N. 211

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO DEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 febbraio 1995 (mecc. 9409008/01) esecutiva dal 27 marzo 1995. Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 9 dicembre 2003 (mecc. 2003 06741/001) esecutiva dal 22 dicembre 2003.

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INDICE

Articolo 1 – Finalità

Articolo 2 – Requisiti

Articolo 3 - Presentazione della domanda

Articolo 4 - Iscrizione al Registro

Articolo 5 - Aggiornamento del Registro

Articolo 6 - Vigilanza sul Registro

Articolo 7 - Forme di pubblicità

Articolo 8 – Segreteria


Articolo 1 - Finalità

1. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 11 dello Statuto *, è istituito presso il Comune il Registro delle Associazioni al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra l'Amministrazione e le libere forme associative operanti nella Città.

* riferimento al vecchio testo dello Statuto - nel nuovo (approvato con deliberazione n. 76 del 27 marzo 2001) l'articolo è rinumerato con 10 (Associazioni e forme organizzate di partecipazione)

Articolo 2 - Requisiti

1. Qualsiasi associazione, anche se priva di personalità giuridica, ha diritto all'iscrizione nel Registro purché non abbia scopo di lucro ed i fini perseguiti e le attività svolte siano conformi alla Costituzione e alle Leggi.

Articolo 3 - Presentazione della domanda

1. La domanda di iscrizione nel Registro delle Associazioni deve essere indirizzata al Sindaco, redatta in carta semplice sulla base di un modulo-tipo predisposto dall'Amministrazione e sottoscritta con firma autenticata dal legale rappresentante.

2. La domanda, alla quale dovrà essere allegato l'atto costitutivo ovvero, ove esista, lo statuto, dovrà attestare la sussistenza dei requisiti ed indicare chiaramente le finalità e le caratteristiche dell'associazione, il numero degli aderenti, la struttura organizzativa, le modalità di attribuzione delle cariche associative, l'eventuale obbligatorietà del bilancio annuale.

Articolo 4 - Iscrizione al Registro

1. L'iscrizione al Registro è disposta, con deliberazione della Giunta Comunale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

2. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti.

3. La domanda può essere respinta, per l'inesistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, la quale, per il venir meno dei requisiti richiesti o per l'inosservanza di quanto previsto dal successivo articolo 5, può altresì disporre motivatamente la cancellazione dal Registro.

4. Vengono inserite di diritto, qualora lo richiedano espressamente con dichiarazione autocertificata, le associazioni di volontariato iscritte all'apposito registro della Regione Piemonte, nonché quelle iscritte in ulteriori registri previsti da leggi regionali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento.

5. Il provvedimento di iscrizione al Registro o di cancellazione dallo stesso o di reiezione della domanda di iscrizione viene notificato al soggetto interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento inviata entro i quindici giorni successivi all'adozione.

6. L'iscrizione al Registro non determina particolari diritti per le Associazioni iscritte.

Articolo 5 - Aggiornamento del Registro

1. Annualmente l'Amministrazione richiede a tutte le Associazioni iscritte, una relazione sull'attività svolta, ai fini esclusivamente dell'aggiornamento del Registro. Ove per due anni di seguito non potesse essere documentata alcuna attività, l'ufficio proporrà la cancellazione dall'Albo.

2. Le Associazioni dovranno rispondere entro 60 giorni.

Articolo 6 - Vigilanza sul Registro

1. La vigilanza sul Registro è esercitata dalla "Commissione comunale di vigilanza sull'attuazione dei diritti di partecipazione e di accesso" di cui all'articolo 21 dello Statuto della Città*.

* riferimento al vecchio testo dello Statuto - nel nuovo (approvato con deliberazione n. 76 del 27 marzo 2001) l'articolo è rinumerato con 22 (Commissione comunale di vigilanza sull'attuazione dei diritti di partecipazione e di accesso)

Articolo 7 - Forme di pubblicità

1. Al fine di agevolare l'effettiva conoscenza da parte delle associazioni dell'avvenuta istituzione del Registro, dei requisiti e delle modalità delle domande di iscrizione, se ne assicura la massima pubblicità anche attraverso inserimento sul sito web della Città di idonea informativa e del modulo di iscrizione.

Articolo 8 - Segreteria

1. L'Ufficio Registro delle Associazioni del Settore Affari Generali e Manifestazioni cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro provvedendo ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.