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ORDINANZA N. 523

Si riportano qui di seguito le modifiche e integrazioni al testo della presente ordinanza. [integrato punto 2 C) lett. f) con ordinanza n. 1094/04], (modificata con ordinanza n. 2087/04), (deroga per veicoli Coop. Arcobaleno e Nuova Coop. con ordinanza n. 2853/04), (modificato perimetro con ordinanza n. 4093/04), (modificato orario corsie riservate ROSSINI e MICCA ordinanza n. 118/2005), modifica ed integrazione punto B) con ordinanza n.314/2005), modifica parziale perimetro ZTL Romana con ordinanza n.2676/2005) (a chiarimento n. 4150/05), (integrata e parzial .modificata con ordinanza n. 4727/05), (integrazione ZTL San Carlo con ordinanza n. 2433/06). Integrazione del 6/11/2006 con ordinanza n. 4596/06

CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 68

LOCALITÀ Zona Centrale

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 12/02/04

AS/lb/VARIE04/ztl

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 15 luglio 1994 (mecc. 9405715/06), con la quale la Civica Amministrazione ha approvato, fra l'altro, l'attuale perimetro della Zona a Traffico Limitato (ZTL Centrale) con vigore dalle ore 7,30 alle ore 10.30 dei giorni feriali escluso il sabato;

Vista l'ordinanza n. 431 del 23.3.1995, e successiva ordinanza n. 1396 del 18.8.1996, con la quale è stata attuata la deliberazione di cui sopra;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 29 luglio 2003 (mecc. 03 06079/06) con la quale è stato approvato, fra l'altro, il riordino della disciplina generale della ZTL Centrale nonché della "ZTL Area Romana" posta all'interno della "ZTL Centrale", delle aree pedonali, delle vie e corsie riservate site in ZTL Centrale e che ha inoltre rinviato a successiva ordinanza dirigenziale :

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 3 febbraio 2004 (mecc. 04 00713/06), con la quale la Civica Amministrazione ha approvato, fra l'altro, una nuova regolamentazione per le operazioni di carico e scarico merci;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA
dal 16 febbraio 2004

nella Zona a Traffico Limitato "ZTL Centrale" la cui delimitazione, indicata nell'ordinanza n. 431 del 23.3.1995, e successiva ordinanza n. 1396 del 18.8.1996, che per facilità di lettura viene riportata di seguito: piazza Emanuele Filiberto lato SUD, carreggiata di collegamento tra piazza Emanuele Filiberto e piazza della Repubblica lato SUD-EST; lato OVEST del Settore SUD-OVEST di piazza della Repubblica; lati OVEST, SUD ed EST del Settore SUD di piazza della Repubblica; lato EST del Settore SUD-EST di piazza della Repubblica; via Egidi lato OVEST; via della Basilica lato SUD; via Porta Palatina lato OVEST; via IV Marzo lato SUD; piazza San Giovanni lato SUD, prolungamento di via XX Settembre lato EST sulla piazza San Giovanni; via XX Settembre lato EST; corso Regina Margherita lato SUD; viale Primo Maggio lato SUD; viale Partigiani lato EST; corso San Maurizio lato SUD/OVEST; via Rossini lato OVEST; via Verdi lato NORD; via Fratelli Vasco lato OVEST; via San Francesco da Paola lato OVEST; via Maria Vittoria lato NORD; via Lagrange lato OVEST; via Giolitti lato sud; via Carlo Alberto lato OVEST; piazzetta degli Angeli lati OVEST e SUD; via Carlo Alberto lato OVEST; via Mazzini lato NORD; via Lagrange lato OVEST; via Gramsci lato SUD; via Roma lato EST; piazza Carlo Felice lati NORD, NORD/OVEST e OVEST; piazza Paleocapa lato NORD; via XX Settembre lato EST; corso Matteotti lato NORD; via Don Minzoni lato EST; via Biancamano lati SUD, EST e NORD; via Don Minzoni lato EST; via Arcivescovado lato NORD; via San Francesco d'Assisi lato EST; via Lascaris lato NORD; piazza Solferino lato EST; via Santa Teresa lato NORD; piazza Solferino lato NORD; via Cernaia lato NORD; corso Siccardi lato EST; piazza Arbarello lati EST e NORD; via della Consolata lato EST; piazza Savoia lati SUD, EST e NORD; via della consolata lato EST; via San Domenico lato SUD; via della Consolata lato EST; via Santa Chiara lato SUD; via delle Orfane lato EST.

