N. 373

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO DELLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 luglio 2021 (DEL 627/2021) I.E. - esecutiva dal 1 agosto 2021.

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INDICE

Articolo 1 - Ambito di applicazione
Articolo 2 - Principi
Articolo 3 - Tipologie
Articolo 4 - Soggetti Beneficiari
Articolo 5 - Criteri per la concessione contributi ordinari
Articolo 6 - Procedure per concessioni ed erogazioni dei contributi ordinari
Articolo 7 - Domanda di contributo ordinario
Articolo 8 - Domanda di contributo straordinario
Articolo 9 - Modalità di erogazione
Articolo 10 - Contributi di carattere eccezionale
Articolo 11 - Responsabilità
Articolo 12 - Dichiarazione
Articolo 13 - Concessione patrocinio
Articolo 14 - Servizi ed agevolazioni
Articolo 15 - Obblighi di pubblicazione e albo dei beneficiari
Articolo 16 - Norme di prima applicazione e transitorie




Articolo 1 - Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 Legge 241/1990 e dell'articolo 86 dello Statuto della Città, i criteri e le modalità cui l'Amministrazione deve attenersi per la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici ad associazioni ed enti pubblici e privati senza fini di lucro per l'attivazione di progetti nei seguenti ambiti:
-   culturale, turistico, celebrativo;
-   educativo e formativo;
-   prevenzione e recupero del disagio giovanile;
-   socio-assistenziale, socio sanitario;
-   promozione della salute;
-   relazioni internazionali;
-   promozione di diritti umani, integrazione sociale e comunitaria;
-   sportivo e ricreativo;
-   tutela e valorizzazione dell'ambiente urbano;
-   protezione civile;
-   sviluppo economico.

2.   Le norme del presente regolamento non si applicano fatte salve ove compatibili le disposizioni di cui al successivo articolo 9:
a)   ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune a soggetti cui lo stesso partecipa, a causa di tale partecipazione;
b)   ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti finanziatori, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale, laddove i criteri per l'erogazione siano già definiti;
c)   alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune di Torino a titolo di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;
d)   alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative di sostegno da questi promosse, organizzate e gestite;
e)   ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali e regionali ovvero relativi a manifestazioni di rilievo nazionale o internazionale che si svolgano sul territorio cittadino, per le quali la Città abbia presentato ed ottenuto la candidatura.

Articolo 2 - Principi

1.   La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

2.   Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in tema di efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione.

3.   Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.

4.   La concessione del contributo o di altro beneficio economico è comunque subordinata alla coerenza del progetto o dell'attività finanziata con le linee programmatiche adottate dal Consiglio Comunale con la deliberazione di inizio mandato.

5.   I progetti finanziati dovranno svolgersi in assenza di barriere architettoniche al fine di garantire la fruibilità anche a persone svantaggiate.

Articolo 3 - Tipologie

1.   Contributi ordinari: somme di denaro erogate a sostegno di attività ordinaria, legate ad eventi ricorrenti di interesse cittadino individuati sulla base di calendarizzazione annuale.

2.   Contributi straordinari: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrenti, organizzati sul territorio comunale e giudicati dall'Amministrazione di particolare rilievo.

3.   Contributi eccezionali: somme di denaro erogate a sostegno di interventi umanitari di carattere urgente ed eccezionale.

4.   Patrocini: riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori, ed espressione della simbolica adesione del Comune.

Articolo 4 - Soggetti Beneficiari

1.   Possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici:
a)   associazioni che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale e che siano iscritte nell'apposito registro;
b)   i comitati, formalmente costituiti che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
c)   altri soggetti no profit con personalità giuridica, che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale.

2.   Possono altresì beneficiare di contributi/benefici economici organismi no profit, anche se non hanno sede sul territorio cittadino, purchè per attività o iniziative che riguardano la comunità locale.

3.   Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici, nonchè i soggetti che abbiano pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città o progetti che prevedano la partecipazione di partiti politici.

