N. 238

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEGLI ARTICOLI 51 E 54 DELLO STATUTO* DELLA CITTÀ (ELEZIONE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI)

* riferimento al vecchio testo dello Statuto - nel nuovo (approvato con deliberazione n. 14 del 7 febbraio 2011 - modificato con deliberazione n. 112 del 19 novembre 2015) gli articoli sono rinumerati con il 56 (Elezione del Consiglio Circoscrizionale) e 57 (Scioglimento anticipato del Consiglio Circoscrizionale)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 febbraio 1997 (mecc. 9700997/18) esecutiva dal 24 febbraio 1997. Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 marzo 2001 (mecc. 2001 01417/02) esecutiva dal 27 marzo 2001.

File in formato rtf

Articolo 1

1. Le elezioni dei Consigli Circoscrizionali si svolgono contestualmente alle elezioni del Consiglio Comunale, in un turno di votazione ed un eventuale turno di ballottaggio ai sensi dell'art. 51, comma 2 e 11 del vigente Statuto del Comune di Torino, di seguito denominato Statuto.

2. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Circoscrizionale, disposto a norma dell'articolo 53 dello Statuto, il Sindaco ne dà comunicazione al Prefetto. Qualora l'elezione debba avvenire anticipatamente rispetto al rinnovo del Consiglio Comunale essa è indetta con decreto del Prefetto, e si svolge in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno se la causa di scioglimento si è verificata entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se la causa si è verificata oltre tale data. Il Consiglio Circoscrizionale rieletto, dura in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale

Articolo 2

1. Fermo restando il disposto dell'art. 51, comma 6 e 12 dello Statuto, la presentazione delle liste circoscrizionali e' subordinata alla produzione dei seguenti documenti:

a) dichiarazione di presentazione della lista dei candidati con l'indicazione del nominativo del candidato alla carica di Presidente del Consiglio Circoscrizionale. I sottoscrittori debbono essere iscritti nelle liste elettorali di una sezione della circoscrizione e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli, in carta libera, recanti il contrassegno della lista a colori, il nome, il cognome, la data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi. Le firme debbono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere, si applicano le disposizioni di cui all'art. 28, comma 4, del T.U. 16 maggio 1960 n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni. Ciascun elettore non puo' sottoscrive piu' di una dichiarazione di presentazione di lista.
Per quel che attiene la determinazione del numero di sottoscrittori necessario, qualora la lista non sia presentata anche all'elezione del Sindaco con identico contrassegno, si fa riferimento alla popolazione residente nella circoscrizione, come risulta dalla comunicazione dell'Ufficio Statistica della Citta' effettuata il 31 dicembre dell'anno precedente quello della consultazione elettorale;

b) certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali di una sezione della circoscrizione. I certificati possono essere sostituiti dall'attestazione singola o collettiva, firmata dal Sindaco o da un funzionario appositamente delegato dal Sindaco medesimo, fatta in calce alla dichiarazione di cui alla lettera a), che i presentatori sono iscritti nelle liste elettorali di una sezione della Circoscrizione al numero di lista generale a fianco di ognuno indicato;

c) a) lista unica: dichiarazione autenticata da parte del delegato di lista di indicazione del candidato Presidente;
   b) insieme di liste apparentate:
1) dichiarazione autenticata da parte dei delegati delle liste interessate di collegamento fra di loro;
2) dichiarazione autenticata da parte dei delegati delle liste apparentate di indicazione del candidato Presidente.
Sia nel caso A che nel caso B le dichiarazioni hanno efficacia solo se convergenti con analoga dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura a Presidente da parte del soggetto interessato.

d) dichiarazione autenticata da parte del candidato Presidente o Consigliere, di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990 n. 55. Non e' possibile accettare candidature a Presidente in piu' di una circoscrizione;

e) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;

f) la dichiarazione, sottoscritta dal Presidente o dal Segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio attestante che le liste o le candidature sono presentate a nome e per conto del partito o gruppo politico stesso;

g) tre modelli di contrassegno, anche figurato, a colori, di cm 10 di diametro e tre modelli come sopra di cm 2, conformi alle disposizioni dell'art. 33 T.U. 570/60 e successive modificazioni ed integrazioni;

h) programma amministrativo da affiggere all'Albo della Circoscrizione.