La "ZTL Centrale" è estesa alla semicarreggiata Ovest della Via Rossini (tratto corso San Maurizio - via Verdi), la quale assume la disciplina di "ZTL Corsie riservate"

sono revocate tutte le disposizioni precedenti, in contrasto con il presente provvedimento, e dovranno essere osservate le prescrizioni indicate ai punti successivi.

1. Sono istituite le seguenti ZTL all'interno della Zona a Traffico Limitato "ZTL Centrale" denominate rispettivamente:

nei soli tratti riservati ai veicoli di trasporto pubblico e compresi all'interno del perimetro della "ZTL Centrale".

nei soli tratti riservati ai veicoli di trasporto pubblico e compresi all'interno del perimetro della "ZTL Centrale".

2. Nella Zona a Traffico Limitato "ZTL Centrale" dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

A) nella Zona a Traffico Limitato denominata "ZTL Ordinaria"

La circolazione veicolare, definita dal Nuovo Codice della Strada e s.m.i. come il movimento, la fermata e la sosta dei veicoli, è vietata dalle ore 7.30 alle ore 10.30 dei giorni feriali, tranne il sabato, fatta eccezione per gli autoveicoli muniti di permesso di circolazione, che possono transitare e, talvolta, sostare, ove la sosta o la fermata non siano comunque vietate da altri provvedimenti prescrittivi.

La validità dei permessi di transito - sosta è subordinata alla esposizione del corrispondente contrassegno sul parabrezza del veicolo, in modo chiaramente visibile dall'esterno; l'omessa o inidonea esposizione del contrassegno comporta l'applicazione delle sanzioni previste per il transito e/o sosta in assenza di autorizzazione.

Veicoli esenti

Possono inoltre transitare e sostare, senza necessità di permesso di circolazione, i seguenti veicoli:

  1. veicoli in servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza per trasporto di persone (taxi) e quelli in servizio di linea per trasporto di persone;
  2. biciclette e quadricicli a pedalata assistita;
  3. ciclomotori e quadricicli leggeri;
  4. motoveicoli;
  5. autoveicoli per trasporto funebre;
  6. autocisterne impiegate per il rifornimento di combustibile per riscaldamento o carburante, agli stabili o agli impianti di distribuzione siti in "ZTL Ordinaria";
  7. veicoli di trasporto collettivo di persone che esercitano stabilmente l'attività nel Comune di Torino (scuolabus, trasporti disabili ecc) la cui attività sia chiaramente riconoscibile all'esterno;
  8. veicoli appartenenti alle Forze Armate, agli Organi di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco, ai Servizi di Soccorso e alla Protezione Civile, individuati dai contrassegni di Istituto;
  9. veicoli di servizio degli enti pubblici territoriali (Stato, Regione, Provincia, Comune e loro consorzi, unioni ed associazioni) i quali abbiano la sede, anche decentrata, nel Comune di Torino, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
  10. veicoli dell'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA Piemonte), delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e delle Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO) con sede in Torino, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
  11. veicoli delle Società controllate dalla Città di Torino, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
  12. veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali (servizi postali, di telecomunicazione, di erogazione di acqua ed energia), individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
  13. autovetture di Car Sharing (e di altri veicoli destinati ai servizi alternativi di trasporto di persone istituiti dalla Città al fine di promuovere iniziative di mobilità sostenibile) dotate di segno distintivo;
  14. autoveicoli degli Istituti di Vigilanza titolari di licenza prefettizia, individuati da evidenti segni sulla carrozzeria, per l'espletamento di un servizio nella "ZTL Ordinaria";
  15. autovetture del Corpo Diplomatico della Città del Vaticano munite di segni distintivi;
  16. veicoli di soggetti pubblici istituzionali nell'espletamento delle attività d'istituto di cui al comma 5 bis dell'art. 201 del Codice della Strada, individuati con decreto ministeriale;
  17. veicoli al servizio dei titolari dei contrassegni invalidi residenti fuori Torino che si recano frequentemente in Città (situazione che dovrà essere adeguatamente comprovata).

