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Ultima modifica: 29 Mar, 2022

Certificati e documenti - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

E` una dichiarazione che riguarda fatti, stati e qualità personali non compresi nell`elenco delle autocertificazioni (vedi Autocertificazione) che siano a diretta conoscenza dell`interessato oppure relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza e renda nel proprio interesse. Sostituisce anche l`attestazione di conformità all`originale della copia di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione, della copia di una pubblicazione, di titoli di studio, di servizio e di documenti fiscali conservati dai privati. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Le domande, comprese quelle per la partecipazione a concorsi pubblici, e le dichiarazioni sostitutive dell`atto di notorietà rivolte alle amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici, non sono soggette all`autenticazione della sottoscrizione, in quanto sono sottoscritte davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione o inviate con fotocopia del documento d`identità del sottoscrittore.

L`autenticazione delle sottoscrizioni è ancora richiesta per le domande che riguardano la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, ecc.) da parte di terze persone e per le istanze e dichiarazioni rivolte ai privati.

La dichiarazione di chi non sa o non può firmare, in presenza di un impedimento a sottoscrivere, comunque in grado di intendere e di volere, è raccolta dal pubblico ufficiale che accerta l`identità della persona. La dichiarazione di colui che ha un impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente fino al terzo grado davanti al pubblico ufficiale che dovrà accertare l`identità del dichiarante.

La possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà è consentita anche ai cittadini comunitari, relativamente ai cittadini di Stati non appartenenti all`Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, è ammessa solo limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini, qualora vengano riscontrate delle irregolarità, verrà informato l`interessato che dovrà regolarizzare o completare la dichiarazione resa. Oltre alle sanzioni previste dall`art. 76 del D.P.R. n. 445/00, la dichiarazione falsa comporterà anche la decadenza dai benefici del provvedimento adottato.

Come

Presentarsi personalmente, muniti di un documento di riconoscimento valido, al funzionario dell'Ente competente a ricevere la documentazione, oppure sottoscrivere la dichiarazione e inviarla, anche via fax, con allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Soltanto nei rari casi, sopra descritti, in cui l'autenticazione della sottoscrizione è ancora prescritta, presentarsi da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco (sportelli anagrafici).

Dove

Anagrafe centrale - Via della Consolata 23 - Tel. 011 01125380
Sito Internet: Anagrafe Centrale e Uffici di Circoscrizione

Quando




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