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Ultima modifica: 27 Gen, 2011

Permesso di Soggiorno - Ingresso in Italia

L’ingresso nel territorio italiano è consentito soltanto agli stranieri che:



  • si presentano attraverso un valico di frontiera

  • siano in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente riconosciuto valido per l`attraversamento delle frontiere

  • abbiano un visto di ingresso o di transito, nei casi in cui è richiesto

  • non siano segnalati al sistema informativo Schengen ai fini della non ammissione

  • non siano considerati pericolosi per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica o le relazioni internazionali.

  • dimostrino di avere mezzi finanziari per il loro sostentamento (vedi tabella) e abbiano a disposizione la somma necessaria al rimpatrio, eventualmente dimostrabile con l’esibizione del biglietto di ritorno.



Gli stranieri in ingresso sono sottoposti ai controlli di frontiera, doganali, valutari e sanitari.

Lo straniero sprovvisto anche solo di uno dei requisiti richiesti può essere respinto alla frontiera. Il provvedimento può essere attuato dalle Autorità di Frontiera.



L’inosservanza da parte dello straniero della procedura indicata, salvo i casi di forza maggiore, ne determina l’espulsione; questa sanzione sarà applicata anche nel caso in cui lo straniero si sia trattenuto in Italia oltre i tre mesi o il minor termine stabilito nel visto d’ingresso.



Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno.

Come

Per lo straniero che proviene da Paesi che non applicano l’Accordo di Schengen l’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l’apposizione del timbro sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera.



Lo straniero che proviene da Paesi che applicano l’Accordo di Schengen dovrà presentare la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall’ingresso, al questore della provincia in cui si trova.

Dove

Coloro che hanno obbligo del visto d’ingresso anche per soggiorni non superiori a novanta giorni, devono munirsi del visto d’ingresso presso:



  • Le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o di altri stati aderenti all`Accordo di Schengen, nello stato di origine e di residenza dello straniero.

  • Gli uffici di polizia di frontiera italiana, in casi di assoluta necessità, per la durata massima di 5 giorni per il transito e 10 giorni per il soggiorno.

Con il rilascio del visto sono comunicati per iscritto agli stranieri i diritti e i doveri relativi all`ingresso e al soggiorno in Italia.






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