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ORDINANZA N. 4596

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 617

LOCALITÀ: Territorio della Città

 

CIRCOSCRIZIONI TUTTE

Del 6.11.2006

AS/VARIE06/bloccoveicolinonecologici

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 31/10/2006 mecc. n.2006-08010/110 avente per oggetto:"Limitazioni alla circolazione dei veicoli non ecologici nella "ZTL Ambientale" - Modifica della deliberazione della Giunta Comunale del 7.12.2004 mecc. n. 2004 11 479/110;

Vista l'ordinanza del Sindaco n. 4535 del 31/10/2006 che, in attuazione delle DGR 66-3859 del 18 settembre 2006 e 57-4131 del 23 ottobre 2006, vieta la circolazione dinamica, su tutto il territorio della Città, dei veicoli "non ecologici" in alcune ore del giorno;

Vista l'ordinanza dirigenziale n. 523 del 12/2/2004 istitutiva della "ZTL Centrale" e successive ordinanze di modificazione ed integrazione;

Vista l'ordinanza dirigenziale n. 5247 del 23/12/2004 istitutiva della "ZTL Ambientale";

Considerato che occorre adeguare e conformare alle nuove disposizioni le predette ordinanze n. 523 del 12.02.2004 e n. 5247 del 23.12.2004;

Ritenuto pertanto la necessità, per motivi di interesse pubblico, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

  1. di rettificare il punto A)dell'ordinanza n. 5247 del 23/12/2004 come segue:

è istituito il divieto di circolazione dinamica (nella ZTL Ambientale) con le seguenti modalità:

  1. dalle ore 9,00 alle ore 13,00: divieto di circolazione dinamica per i veicoli non ecologici utilizzati da imprese per attività lavorative e per il trasporto cose. Il carico e scarico sono vietati dalle ore 7,30 alle ore 10,30;
  2. dalle 7.30 alle 19.00: divieto di circolazione per i veicoli privati non ecologici di trasporto persone,
    1. di integrare il punto D) dell'ordinanza n. 5247 del 23/12/2004 come segue:

Fermo restando le norme di cui alla delibera del 7/12/2004 (mecc. 2004 11479/110), i residenti in ZTL Ambientale sono soggetti alle stesse regole del resto del territorio cittadino di cui all' ordinanza del Sindaco n. 4535 del 31/10/2006, che prevede limitazioni alla circolazione in tutto il territorio cittadino per i veicoli non ecologici: dalle ore 13 alle ore 19 per veicoli privati di trasporto persone e dalle ore 9 alle ore 13 per i veicoli di trasporto merci;

  1. di integrare l'ordinanza n. 523 del 12/02/2004 come segue:
  2. Le limitazioni alla circolazione per i veicoli "non ecologici", negli orari dell'ordinanza del Sindaco n. 4535 del 31.10.2006, si applicano anche ai titolari di permessi ZTL Centrale non ancora abbinati ai veicoli "ecologici"

  3. sono comunque esclusi dalle disposizioni della presente ordinanza i veicoli esenti indicati nell'ordinanza del Sindaco n. 4535 del 31.10.2006 e quelli muniti di idonea documentazione, anch'essi indicati nell'ordinanza del Sindaco n. 4535 del 31.10.2006;
  4. per quanto sopra non richiamato le ordinanze n. 523 del 12/02/2004 (ZTL Centrale) e n. 5247 del 23/12/2004 (ZTL Ambientale) rimangono immutate;
  5. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(dott.ssa LUISELLA NIGRA)