Possono inoltre circolare in "ZTL Ordinaria" i veicoli con massa complessiva superiore a 11,5 t, autorizzati preventivamente dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'ordinanza dirigenziale n 4367 del 24 dicembre 2001; gli interessati, contestualmente all'istanza all'Amministrazione comunale, comunicano il numero di targa dell'autocarro in caso d'ingresso in ZTL.

Obblighi a carico degli esenti

I titolari (o chi ne ha il legittimo uso) dei suddetti veicoli hanno l'onere di comprovare al GTT Spa l'appartenenza dei medesimi alla categoria dei veicoli esenti avvalendosi, eventualmente, delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.

L'esenzione ha validità dalle ore 0.00 del giorno del "riconoscimento formale" dello status di esente alle ore 24 del giorno di scadenza; l'esenzione ha validità di un anno; il transito di veicoli non esentati sarà comunque sanzionato.

Esenti a posteriori

Possono altresì transitare e sostare in via occasionale nella "ZTL Ordinaria" i veicoli indicati nel "Manuale degli esenti a posteriori", approvato con determinazione dirigenziale .

Sosta

Nella "ZTL Ordinaria", durante l'orario di limitazione della circolazione, la sosta è vietata per i veicoli non autorizzati (privi di permesso di circolazione o non esenti), soggetti alla rimozione coatta ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada.

Carico-scarico merci

Dalle ore 10.30 alle ore 16.00 è consentito agli autoveicoli e motoveicoli immatricolati per trasporto di cose (autocarri, van ed uso promiscuo) il carico-scarico merci in "ZTL Ordinaria", anche avvalendosi degli appositi stalli a ciò riservati.

E' vietato pertanto il transito dei veicoli "commerciali" e le operazioni di carico - scarico prima delle 10,30, fatta salva la possibilità per i veicoli autorizzati che potranno effettuare le operazioni predette anche nelle ore di vigenza della "ZTL Ordinaria".

  1. nella Zona a Traffico Limitato denominata "ZTL Area Romana"

Dalle ore 21.00 alle ore 7.30 del giorno successivo di tutti i giorni, compresi i festivi, la circolazione veicolare è vietata, fatta eccezione per i soli autoveicoli muniti di permesso di circolazione o esenti che potranno transitare e sostare, ove la sosta o la fermata non siano vietate da altri provvedimenti prescrittivi (punto 2 dell'ordinanza n. 1592 del 29.5.2000, modificato con ordinanza n. 1670 del 5.6.2000 e con ordinanza n. 3717 del 25.1.2001).

Dalle ore 7.30 alle ore 10.30 di tutti i giorni, compresi i festivi, la circolazione veicolare è vietata, fatta eccezione per i soli veicoli muniti di permesso di circolazione o esenti (compresi quindi i ciclomotori e i motoveicoli) che potranno transitare e sostare, ove la sosta o la fermata non siano vietate da altri provvedimenti prescrittivi (punto 2 dell'ordinanza n. 1592 del 29.5.2000, modificato con ordinanza n. 1670 del 5.6.2000 e con ordinanza n. 3717 del 25.1.2001).

Dalle ore 21.00 alle ore 10.30 del giorno successivo di tutti i giorni, compresi i festivi, possono comunque transitare i ciclomotori e i motoveicoli dei residenti e di coloro che hanno il legittimo uso di autorimesse.

La validità dei permessi di transito-sosta è subordinata alla esposizione del corrispondente contrassegno sul parabrezza del veicolo, in modo chiaramente visibile dall'esterno; l'omessa o inidonea esposizione del contrassegno comporta l'applicazione delle sanzioni previste per il transito e/o sosta in assenza di autorizzazione.