4.   Il Patrocinio della Città può essere concesso, oltre che ai soggetti elencati ai precedenti commi 1 e 2, anche a:
-    enti e istituzioni no profit quali: istituzioni scolastiche, ordini e collegi professionali, università e istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali di interesse nazionale, nonché altri enti nazionali ed esteri di particolare e straordinaria rilevanza che svolgano attività attinenti le finalità istituzionali del Comune di Torino.

5.   Il Patrocinio della Città può essere in casi eccezionali concesso a soggetti giuridici con natura commerciale o lucrativa purché le iniziative da loro promosse rivestano un rilevante interesse pubblico e siano ritenute in grado di determinare positive ricadute per i cittadini beneficiari e per la città nel suo insieme.
Oltre a tale requisito di carattere generale, le iniziative proposte da soggetti profit per essere ammesse al riconoscimento civico del Patrocinio, dovranno soddisfare almeno uno tra i seguenti requisiti, da far risultare anche attraverso apposita autodichiarazione:
a)   gratuità dell'iniziativa per i partecipanti ovvero devoluzione dell'eventuale utile per finalità sociali o benefiche eventualmente concordate con il Comune e con modalità che rendano possibili le verifiche a consuntivo. Nel caso di spettacoli, mostre o eventi che prevedano ingressi a pagamento, il Patrocinio potrà essere riconosciuto solo in presenza di un significativo apporto nei confronti della crescita culturale della comunità. Inoltre, il richiedente il Patrocinio dovrà mettere a disposizione un certo numero di ingressi gratuiti (non meno del 2%) per finalità di carattere sociale indicate dal Comune;
b)   realizzazione di interventi a favore del Comune, della città o dei cittadini, coerenti con gli scopi istituzionali dell'Ente, con l'esatta descrizione dell'intervento e del suo valore economico, con particolare riguardo alla configurazione di tali iniziative quali forme di sussidiarietà orizzontale;
c)   nel caso di soggetti operanti nei campi del commercio, industria, artigianato, possono essere prese in considerazione, ai fini dell'ottenimento del Patrocinio della Città, iniziative suscettibili di generare con evidenza e in prevalenza valore sociale, le quali non possono pertanto avere carattere eminentemente lucrativo, o riguardare neanche in forma indiretta promozione e vendita di prodotti o servizi da parte del proponente;
d)   iniziativa di carattere culturale, sociale, scientifico, medico, educativo, formativo, sportivo, ricreativo, capace di suscitare un elevato valore di immagine e promozione per la città e il suo territorio.

6.   Il Patrocinio eventualmente concesso a soggetti lucrativi non può in ogni caso comportare la corresponsione di contributi in servizi e/o oneri finanziari a carico del Comune.

Articolo 5 - Criteri per la concessione contributi ordinari

1. Per la concessione dei contributi la Città si uniforma ai seguenti criteri:
- livello di coinvolgimento del territorio;
- livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
- originalità e innovazione delle attività e iniziative per le quali è richiesto il finanziamento;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata, e relative modalità di svolgimento;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;
- gratuità o meno delle attività programmate;
- livello di promozione di una crescente integrazione tra culture diverse.

Articolo 6 - Procedure per concessioni ed erogazioni dei contributi ordinari

1.   Con cadenza annuale, e comunque entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, i Servizi e le Circoscrizioni pubblicano rispettivamente sul sito internet della Città e delle singole Circoscrizioni le linee guida annuali contenenti priorità e attività ricorrenti da svolgere tramite il coinvolgimento di associazioni e/o organismi no-profit nonchè il riferimento percentuale riservato ai contributi ordinari, in relazione allo stanziamento complessivo del servizio interessato.
Le linee guida sono altresì affisse presso gli uffici delle sedi di decentramento.