2. Oltre a quanto stabilito al comma 1, lettera a) del presente Regolamento, la lista dei candidati deve inoltre contenere l'indicazione di due delegati incaricati di:

a) designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso le Segreterie degli Uffici Centrali circoscrizionali;

b) dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Presidente del Consiglio Circoscrizionale ai sensi e con le forme previste dall'art. 2 comma 1 lettera c) del presente Regolamento;

c) assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e del candidato alla Presidenza, su convocazione della Commissione Elettorale Circondariale.

3. Nessun candidato Consigliere puo' accettare la candidatura in piu' di una lista della stessa Circoscrizione, ne' in piu' di due Circoscrizioni. La carica di Presidente del Consiglio Circoscrizionale e' incompatibile con quella di Sindaco. E' ammessa la candidatura contemporanea al Consiglio Circoscrizionale ed a quello Comunale. Valgono in materia di ineleggibilita' e di incompatibilita' le norme di cui alla legge 23 aprile 1981 n. 154 e successive modificazioni.
Nel caso previsto dal comma 2 dell'art. 1 del presente Regolamento, nessun candidato puo' presentare la propria candidatura se eletto in altra circoscrizione.
Qualora si proceda al rinnovo di un Consiglio Circoscrizionale sciolto a norma del comma 2 dell'art. 1, e' necessaria, per la presentazione delle liste la sottoscrizione di cui all'art. 51, comma 12 dello Statuto.
Qualora la lista de quo sia gia' rappresentata in Consiglio Comunale, sono sufficienti le sottoscrizioni di n. 5 elettori della Circoscrizione.

4. Per quanto riguarda l'ora, la data ed il luogo di presentazione materiale delle liste, si applicano le norme di cui all'art. 32 e seguenti del T.U. n. 570/1960 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 3

1. Ai fini della stampa sulle schede di votazione e sul manifesto, dei contrassegni delle liste e dei nominativi dei candidati alla carica di Presidente del Consiglio Circoscrizionale ad essi collegati, la Commissione Elettorale Circondariale assegna un numero progressivo a ciascuna lista o raggruppamento di liste ammesse, mediante sorteggio da effettuarsi nei modi previsti per le elezioni comunali dall'art. 11 T.U. 570/60 alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati nei termini gia' previsti per le elezioni comunali.

2. Sulle schede di votazione i nominativi dei candidati alla carica di Presidente sono riportati in una nota in calce alle schede medesime, secondo l'ordine risultato dal sorteggio della lista o raggruppamento di liste di cui al comma 1.
I contrassegni delle liste collegate sono riprodotti secondo l'ordine del sorteggio nell'ambito del collegamento, effettuato a norma di quanto stabilito al precedente comma 1.

3. In caso di ballottaggio fra due liste o raggruppamenti di liste apparentate che hanno ottenuto uguale maggior numero di voti validi, la Commissione Elettorale Circondariale stabilisce un ordine di precedenza sulle schede di votazione e sul manifesto mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.
I modelli del manifesto e delle schede di votazione, predisposte a cura del Sindaco, devono essere cosi' come risulta dall'allegato "A" al presente Regolamento.

4. In caso di ballottaggio, sul manifesto i contrassegni delle liste apparentate ammesse al ballottaggio, sono riportati verticalmente secondo l'ordine risultato dal sorteggio in occasione del primo turno. Sulle schede di votazione i singoli contrassegni apparentati sono disposti in senso orizzontale iniziando da sinistra a destra secondo l'ordine di sorteggio effettuato nel primo turno e collocati sulla stessa riga se sono da 1 a 3, su una seconda riga se sono da 4 a 6, e via di seguito.
I modelli del manifesto e delle schede di votazione, predisposte a cura del Sindaco, devono essere cosi' come risulta dall'allegato "B" al presente Regolamento.

Articolo 4

1. Per quanto attiene al procedimento elettorale per l'elezione del Consiglio Circoscrizionale, si applicano, se non in contrasto con lo Statuto e con il presente Regolamento, le norme stabilite dal T.U. 16 maggio 1960 n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni, per la elezione del Consiglio Comunale nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

2. Possono votare per l'elezione del Consiglio Circoscrizionale solo gli elettori iscritti in una sezione elettorale della circoscrizione, senza alcuna eccezione.

