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Ultima modifica: 27 Gen, 2013

Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (Carta di Soggiorno)

Dall’8 gennaio 2007, la carta di soggiorno per cittadini stranieri è stata sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Questo tipo di permesso è a tempo indeterminato e può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni.

La domanda va presentata presso gli uffici postali oppure, senza utilizzare il kit, ci si può recare presso i Comuni che offrono questo servizio o presso i Patronati.

Il permesso di soggiorno CE non può essere rilasciato a chi è pericoloso per l`ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.



La richiesta può essere presentata anche per il coniuge, i figli minori e, se a carico, per i figli maggiorenni e per i propri genitori.



Dal 9 dicembre 2010 è in funzione il sistema informatico di gestione per le domande per la partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana che dovranno sostenere gli stranieri che intendono richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Nel sito web del Ministero dell`Interno ci sono tutte le informazioni.



Con il permesso di soggiorno CE è possibile:

  • entrare in Italia senza visto;

  • svolgere attività lavorativa;

  • usufruire dei servizi e delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione;

  • partecipare alla vita pubblica locale.



Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno CE, rilasciato da altro Stato membro, può rimanere in Italia oltre i 3 mesi, per:

  • esercitare un’attività economica come lavoratore regolare, previa acquisizione dello specifico nullaosta rilasciato dallo Sportello Unico Immigrazione (art. 9 bis D.Lgs 286/98);

  • frequentare corsi di studio o di formazione professionale;

  • soggiornare ad altro scopo, dimostrando di avere sufficienti mezzi di sostentamento (reddito superiore al doppio dell’importo minimo previsto per l’esenzione della spesa sanitaria) e stipulando un’assicurazione sanitaria per l’intero periodo del soggiorno.



In questo caso lo straniero titolare ottiene un permesso di soggiorno per lavoro mentre ai familiari verrà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia. In entrambi i casi il permesso di soggiorno, rilasciato avrà la durata limitata alle esigenze di soggiorno rinnovabile, e gli interessati, in quanto titolari di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro paese dell’Unione, manterranno tale titolo di soggiorno fino a quando non ne acquisiranno uno analogo dalle Autorità Italiane.



Soggetti che non possono acquisire permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 D.Lgs 286/98



Non è possibile richiedere il permesso di soggiorno CE qualora lo straniero sia titolare di permesso di soggiorno per uno dei seguenti motivi:

  • studio o formazione professionale;

  • ricerca scientifica;

  • protezione temporanea o per motivi umanitari;

  • asilo politico o attesa del riconoscimento dello status di rifugiato;

  • soggiorni di breve durata (affari, turismo, cure mediche o altro);

  • inoltre non è previsto per i diplomatici (solitamente titolari della tessera di riconoscimento rilasciata dal Ministero Affari Esteri), e per coloro che soggiornano per motivi di missione.



Il permesso di soggiorno CE, di cui al citato art. 9, è revocato:

  • se acquisito fraudolentemente;

  • in caso di espulsione;

  • quando lo straniero sia pericoloso per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o rientri in una delle categorie di cui all’art. 1 della legge 1423/56 o nell’art. 1 della legge 575/65;

  • in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di 12 mesi consecutivi;

  • in caso di ottenimento di un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro Stato membro dell’Unione Europea;

  • in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a 6 anni.

Come

Alla domanda è necessario allegare:

  • copia del passaporto o documento equipollente, in corso di validità;

  • copia della dichiarazione dei redditi (il reddito deve essere superiore all`importo annuo dell`assegno sociale) ed estratto conto previdenziale INPS, unificato, rilasciato dall`INPS;

  • certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali;

  • un alloggio idoneo documentato se la domanda è presentata anche per i familiari;

  • copie delle buste paga relative all`anno in corso;

  • copia dell’estratto conto previdenziale unificato rilasciato dall’INPS;

  • documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia;

  • bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (€ 27,50);

  • contrassegno telematico da € 16,00;

  • 4 foto tessera recenti.



Il costo della raccomandata è di € 30,00.



Per ottenere il permesso CE anche per i familiari, oltre ai documenti elencati sopra, è necessario:

  • avere un reddito sufficiente, commisurato alla composizione del nucleo familiare, di importo non inferiore a quello dell’assegno sociale, aumentato del 50% per ogni componente del nucleo familiare;

  • avere la certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare. La documentazione proveniente dall’estero dovrà essere tradotta, legalizzata e validata dall’autorità consolare nel Paese di appartenenza o di stabile residenza dello straniero e non essere stata rilasciata da oltre sei mesi.

Dove




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