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Ultima modifica: 29 Apr, 2022

Certificati e documenti - Autenticazioni di firme e copie di documenti

Le autenticazioni servono a comprovare l`autenticità di una firma, di una copia di un documento.

In base alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 vengono rilasciate le seguenti autenticazioni:

Autenticazioni di copia

E’ un`attestazione di conformità ad un documento originale da parte del pubblico ufficiale autorizzato.

Può essere autenticata dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento o presso il quale è depositato l`originale, o al quale deve essere prodotto il documento, da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco.

La copia autentica di un documento da presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi può essere fatta dal responsabile del procedimento o altro dipendente addetto competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell`originale e senza che questo venga depositato.

Il cittadino (vedi dichiarazione sostitutiva dell`atto di notorietà) può dichiarare la conformità all`originale della copia di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione, della copia di una pubblicazione, di titoli di studio, di servizio e di documenti fiscali che è obbligato a conservare.

Autenticazione di firme

E’ l’attestazione, da parte del pubblico ufficiale autorizzato, che la sottoscrizione di atti è stata apposta in sua presenza dall`interessato, previa sua identificazione. Sono abilitati all`autenticazione un notaio, cancelliere, segretario comunale, il dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco.

L`autenticazione delle sottoscrizioni è ancora richiesta solo per le domande che riguardano la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, ecc.) da parte di terze persone e per le istanze e dichiarazioni rivolte ai privati.

La sottoscrizione di istanze o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi non sono soggette all`autenticazione della firma, perché sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Non è soggetta ad autenticazione la sottoscrizione di domande per la partecipazione a selezioni per l`assunzione, in tutte le P.A., nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali.

Autenticazione della sottoscrizione degli atti di alienazione di beni mobili registrati

Come previsto dall’art. 7 della legge n. 248/2006, l’autenticazione della sottoscrizione degli atti relativi all’alienazione di beni mobili registrati o la costituzione di diritti reali di garanzia sui medesimi, può essere richiesta, oltre che da un Notaio, al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), all’Ufficio della Motorizzazione Civile(UMC), alle Agenzie di Pratiche Auto titolari di Sportello Telematico dell’Automobilista e negli uffici anagrafici del Comune di Torino.

Come

Per autenticare una copia conforme all`originale, con esclusione dei casi sopra descritti:

portare il documento originale, la copia da autenticare e un documento di riconoscimento valido. L`autenticazione, può essere richiesta anche da persona diversa dall`interessato e in Comune diverso da quello di residenza.

Per autenticare la firma solo se ancora prescritta:

presentarsi personalmente con un documento di riconoscimento valido. Salvo diversa disposizione della normativa vigente, non è possibile l`autenticazione della firma a domicilio da parte del funzionario incaricato dal Sindaco.

Per autenticare la firma sugli atti di vendita dei veicoli, il venditore deve redigere l’atto di vendita sul retro del Certificato di Proprietà, nel riquadro T, indicando i dati dell’acquirente (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale) e il prezzo di vendita.

Se il veicolo rientra nella comunione dei beni tra coniugi, è consigliabile che la dichiarazione di vendita venga sottoscritta da entrambi.

Se si possiede il Foglio Complementare occorre redigere, a cura degli interessati, una dichiarazione unilaterale di vendita a parte, nella forma di scrittura privata, anche in questo caso l’ufficio comunale provvede alla sola autenticazione della firma.

In caso di procuratore, tutore o legale rappresentante di società, deve essere presentato anche l’atto che autorizza alla firma (procura, visura camerale, ecc.).

Occorre portare una marca da bollo di euro 16,00 da apporre sull’atto al momento dell’autentica della firma ed esibire un documento d’identità in corso di validità.

Avvertenza:

Con l’autenticazione della firma presso l’anagrafe, il passaggio di proprietà non è completato in quanto occorrerà chiedere la trascrizione, previo pagamento della relativa imposta, e l’aggiornamento del Certificato di Proprietà recandosi ad uno STA (Pubblico Registro Automobilistico, Ufficio Motorizzazione, Automobile Club o studi di consulenza automobilistica – agenzie pratiche auto) pertanto, rivolgendosi direttamente ad uno STA (sportello telematico dell’automobilista) si può oltre che autenticare la firma anche espletare l’intera pratica del trasferimento di proprietà .

Per informazioni relative alle imposte di trascrizione si consiglia la consultazione del sito: Trascrizione al P.R.A.

Per conoscere l’elenco aggiornato degli sportelli STA www.up.aci.it/torino

Soltanto per gravi motivi (malattia, invalidità, ecc.) si procede all`autenticazione della firma (per esempio della delega per il ritiro della pensione) al domicilio dell`interessato, che deve essere in grado di intendere e volere ed in possesso di documento di riconoscimento valido. L`autentica della firma può essere effettuata anche in Comune diverso da quello di residenza.

Dove

Quando




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