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Ultima modifica: 29 Apr, 2022

CITTADINANZA

La cittadinanza italiana si acquista per:
- RESIDENZA
- MATRIMONIO
- DISCENDENZA
- ACQUISTO
- RIACQUISTO

Le istanze per l’ottenimento della cittadinanza italiana a seguito di residenza o matrimonio vanno presentate alla locale Prefettura.
L’ufficio cittadinanze del Comune di Torino si occupa di:

  • 1) giuramenti per l’acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, in seguito al decreto di concessione della Cittadinanza per residenza o matrimonio consegnato dalla Prefettura.
    Occorre recarsi presso l’ufficio cittadinanze, fissare un appuntamento per rendere il giuramento dinnanzi ad un delegato del Sindaco (come previsto dall’art. 10 Legge 91/1992).
    N.B.: i figli minori conviventi con chi presta il giuramento diventano anch’essi cittadini italiani, ma raggiunta la maggiore età vi possono rinunciare. (art. 14 Legge 91/1992).

  • 2) riconoscimento della cittadinanza ai cittadini stranieri di origine italiana "jure sanguinis".
    Occorre presentare all’ufficio cittadinanze istanza in bollo da euro 16,00 e relativa documentazione. (art. 1 legge 91/1992).

  • 3) ricezione delle dichiarazioni di acquisto o di rinuncia alla cittadinanza nei casi previsti dalla legge;
    - straniero nato in Italia, regolarmente iscritto in anagrafe(art. 4 legge 91/1992).
    Occorre recarsi presso l’ufficio cittadinanze per effettuare la dichiarazione di acquisto, prevista tra il 18° e 19° anno di età, muniti di documento in corso di validità e regolare permesso di soggiorno
    - straniero riconosciuto durante la maggiore età (art. 2 legge 91/1992).
    Occorre recarsi presso l’ufficio cittadinanze per effettuare la dichiarazione di elezione cittadinanza italiana entro 1 anno dal riconoscimento, muniti di documento in corso di validità e regolare permesso di soggiorno
    - rinuncia alla cittadinanza italiana, con trasferimento all’estero della residenza (art. 11 legge 91/1992)
    - rinuncia alla cittadinanza italiana (resa ai sensi dell’art. 14 legge 91/92) senza trasferimento della residenza all’estero.
    Occorre recarsi presso l’ufficio cittadinanze per effettuare la dichiarazione di rinuncia, muniti di documento in corso di validità e regolare permesso di soggiorno.

  • 4) chi ha perso la cittadinanza italiana in seguito a:
    - naturalizzazione straniera (legge 555/1912 in vigore fino al 15.08.1992)
    - rinuncia con dichiarazione resa all’estero (art. 11 legge 91/1992 o art. 7 legge 555/1912)
    - opzione per cittadinanza straniera (art. 5 legge 123/1983)
    - matrimonio con cittadino straniero prima del 15.05.1975 (legge 151/1975)
    rientrando in Italia e fissando la residenza può riacquistare la cittadinanza italiana (art.13 legge 91/92).
    Occorre recarsi presso l’ufficio cittadinanze muniti di documento in corso di validità e regolare permesso di soggiorno.
    N.B.: chi non ha intenzione di riacquistare la cittadinanza italiana può rendere dichiarazione di rinuncia al riacquisto sempre entro l’anno dal rientro (art. 13 legge 91/1992)

  • 5) l’attribuzione della cittadinanza italiana per automatismi di legge nei casi di figlio di ignoti, apolidi o di cittadini il cui Stato non riconosce la cittadinanza, viene curata direttamente dall’ufficio cittadinanze senza istanza degli interessati.

Le dichiarazioni per l’acquisto, il riacquisto, la rinuncia e la rinuncia al riacquisto della cittadinanza italiana sono soggette a versamento di euro 200,00 indirizzato al Ministero degli Interni da effettuare esclusivamente dopo aver contattato l’ufficio predetto.

IMPORTANTE
Vista la particolarità della materia e le innumerevoli sfumature dei casi, la documentazione necessaria verrà indicata direttamente agli interessati dall’ufficio cittadinanze che si consiglia di contattare sempre prima di iniziare qualsiasi procedimento.

Dove

Quando




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