3. I componenti del seggio, i rappresentanti di lista, la forza pubblica di servizio al seggio nonche' gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di una sezione della Circoscrizione, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione della stessa Circoscrizione.

4. I ricoverati nei luoghi di cura ed i detenuti sono ammessi a votare nel luogo di ricovero o di detenzione, purche' elettori della circoscrizione.

5. Le operazioni di spoglio delle schede e di scrutinio presso gli uffici di sezione elettorale della Circoscrizione, hanno inizio immediatamente dopo l'espletamento delle operazioni elettorali relative alle elezioni del Consiglio Comunale.
Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio nei casi previsti dall'art. 1, comma 3 del presente Regolamento, oppure entro le 12 ore successive alla cessazione delle operazioni relative alle elezioni comunali.

6. Alla cessazione delle operazioni di scrutinio il Presidente dell'Ufficio Elettorale di sezione curera' la riconsegna del materiale della sezione, seguendo le istruzioni riportate sull'allegato "B" del presente Regolamento.

Articolo 5

1. Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.

2. Ciascun elettore puo' esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati alla carica di consigliere circoscrizionale nella lista da lui votata, scrivendo il nome e cognome o solo il cognome, nell'apposita riga posta a fianco del contrassegno. Se due candidati hanno lo stesso nome e cognome, l'elettore deve aggiungere la data di nascita.

3. Qualora l'elettore ometta di votare un contrassegno di lista, ma esprima correttamente il voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere circoscrizionale, s'intende validamente votata la lista cui appartiene il candidato votato.

4. In presenza di voto validamente espresso, eventuali segni apposti sulla nota in calce alla scheda non comportano la nullita' del voto a meno che non diano luogo a riconoscimento dell'elettore.

Articolo 6

1. La cifra elettorale di lista, e' data dal totale dei voti validi compresi i voti contestati e assegnati, riportata dalla lista o dall'insieme di liste apparentate (art. 51 n. 8 e 9 dello Statuto).

2. La cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere circoscrizionale e' data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi i voti contestati e assegnati, aumentata dei voti della cifra elettorale di cui al comma 1.

3. A parita' di resti, nell'assegnazione dei seggi alle liste, il seggio e' assegnato alla lista che abbia ottenuto la piu' alta cifra elettorale.

4. A parita' della cifra individuale di ciascun candidato la precedenza e' determinata dall'ordine di iscrizione nella lista.

5. Se ad una lista facente parte di un raggruppamento spettano piu' seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste apparentate secondo l'ordine delle cifre individuali di ciascun candidato delle liste medesime.

Articolo 7

1. In caso di ballottaggio tra due o piu' insiemi di liste apparentate che abbiano ottenuto uguale maggior numero di voti validi, il Presidente dell'Ufficio Centrale, accertato tali circostanze, sospende le operazioni e verbalizza gli insiemi di liste ammesse al ballottaggio stesso, precisando la data del secondo turno (art. 51 n. 11 dello Statuto).

2. Il Presidente dell'Ufficio Centrale comunica immediatamente al Prefetto, al Presidente della Commissione Elettorale Circondariale ed al Sindaco gli insiemi di liste apparentate ammessi al ballottaggio, per gli adempimenti di rispettiva competenza e precisamente:
a) sorteggio da parte della Commissione Elettorale Circondariale dei predetti insiemi di liste per l'ordine di precedenza sul manifesto e sulle schede di votazione;
b) stampa del manifesto e delle schede di votazione da parte del Sindaco.

3. Effettuato il ballottaggio, alla lista o insieme di liste apparentate che consegue il maggior numero di voti viene attribuito il 60% dei seggi che verranno riportati con la procedura di cui al successivo art. 8.

Tutte le altre liste od insieme di liste apparentate concorrono alla ripartizione del restante 40% in modo proporzionale sulla base dei voti validi attribuitigli al 1° turno, sempre con la procedura di cui al successivo art. 8.

4. Qualora le liste o insieme di liste apparentate ammesse al ballottaggio riportino nuovamente uguale numero di voti validi, il Presidente dell'Ufficio Centrale, accertata tale circostanza, procede al sorteggio alla presenza dei rappresentanti delle liste interessate.