2.   I soggetti interessati dovranno produrre il progetto e la relativa richiesta di finanziamento, così come dettagliato nel successivo articolo 7, entro 45 giorni dalla pubblicazione delle linee-guida o di specifici bandi.

3.   I contributi sono concessi rispettivamente con deliberazione della Giunta Comunale o dagli organi del decentramento dotati di rilevanza esterna a seguito della valutazione dei progetti presentati.

4.   L'Amministrazione procederà al finanziamento dei progetti selezionati in relazione alle risorse effettivamente disponibili.

Articolo 7 - Domanda di contributo ordinario

1.   Le associazioni iscritte all'apposito registro e gli altri organismi e enti pubblici e privati che intendono ottenere un contributo devono presentare formale domanda, con l'indicazione dei seguenti elementi:
-    denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA;
-    descrizione dell'iniziativa che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario del Comune, con l'indicazione delle modalità di svolgimento anche con riferimento alle persone coinvolte e/o all'utilizzo di volontari;
-    dettagliato preventivo di spesa;
-    quota di spesa che si intende coprire con il contributo del Comune, che comunque non potrà superare l'80% del preventivo, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati;
-    requisiti del soggetto proponente ed eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe, sotto forma di breve curriculum;
-    dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentata ad altri Enti pubblici, istituti di credito, fondazioni o imprese private, nonchè alle Circoscrizioni;
-    impegno a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto delle spese sostenute e la relativa documentazione entro 4 mesi dalla completa realizzazione dell'iniziativa;
-    dichiarazione in merito all'accessibilità delle persone svantaggiate;
-    dichiarazione, ai sensi dell'articolo 86 comma 2 dello Statuto che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali;
-    attestazione che indichi l'applicabilità o meno della ritenuta IRES ai sensi dell'articolo 28 D.P.R. 600/1973;
-    dichiarazione ai sensi dell'articolo 6 comma 2 della Legge 122/2010 e s.m.i..

2.   Laddove sia necessario la domanda stessa deve essere inoltre corredata da:
-    dichiarazione liberatoria dell'ENPALS in cui si attesti che le Associazioni organizzatrici di manifestazioni inerenti lo spettacolo non si sono rese inadempienti agli obblighi assicurativi di legge.

3.   La domanda sottoscritta dal rappresentante legale deve essere inoltrata esclusivamente al Servizio dell'Amministrazione o alla Circoscrizione competente che ha pubblicato l'avviso.

4.   La documentazione di cui al presente articolo è conservata agli atti e disponibile all'accesso previsto dalla Legge 241/1990 e s.m.i..

Articolo 8 - Domanda di contributo straordinario

1.   Per iniziative non rientranti nell'attività ordinaria i soggetti di cui all'articolo 4 possono presentare una richiesta di contributo straordinario al Servizio comunale competente o alla Circoscrizione, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa.

2.   La domanda deve contenere, per quanto compatibili gli elementi del precedente articolo 7.

3.   La Giunta Comunale ed il Consiglio di Circoscrizione decidono in ordine alla concessione del contributo straordinario dando conto nella deliberazione delle valutazioni effettuate sul progetto.

4.   I contributi straordinari non potranno comunque superare il 40% del budget complessivo dedicato ai contributi del Servizio di riferimento.

Articolo 9 - Modalità di erogazione

1.   L'erogazione del contributo avverrà ad attività conclusa e a seguito di presentazione del rendiconto di cui all'articolo 7.

2.   Nel provvedimento di erogazione del contributo potrà essere prevista la corresponsione di acconto nella misura massima del 70%, a fronte di specifica e motivata valutazione del servizio interessato rispetto all'iniziativa oggetto del beneficio e alla relativa integrazione con le attività istituzionali dell'Amministrazione.

3.   Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale inizialmente definita.

4.   L'ente o associazione percipiente un contributo può coprire la quota di spesa non coperta da contributo mediante l'impiego di beni mobili o immobili in proprio possesso, altre spese documentate e/o mediante le attività volontarie dei propri associati.