Per quanto non espressamente previsto si osservano le disposizioni dettate per la "ZTL Ordinaria".

C) nella Zona a Traffico Limitato denominata "ZTL Vie Riservate"

Dalle ore 7.00 alle ore 21.00 di tutti i giorni festivi inclusi è vietata la circolazione veicolare, fatta eccezione per gli autoveicoli muniti di permesso di circolazione che possono transitare e, eventualmente, sostare ove la sosta o la fermata non siano vietate da altri provvedimenti prescrittivi.

La validità dei permessi di transito-sosta è subordinata alla esposizione del corrispondente contrassegno sul parabrezza del veicolo, in modo chiaramente visibile dall'esterno; l'omessa o inidonea esposizione del contrassegno comporta l'applicazione delle sanzioni previste per il transito e/o sosta in assenza di autorizzazione.

Veicoli esenti

Possono inoltre transitare, senza necessità di permesso di circolazione, esclusivamente i seguenti veicoli:

  1. veicoli in servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza per trasporto di persone (taxi) e quelli in servizio di linea per trasporto di persone;
  2. veicoli di trasporto collettivo di persone che esercitano stabilmente l'attività nel Comune di Torino (scuolabus, trasporti disabili ecc) la cui attività sia chiaramente riconoscibile all'esterno;
  3. veicoli di assistenza e manutenzione del G.T.T. Spa e 5 T Scarl individuati da evidenti segni sulla carrozzeria;
  4. veicoli delle Poste Italiane e veicoli dei concessionari del servizio postale individuati da evidenti segni sulla carrozzeria;
  5. veicoli utilizzati per la raccolta rifiuti;
  6. veicoli appartenenti agli Organi di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco, ai Servizi di Soccorso e alla Protezione Civile, individuati dai contrassegni di Istituto;
  7. autocisterne destinate al rifornimento di combustibile negli stabili ubicati nelle vie riservate, con la fermata consentita per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di pertinenza;
  8. veicoli adibiti al trasporto merci che documentino un'attività di consegna frequente nelle vie riservate, durante l'orario di carico e scarico merci; ai fini del presente provvedimento sono veicoli adibiti alla consegna frequente di merci qualunque veicolo utilizzato nell'esercizio di un'impresa che effettui carico/scarico merci, non altrimenti trasportabili, almeno due volte la settimana;
  9. autoveicoli per trasporto funebre;
  10. autovetture di Car Sharing (ed altri veicoli destinati ai servizi alternativi di trasporto di persone istituiti dalla Città al fine di promuovere iniziative di mobilità sostenibile) dotate di segno distintivo;
  11. autovetture del Corpo Diplomatico della Città del Vaticano munite di segni distintivi;
  12. veicoli della Città di Torino e individuati da evidenti segni sulla carrozzeria e dei quali sia palese l'espletamento di un servizio di trasporto di giovani con handicaps psico-fisici oppure gravemente ammalati;
  13. veicoli di soggetti pubblici istituzionali nell'espletamento delle attività d'istituto di cui al comma 5 bis dell'art. 201 del Codice della Strada, individuati con decreto ministeriale;
  14. veicoli al servizio dei titolari dei contrassegni invalidi residenti fuori Torino che si recano frequentemente in Città (situazione che dovrà essere adeguatamente comprovata).

Possono inoltre circolare nelle Vie riservate i veicoli con massa complessiva superiore a 11,5 t, autorizzati preventivamente dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'ordinanza dirigenziale n 4367 del 24 dicembre 2001; gli interessati, contestualmente all'istanza all'Amministrazione comunale, comunicano il numero di targa dell'autocarro in caso d'ingresso nelle Vie riservate.

Obblighi a carico degli esenti

I titolari (o chi ne ha il legittimo uso) dei suddetti veicoli hanno l'onere di comprovare al GTT Spa l'appartenenza dei medesimi alla categoria dei veicoli esenti avvalendosi, eventualmente, delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.

L'esenzione ha validità dalle ore 0.00 del giorno del "riconoscimento formale" dello status di esente alle ore 24 del giorno di scadenza; l'esenzione ha validità di un anno; il transito di veicoli non esentati sarà comunque sanzionato.