Articolo 8

1. L'Ufficio Centrale Circoscrizionale, costituito a norma dell'art. 51, comma 13 dello Statuto, e' presieduto dal Presidente del Tribunale o da latro magistrato delegato dal Presidente ed e' composto di sei elettori idonei all'Ufficio di Presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'albo, nominati dal Presidente del Tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Il Presidente designa un cancelliere ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

2. L'Ufficio di cui al comma precedente, ricevuti i verbali da tutti gli uffici di sezione della circoscrizione:
a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista e di ciascun insieme di liste apparentate;
b) procede al riparto dei seggi tra le liste o insieme di liste apparentate in base alla cifra elettorale di ciascuna lista o insieme predetto, dando la precedenza alla lista o insieme di liste apparentate che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a norma dell'art. 51, commi 9 e 10 dello Statuto.
Nell'ambito di ogni raggruppamento di liste sono eletti prioritariamente i candidati alla Presidenza.

3. L'Ufficio Centrale Circoscrizionale, dopo aver determinato la cifra elettorale di ciascuna lista e di ciascun apparentamento di liste, calcola i quorum del 40% e del 60% sul totale complessivo dei voti validi espressi in tutte le sezioni della Circoscrizione, ai sensi dell'articolo 51 comma 9 dello Statuto della Città.

4. L'Ufficio Centrale stabiliti così i due quorum accerta il raggiungimento del 40% o del 60% dei voti da parte delle liste o degli apparentamenti di lista concorrenti ovvero, in caso di non raggiungimento di tali quorum, quale lista o apparentamento di liste abbia conseguito il maggior numero dei voti validi.

5. Alla lista o all'insieme di liste apparentate che hanno riportato il maggior numero di voti, purché superiori al 40% dei voti validi, è attribuito il 60% dei seggi ovvero una percentuale pari a quella dei voti della lista o dell'insieme delle liste apparentate, quando questa sia superiore al 60%.
Alla lista o all'insieme di liste apparentate che hanno conseguito il maggior numero di voti senza raggiungere il quorum del 40% dei voti validi, sono attribuiti 13 seggi.
Il riparto dei seggi tra le liste apparentate che hanno conseguito i quorum del 40% o del 60% o comunque la maggioranza dei voti, detratto quello destinato al candidato alla carica di Presidente del Consiglio Circoscrizionale, avviene con il sistema del quoziente naturale e dei più alti resti e, in caso di parità di resti, della cifra elettorale più alta.
A tal fine l'Ufficio Centrale determina il quoziente naturale dividendo i voti validi riportati da tutte le liste o insiemi di liste apparentate in tutte le sezioni della Circoscrizione per il numero dei seggi che compongono il Consiglio Circoscrizionale (trascurando la parte decimale).
A ciascuna lista dell'apparentamento di liste che ha ottenuto i quorum del 40% o del 60% o comunque la maggioranza dei voti validi, sono attribuiti tanti seggi quante volte la sua cifra elettorale contiene il quoziente. I seggi eventualmente non assegnati sono attribuiti sulla base dei più alti resti, e in caso di parità di resti, alla lista con maggiore cifra elettorale.
A parità di cifra elettorale il seggio viene assegnato per sorteggio.

6. I restanti seggi sono assegnati proporzionalmente alle altre liste o apparentamenti di liste con lo stesso sistema del quoziente naturale e dei più alti resti e, in caso di parità di resti, della cifra elettorale più alta.
A parità di cifra elettorale il seggio viene assegnato per sorteggio.
Analoga procedura viene osservata per il riparto dei seggi tra le liste apparentate che non hanno ottenuto il premio di maggioranza.
A tal fine non viene considerato il seggio destinato al candidato alla carica di Presidente del Consiglio Circoscrizionale proposto dall'apparentamento di liste.

7. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste o apparentamenti di liste secondo la procedura di cui ai commi precedenti.
Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o insieme di liste apparentate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di Consigliere Circoscrizionale i candidati alla carica di Presidente Circoscrizionale collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio.

8. Al termine delle operazioni il presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale dichiara il risultato delle stesse e lo certifica nel verbale che, redatto in duplice copia, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'ufficio.