5.   La quota relativa alle attività di volontariato, il cui ammontare non potrà superare il 5% del costo totale dell'iniziativa, fatte salve specifiche eccezionali situazioni che comportino un preponderante impiego di risorse umane, dovrà essere oggetto di specifica e dettagliata dichiarazione resa dal legale rappresentante del beneficiario.

6.   La concessione del contributo è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma eventualmente versata, in assenza di rendicontazione oppure qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme, anche con riferimento all'assenza di barriere architettoniche, o alla mancata assistenza alle persone svantaggiate.

7.   Con cadenza annuale i Servizi e le Circoscrizioni pubblicano rispettivamente sul sito Internet della Città e delle singole Circoscrizioni l'elenco delle spese ammissibili, quelle inammissibili e la documentazione standard per procedere con la rendicontazione ispirandosi al modello di progettazione europea.

Articolo 10 - Contributi di carattere eccezionale

1.   Con espressa motivazione, l'Amministrazione può prescindere dalle presenti disposizioni in relazione alla concessione di contributi finalizzati a interventi umanitari di carattere urgente ed eccezionale.

Articolo 11 - Responsabilità

1.   L'Amministrazione Comunale non puo' essere ritenuta responsabile in relazione a qualsiasi degli aspetti giuridici conseguenti alla realizzazione del progetto, dell'iniziativa o della manifestazione.

Articolo 12 - Dichiarazione

1.   In relazione all'erogazione dei contributi o di altro beneficio economico, il dirigente che sottoscrive il parere di regolarità tecnica o il RUP per il procedimento di propria competenza dovrà rendere specifica dichiarazione in ordine all'insussistenza di alcuna ipotesi di conflitto di interessi previsto dall'articolo 7 - obblighi di astensione- del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Articolo 13 - Concessione patrocinio

1.   I soggetti interessati ad ottenere il patrocinio della Città devono presentare domanda all'Amministrazione con le modalità individuate in specifica direttiva approvata con provvedimento della Giunta Comunale.

Articolo 14 - Servizi ed agevolazioni

1.   Il Comune o le Circoscrizioni possono sostenere progetti e iniziative attinenti alle tematiche previste dall'articolo 1 anche attraverso servizi e altre agevolazioni. La relativa concessione avviene, fatto salvo quanto eventualmente previsto da specifici Regolamenti o Deliberazioni quadro e nell'ambito delle rispettive competenze, mediante Comunicazione della Giunta Comunale o del Presidente della Giunta Circoscrizionale, in uno con il riconoscimento del Patrocinio.

2.   Successivamente alla concessione del contributo in servizi da parte della Giunta Comunale o della Circoscrizione, la Divisione competente o l'Area Circoscrizionale, provvedono ulteriormente a dare evidenza del vantaggio economico attribuito con determinazione dirigenziale di presa d'atto.

Articolo 15 - Obblighi di pubblicazione e albo dei beneficiari

1.   Gli atti di concessione dei contributi sono pubblicati secondo le disposizioni previste dagli articoli 26 e 27 Decreto Legislativo 33/2013, nella Sezione Amministrazione Trasparente del Sito internet della Città. Al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione gli atti dirigenziali che impegnano le somme o dispongono benefici economici, debbono avere in allegato anche il curriculum del soggetto incaricato ed il progetto selezionato, reperibili sotto forma di link. Dovrà altresì essere sempre indicato l'ufficio ed il funzionario reponsabile del procedimento di attribuzione del contributo.

2.   I beneficiari dei contributi erogati ai sensi del presente regolamento sono inseriti nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui al D.P.R. 7 aprile 2000 n. 118, che andrà organizzato in formato tabellare aperto per soddisfare l'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 27 del Decreto citato.

Articolo 16 - Norme di prima applicazione e transitorie

1.   In fase di prima applicazione le linee guida di cui all'articolo 6 dovranno essere pubblicate entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.