Esenti a posteriori

Possono altresì transitare e sostare in via occasionale nelle vie riservate site in "ZTL Vie riservate", i veicoli indicati nel "Manuale degli esenti a posteriori", approvato con determinazione dirigenziale.

Carico-scarico merci

Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 è consentito agli autoveicoli e motoveicoli immatricolati per trasporto di cose (autocarri, van ed uso promiscuo) il carico - scarico merci nella "ZTL Vie riservate", negli stalli a ciò riservati.

D) Nella Zona a Traffico Limitato denominata "ZTL Corsie riservate"

Dalle ore 0.00 alle ore 24 è vietata la circolazione veicolare, tutti i giorni, festivi inclusi, fatta eccezione per i veicoli muniti di permesso di circolazione.

La validità dei permessi di transito è subordinata alla esposizione del corrispondente contrassegno sul parabrezza del veicolo, in modo chiaramente visibile dall'esterno; l'omessa o inidonea esposizione del contrassegno comporta l'applicazione delle sanzioni previste per il transito e/o sosta in assenza di autorizzazione.

Veicoli esenti

Possono inoltre transitare, senza necessità di permesso di circolazione, esclusivamente i seguenti veicol

  1. veicoli in servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza per trasporto di persone (taxi) e quelli in servizio di linea per trasporto di persone;
  2. veicoli di assistenza e manutenzione del G.T.T. e 5 T Scarl individuati da evidenti segni sulla carrozzeria;
  3. veicoli delle Poste Italiane ed i veicoli dei concessionari del servizio postale e telegrafico, per il solo transito, individuati da evidenti segni sulla carrozzeria e dei quali sia palese l'espletamento di un pubblico servizio;
  4. veicoli appartenenti agli Organi di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco, ai Servizi di Soccorso e alla Protezione Civile, individuati dai contrassegni di Istituto;
  5. veicoli dell'AMIAT, esclusivamente quando effettuano servizi di pulizia sulle corsie riservate individuati da evidenti segni sulla carrozzeria e dei quali sia palese la funzione e la destinazione all'espletamento di un pubblico servizio;
  6. autovetture di Car Sharing (ed altri veicoli destinati ai servizi alternativi di trasporto di persone istituiti dalla Città al fine di promuovere iniziative di mobilità sostenibile) dotate di segno distintivo;
  7. autovetture del Corpo Diplomatico della Città del Vaticano riconoscibili all'esterno;
  8. veicoli della Città di Torino e individuati da evidenti segni sulla carrozzeria e dei quali sia palese l'espletamento di un servizio di trasporto di giovani con handicaps psico-fisici oppure gravemente ammalati;
  9. veicoli di soggetti pubblici istituzionali nell'espletamento delle attività d'istituto di cui al comma 5 bis dell'art. 201 del Codice della Strada, individuati con decreto ministeriale;
  10. veicoli al servizio dei titolari dei contrassegni invalidi residenti fuori Torino che si recano frequentemente in Città (situazione che dovrà essere adeguatamente comprovata)

Obblighi a carico degli esenti

I titolari (o chi ne ha il legittimo uso) dei suddetti veicoli hanno l'onere di comprovare al GTT Spa l'appartenenza dei medesimi alla categoria dei veicoli esenti avvalendosi, eventualmente, delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.

L'esenzione ha validità dalle ore 0.00 del giorno del "riconoscimento formale" dello status di esente alle ore 24 del giorno di scadenza; l'esenzione ha validità di un anno; il transito di veicoli non esentati sarà comunque sanzionato.

Esenti a posteriori

Possono altresì transitare e sostare in via occasionale nelle corsie riservate site in "ZTL Centrale", i veicoli indicati nel "Manuale degli esenti a posteriori", approvato con determinazione dirigenziale.

Carico-scarico merci

E' vietato il carico - scarico merci nelle corsie riservate al mezzo pubblico site in ZTL, salvo che nella corsia di via Pietro Micca in cui tale operazione è autorizzata dalle ore 10.30 alle ore 12.30.