9. Compiute le predette operazioni, sono proclamati eletti consiglieri Circoscrizionali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parita' di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

10. Per la spedizione dei plichi contenenti i verbali ed i relativi allegati, valgono le disposizioni di cui all'art. 74 del T.U. 570/60 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 9

1. Per quanto non previsto e non in contrasto con il presente regolamento, si applicano le norme stabilite dal T.U. 570/60 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Allegato 'A'

a/1) MODELLO DI MANIFESTO PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE


COMUNE DI TORINO

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELLA ___ CIRCOSCRIZIONE

AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI TORINO

 

Lista dei candidati per l'elezione di n. 25 Consiglieri Circoscrizionali compreso il candidato alla presidenza del Consiglio medesimo che avra' luogo ______________________________
(art. 51 dello Statuto del Comune di Torino e art. 3 del Regolamento di attuazione dello Statuto medesimo)

1- Lista 2 - Raggruppamento di liste 3 - Raggruppamento di liste
  Lista Lista Lista Lista

Lista

 

 

1) 1) 1) 1) 1) 1)
2) 2) 2) 2) 2) 2)
3) 3) 3) 3) 3) 3)
.................... .................... .................... .................... .................... ....................
25) 25) 25) 25) 25) 25)
           
Candidato alla Presidenza del Consiglio Circoscrizionale Candidato alla Presidenza del Consiglio Circoscrizionale Candidato alla Presidenza del Consiglio Circoscrizionale

I Candidati alla carica di Presidente indicati dalle liste o raggruppamenti di liste non sono oggetto di votazione. Essi saranno i primi eletti della rispettiva lista o raggruppamento di liste nel Consiglio di Circoscrizione sempreche' la lista o il raggruppamento di liste consegua almeno un seggio.

 

Torino, addi'

 

IL SINDACO        

------------------        

 

1 ( )………….

4
         
( )………….
( )………….
2 ( )………….
3 ( )………….
( )………….

Nominativi dei candidati alla Presidenza indicati dalle liste o dai raggruppamenti di liste: 1) ________________,
2) ________________ , 3) ________________ , 4) ________________ ,

Modello della parte interna della scheda di votazione per l'elezione del Consiglio Circoscrizionale. Le schede per la prima votazione ed eventualmente per il turno di ballottaggio devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle allegate alla legge 28 aprile 1993 n. 132.

 

c)  N.B. - La scheda e' suddivisa in quattro parti: la prima iniziando da sinistra, contiene gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea i contrassegni delle liste con a fianco lo spazio per il voto di preferenza del candidato al Consiglio di Circoscrizione.
I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere, complessivamente in numero superiore a OTTO.
La parte seconda, terza e quarta vengono utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per la parte prima.
I contrassegni delle liste o insieme di liste collegate devono essere contenuti in un medesimo spazio.
Qualora le liste collegate fra loro fossero piu' di otto, l'altezza della scheda dovra' essere opportunamente aumentata al fine di consentire la stampa di tutti i contrassegni in un unico spazio.
In calce alla scheda, disposti orizzontalmente sono indicati i candidati alla carica di Presidente del Consiglio Circoscrizionale.
I nominativi dei candidati alla carica di Presidente del Consiglio Circoscrizionale ed i contrassegni di lista ad essi collegati devono essere disposti secondo l'ordine risultante dal rispettivo sorteggio.
La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, eventualmente sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro.
La scheda, cosi' piegata, deve poi essere ripiegata orizzontalmente a meta', in modo da lasciare all'esterno la parte stampata con le indicazioni di rito.

d) MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE:


Comune di _______________
Circoscrizione Amministrativa _____

Elezione del Consiglio Circoscrizionale

DATA DELL'ELEZIONE

Scheda per la votazione

Firma dello scrutatore
_________________

 

 

e) MODELLO DI MANIFESTO PER IL BALLOTTAGGIO

 
COMUNE DI TORINO

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELLA ______ CIRCOSCRIZIONE

Liste o insiemi di liste apparentate ammesse al ballottaggio per l'elezione di n. 25 Consiglieri, che avra' luogo _______________________________
(art. 51 comma 2 dello statuto del Comune di Torino e artt. 3 e 4 del Regolamento di attuazione dello Statuto medesimo).

