le separazioni dovevano essere protratte senza interruzione per almeno tre anni dall’avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, anche nel caso di separazione personale. Quando è stata introdotta la riforma i termini sono stati molto ridotti ed è stata determinata una differenza tra separazione giudiziale e separazione consensuale.
La legge 2015/55 oltre a ridurre i termini per ottenere il divorzio a seguito di separazione, ha anche previsto altri modi di separarsi.

A norma dell’articolo 150 del codice civile, in precedenza, la separazione personale dei coniugi era di due tipi: giudiziale e consensuale.
La separazione giudiziale presuppone una situazione di conflitto tra i coniugi che, non avendo raggiunto un accordo, si rivolgono al giudice.
Può essere richiesta da uno o da entrambi, quando si verificano fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o che recano recare grave pregiudizio all’educazione della prole.
La separazione consensuale presuppone un accordo dei coniugi, che ha in oggetto l’opportunità di procedere alla separazione e la regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali e le decisioni relative all’affidamento dei figli e al loro mantenimento. Anche se la separazione è consensuale è previsto un passaggio davanti al giudice.

L’accordo dei coniugi, per avere carattere di efficacia, deve essere sottoposto alla valutazione del giudice e omologato dal tribunale. Una separazione consensuale non omologata resta una separazione di fatto.

A seguito della riforma, è possibile separarsi senza ricorrere al tribunale, con l’assistenza di un avvocato oppure davanti all’ufficiale dello stato civile.
Attraverso lo strumento della negoziazione assistita, la legge consente ai coniugi di recarsi dal proprio avvocato di fiducia per ottenere la separazione o il divorzio.
Si attua una specie di mediazione che termina in un accordo con il quale le parti regolamentano i loro rapporti.
I coniugi sono obbligati a farsi assistere almeno da un avvocato per parte e concludere il procedimento in un lasso di tempo determinato dalle stesse parti, che non può essere inferiore a un mese né superiore a tre, prorogabile di trenta giorni su accordo delle parti.
L’accordo deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, e sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati.
La convenzione deve contenere la modifica dello status dei coniugi, gli aspetti economici della cessazione dell’unione coniugale, le disposizioni sui figli e il loro affidamento e relativo mantenimento.

L’accordo non è completamente esente da una fase giudiziale.

In assenza di figli (minorenni o maggiorenni incapaci o non autosufficienti), l’accordo concluso deve essere trasmesso al pubblico ministero presso la Procura della Repubblica competente per territorio, il quale deve concedere il suo nulla osta. Se il pubblico ministero rileva irregolarità, l’accordo ritorna alle parti che rinegoziano l’accordo o, in assenza di un comune consenso, possono procedere in via giudiziale.
La situazione è diversa in presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o non economicamente autosufficienti.
In questo caso l’accordo, nel termine perentorio di dieci giorni dalla sua conclusione, deve essere trasmesso al pubblico ministero che lo può autorizzare se lo ritiene corrispondente all’interesse dei figli oppure, lo trasmette entro cinque giorni al Presidente del tribunale.
L’avvocato è tenuto a trasmettere all’ufficiale dello stato civile del Comune nel quale il matrimonio è stato iscritto o trascritto, l’accordo autenticato dallo stesso, munito delle certificazioni.

La procedura della separazione o del divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile, è molto più veloce ed economica. A differenza della negoziazione assistita, i coniugi non sono obbligati a farsi assistere da un avvocato.

Questo tipo di separazione può essere concluso esclusivamente da coniugi senza figli minorenni o maggiorenni incapaci o portatori di handicap oppure economicamente non autosufficienti e non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
La norma precisa che i coniugi che abbiano effettuato la dichiarazione di volere divorziare siano riconvocati dall’ufficiale dello stato civile per confermare l’accordo dopo trenta giorni.
L’accordo concluso davanti all’ufficiale dello stato civile, così come avviene per la negoziazione assistita, produce gli effetti di un provvedimento giudiziale sin dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione o divorzio.

Il divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile si può ottenere esclusivamente a determinate condizioni.

Una circolare ministeriale del 2015 ha precisato che questo tipo di divorzio non si può attuare in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, oppure economicamente non autosufficienti, quando questi siano figli di entrambi i coniugi. Se sono figli di una delle parti, si potrà procedere senza inconvenienti.
La stessa circolare ha precisato che l’accordo relativo all’obbligo di pagamento di un assegno periodico di mantenimento, non rientra nell’ipotesi di divieto di trasferimento patrimoniale, mentre è vietato l’obbligo di pagamento in un’unica soluzione.

La fissazione dell’udienza «virtuale»
A questo punto la fissazione dell’udienza «virtuale» viene comunicata agli avvocati in via telematica e le parti non vi devono partecipare né a distanza né in via cartolare, perché serve solo al Tribunale per dare atto delle attività svolte e per l’adozione dei conseguenti provvedimenti nel giro di pochi giorni. A seguito infatti della espressa e ribadita manifestazione di volontà, la coppia consegue l’omologa (nel caso di separazione), la sentenza (nel caso di divorzio congiunto), previa la trasmissione anche qui telematica per il parere al pm.

Dove

Tribunale Ordinario - Settima Sezione Civile - Palazzo di Giustizia
Corso Vittorio Emanuele II 130 - Torino – Scala C - 3° piano - Tel. 4327687 - 011 4327918
URP Tribunale di Torino - Tel. 011 4329039 - 011 4328440 - 011 4329457 - 011 4329893 - 011 4327970
Sito Internet: Gazzetta ufficiale Legge n.55
Tribunale di Torino

Quando

Tribunale Ordinario - Settima Sezione Civile - Palazzo di Giustizia
da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30
URP Tribunale di Torino da lunedì a venerdì 9.00 - 12.30



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