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Ultima modifica: 28 Gen, 2021

Riconciliazione

I coniugi separati, che si siano riconciliati, possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza l’intervento del Giudice, tramite una dichiarazione resa all’Ufficiale di Stato Civile ove è stato celebrato il matrimonio, ovvero dove è stato trascritto per residenza degli sposi al momento della celebrazione.

Come

La riconciliazione può essere rischiesta esclusivamente dagli interessati
Requisiti richiesti
- Atto di matrimonio iscritto o trascritto per residenza degli sposi al momento del matrimonio
- Copia della sentenza od omologa di separazione
- Documento di identità di entrambi gli sposi
- Presenza di entrambi gli sposi
N.B. La dichiarazione di riconciliazione sarà ricevuta previo appuntamento

A dichiarazione avvenuta e trascrizione del relativo atto, sarà cura dell’ufficio l’annotazione sull’atto di matrimonio nonché l’aggiornamento anagrafico per la certificazione.

Dove

Comune di Torino – Stato Civile - Ufficio Sentenze Estere
Via della Consolata 23 - 10122 Torino - Scala sinistra - 1° Piano
Tel. 011 01125420 – 011 01125457 – 011 01125017 – Fax 011 01125609
Sito Internet: Riconciliazione
E-mail: matrimonidivorziesteri@comune.torino.it

INDIRIZZI UTILI
Prefettura - P.zza Castello 201 – Torino
Pretura - C.so Vittorio Emanuele II° 130 - Torino
Procura - C.so Vittorio Emanuele II° 130 - Torino
Tribunale Civile - C.so Vittorio Emanuele II° 130 - Torino
Corte d’Appello c/o Tribunale - C.so Vittorio Emanuele II° 130 - Torino

Quando

Comune di Torino – Stato Civile - Ufficio Sentenze Estere
da lunedì a giovedì 8.15 - 15.00; venerdì 8.15 - 13.50



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