1)

(1) (2) (3)

(4) (5) (6)
 

2)

(7) (8) (9)
 

Torino, addi'

IL SINDACO      
-----------------      

f) MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO tra piu' liste o insiemi di liste apparentate che hanno ottenuto uguale maggior numero di voti validi, ammesse al ballottaggio:

1)

(1) (2) (3)

(4) (5) (6)
 

2)

(7) (8) (9)
 

N.B. - La scheda e' suddivisa in quattro parti uguali: soltanto la prima, iniziando da sinistra, viene utilizzata per la stampa dei contrassegni dell'insieme di liste apparentate ammesse al ballottaggio.
I contrassegni sono riprodotti secondo l'ordine risultante dal sorteggio.
I contrassegni da collocare all'interno di ciascuno spazio sono disposti in senso orizzontale iniziando da sinistra a destra, secondo l'ordine del sorteggio effettuato in occasione del primo turno, e collocati nella stessa riga se sono da 1 a 3, su una seconda riga se sono da 4 a 6, su una terza riga se sono da 7 a 9, e cosi' via.
La scheda deve essere piegata cosi' come sono piegate le schede utilizzate nel primo turno.

 

g) MODELLO DELLA PARTE ESTERNA della scheda di votazione per il turno di ballottaggio per l'elezione del Consiglio Circoscrizionale:

 

 

 

 

 

Comune di _______________

Circ. Amm.va _____________

 

data ballottaggio

______________________

 

Scheda per la votazione

------------------------------------

 

Firma dello scrutatore

_____________________

 

Allegato 'B'

PREPARAZIONE DELLE BUSTE.

Al termine delle operazioni di voto il Presidente procede alla formazione dei plichi per l'invio agli uffici interessati. Pertanto, dopo i vari controlli il Presidente predispone la -BUSTA N. 5 C. Circ.- nella quale inserisce:
    1) le schede autenticate rimaste nell'apposita scatola;
    2) le schede non autenticate rimaste.

I due gruppi vanno messi in due distinti pacchetti. Nel caso di elezioni previste dall'art. 10 del Regolamento del Decentramento, il Presidente deve inserire nella predetta -BUSTA N. 5 C. Circ.- anche:
    1) le liste elettorali della sezione regolarmente vidimate;
    2) i tagliandi dei certificati elettorali.

La predetta busta va rimessa al Pretore del Circondario, che ne rilascia ricevuta.

Il giorno successivo, al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente dopo aver dichiarato il risultato dello scrutinio certificato nel verbale, procede alla chiusura del verbale medesimo redatto in duplice esemplare firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio. Quindi procede alla formazione dei plichi per l'invio agli uffici interessati:

1) raccoglie in un plico -BUSTA N. 9 bis C. Circ.- le schede deteriorate, le schede riconsegnate senza il bollo o la firma dello scrutatore, quelle ritirate ad elettori per artificioso indugio nella espressione del voto, quelle ritirate agli elettori che non si sono recati nella cabina per esprimere il loro voto, e che sono state vidimate;

2) ripone in un altro plico -BUSTA N. 9 ter C. Circ.- le schede nulle o contestate, le schede corrispondenti a voti nulli o contestate a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, le schede bianche e le carte relative ai reclami ed alle proteste, schede e carte che sono state gia' vidimate. In detto plico viene, inoltre, inclusa una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso).
I predetti plichi vengono inclusi nel plico -BUSTA N. 9 C. Circ.- in cui dovra' essere posto uno dei due esemplari del verbale e che dovra' essere rimesso all'Ufficio Centrale Circoscrizionale, dal Presidente o, per sua delegazione scritta, da due scrutatori;

3) chiude previa numerazione tutte le schede valide nonche' una copia della tabella di scrutinio (frontespizio stampato in nero) in altro apposito plico -BUSTA N. 10 C. Circ.- recante le firme del Presidente e di almeno due scrutatori, nonche' dei rappresentanti di lista e degli elettori presenti che ne facciano richiesta. Anche questo plico viene inviato all'Ufficio Centrale, dal Presidente o per sua delegazione scritta, da due scrutatori;

4) l'altro esemplare del verbale, chiuso nella -BUSTA N. 12 C. Circ.- viene depositato, appena sciolta l'adunanza, nella Segreteria del Comune, unitamente al plico -BUSTA N. 11 C. Circ.- contenente il secondo esemplare del verbale per la elezione del Consiglio Comunale nel caso di elezioni contemporanee.