E) Nella Zona a Traffico Limitato denominata "ZTL Pedonale"

La circolazione veicolare è vietata (h 0.00 - h 24), tutti i giorni, festivi inclusi, fatta eccezione per gli autoveicoli muniti di permesso di circolazione, che possono transitare ed, eventualmente, sostare, ove la sosta o la fermata non siano vietate da altri provvedimenti prescrittivi.

La validità dei permessi di transito e sosta è subordinata alla esposizione del corrispondente contrassegno sul parabrezza del veicolo, in modo chiaramente visibile dall'esterno; l'omessa o inidonea esposizione del contrassegno comporta l'applicazione delle sanzioni previste per il transito e/o sosta in assenza di autorizzazione.

Veicoli esenti

Possono inoltre transitare e sostare, senza necessità di permesso di circolazione, esclusivamente i seguenti veicoli:

  1. biciclette e quadricicli a pedalata assistita;
  2. motocarrozzette ad uso dei disabili;
  3. veicoli adibiti al trasporto merci che documentino un'attività di consegna frequente nelle aree pedonali, durante l'orario di carico e scarico merci; ai fini del presente provvedimento sono veicoli adibiti alla consegna frequente di merci qualunque veicolo utilizzato nell'esercizio di un'impresa che effettui carico/scarico merci, non altrimenti trasportabili, almeno due volte la settimana;
  4. autocisterne destinate al rifornimento di combustibile per il riscaldamento, negli stabili ubicati nell'area pedonale, con la fermata consentita per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di pertinenza;
  5. taxi il cui servizio ha origine o destinazione nell'area stessa, per il transito e la fermata e per il tempo strettamente necessario per consentire la salita e la discesa delle persone trasportate;
  6. veicoli appartenenti agli Organi di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco, ai Servizi di Soccorso e alla Protezione Civile, individuati dai contrassegni di Istituto;
  7. veicoli dei residenti per il tempo strettamente necessario al carico e scarico bagagli e per situazioni di emergenza;
  8. veicoli di soggetti pubblici istituzionali nell'espletamento delle attività d'istituto di cui al comma 5 bis dell'art. 201 del Codice della Strada, individuati con decreto ministeriale;
  9. veicoli al servizio dei titolari dei contrassegni invalidi residenti fuori Torino che si recano frequentemente in Città (situazione che dovrà essere adeguatamente comprovata);

Possono inoltre circolare nelle aree pedonali i veicoli con massa complessiva superiore a 11,5 t, autorizzati preventivamente dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'ordinanza dirigenziale n 4367 del 24 dicembre 2001; gli interessati, contestualmente all'istanza all'Amministrazione comunale, comunicano il numero di targa dell'autocarro in caso d'ingresso nelle aree pedonali.

Per la circolazione dei veicoli di cui sopra è istituito il limite massimo di velocità di 20 km/h;

Obblighi a carico degli esenti

I titolari (o chi ne ha il legittimo uso) dei suddetti veicoli hanno l'onere di comprovare al GTT Spa l'appartenenza dei medesimi alla categoria dei veicoli esenti avvalendosi, eventualmente, delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000;

L'esenzione ha validità dalle ore 0.00 del giorno del "riconoscimento formale" dello status di esente alle ore 24 del giorno di scadenza; l'esenzione ha validità di un anno; il transito di veicoli non esentati sarà comunque sanzionato.

Esenti a posteriori

Possono altresì transitare e sostare in via occasionale nella "ZTL Centrale", nella "ZTL Area Romana" posta all'interno della "ZTL Centrale", nelle aree pedonali, nelle vie e corsie riservate site in "ZTL Centrale", i veicoli indicati nel "Manuale degli esenti a posteriori", approvato con determinazione dirigenziale.

Carico-scarico merci

Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 è consentito agli autoveicoli e motoveicoli immatricolati per trasporto di cose (autocarri, van ed uso promiscuo) il carico - scarico merci nella "ZTL Pedonale".

La pubblicità delle suddette disposizioni dovrà avvenire mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)