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Ultima modifica: 03 Gen, 2021

Patrocinio a spese dello Stato

Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.

L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.). La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.

Come

Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall`ultima dichiarazione come indicato nel sito.
Se l`interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l`istante.
Si tiene conto del solo reddito personale quando oggetto della causa sono i diritti della personalità, cioè quando gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Il Patrocinio a spese dello Stato, previsto per il processo penale e del lavoro nonché per il processo di impugnazione del decreto di espulsione di stranieri e per i ricorsi al Garante per la protezione dei dati personali, è stato esteso, dalla legge n. 134/2001, ai giudizi civili ed amministrativi nonché alle procedure di volontaria giurisdizione.
Possono richiedere l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato:
- i cittadini italiani
- gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
- gli apolidi
- gli Enti o Associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

L`ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.

Dove

Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:
- luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo
- luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso
- luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

Sito internet: www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7.wp




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