ORDINANZA N. 271

Testo in formato Word97 della 271

Ordinanza n. 278 che integra la 271 Testo in formato Word97 della 278
Testo integrato delle ordinanze 271 e 278

COMUNE DI TORINO
Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Tutela Ambiente

IL SINDACO

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con i quali si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Preso atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico in Città, misurata dal sistema di rilevamento della qualità dell'aria gestito dal Dipartimento di Torino dell'ARPA, per quanto attiene le polveri fini inalabili (PM10) non presenta significativi miglioramenti rispetto al precedente periodo e che il valore limite di 65 mcg/m3 (Direttiva 99/30/CE) da non superare più di 35 volte l'anno, è stato invece superato già 24 volte nei primi 24 giorni del 2002;

Visti anche i preoccupanti valori del biossido di azoto che nel corrente mese di gennaio ha raggiunto lo stato di attenzione ben 7 volte soprattutto nei giorni centrali della settimana;

Considerato che le previsioni atmosferiche indicano per i prossimi giorni il persistere di condizioni sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti;

Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

Visto l'art. 40 dello Statuto della Città di Torino;

ORDINA

  1. Nei giorni mercoledì 30 e giovedì 31 gennaio 2002 su tutto il territorio cittadino è vietata la circolazione dinamica dei veicoli mossi da motore a combustione interna, a qualsiasi uso destinati dalle ore 7,30 alle ore 19,00, nei giorni pari per i veicoli la cui ultima cifra della targa è dispari (mercoledì 30 possono cioè circolare esclusivamente i veicoli la cui ultima cifra della targa è pari), e nei giorni dispari per i veicoli la cui ultima cifra della targa è pari (giovedì 31 possono cioè circolare esclusivamente i veicoli la cui ultima cifra della targa è dispari).
  2. In ogni caso i veicoli ammessi alla circolazione devono rispettare le seguenti caratteristiche:

    1. autoveicoli ad accensione comandata (alimentati a benzina) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive;
    2. autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di persone di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive; autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di cose di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive se di massa massima superiore a 3,5 tonnellate, o ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive se di massa massima inferiore a 3,5 tonnellate.

  3. Dal divieto di circolazione sono escluse le seguenti vie:
    1. i tratti delle autostrade o delle tangenziali insistenti sul territorio cittadino;
    2. le vie che permettono di raggiungere i parcheggi di piazzale Caio Mario per i veicoli provenienti dagli svincoli della tangenziale Sud, e più precisamente: corso Unione Sovietica (tratto confine / Traiano) - corso Orbassano (tratto confine / Settembrini) - corso Settembrini - corso Maroncelli - piazza Bengasi - corso Traiano sino a corso Unione Sovietica;
    3. le vie che permettono di raggiungere i parcheggi dello Stadio delle Alpi per i veicoli provenienti dagli svincoli della tangenziale Nord, e più precisamente: corso Regina Margherita (tratto Cossa / confine) - via Sansovino (tratto Cirene / Altessano) - strada Altessano (tratto Sansovino / confine) - strada Pianezza (tratto Cirene / confine) - corso Grande Torino - strada Druento (tratto Grande Torino Altessano) - via Stampini - strada Aeroporto - corso Grosseto da svincolo superstrada per Caselle a corso Ferrara;
    4. le vie che permettono di raggiungere i parcheggi siti in corso Giulio Cesare angolo corso Vercelli e corso Giulio Cesare angolo corso Romania per i veicoli provenienti dagli svincoli autostradali, e più precisamente: strada Cuorgnè - corso Vercelli da strada Cuorgnè a corso Romania - corso Romania.
    5. le vie che permettono di raggiungere i parcheggi del Lingotto e più precisamente corso Unità d'Italia - sottopasso del Lingotto - bretella di raccordo ai parcheggi e per il ritorno via Nizza nel tratto Lingotto / piazza Bengasi;

  4. Fanno eccezione, e quindi possono circolare, le seguenti tipologie o categorie di veicoli:
    1. autoveicoli elettrici;
    2. autoveicoli che utilizzano come carburante metano o GPL;
    3. motoveicoli e ciclomotori di tipo omologato ai sensi della direttiva 97/24/CEE;
    4. taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;
    5. veicoli delle Forze Armate e degli Organi di Polizia in servizio, dei Vigili del Fuoco, dell'ARPA, dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza e della Protezione Civile in servizio;
    6. veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap;
    7. veicoli di proprietà di autoscuole in attualità di esercitazione alla guida o esami di guida;
    8. veicoli che debbano recarsi alla revisione già programmata (con documento dell'Ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati), limitatamente al percorso strettamente necessario;

  1. Fanno inoltre eccezione le seguenti tipologie accompagnate da adeguata documentazione:
    1. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili ed indifferibili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione;
    2. veicoli di medici in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli di infermieri iscritti all'Albo Professionale in visita domiciliare;
    3. veicoli di medici veterinari in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale;
    4. veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell'orario di lavoro rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione dell'azienda risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l'uso del mezzo pubblico; veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione dell'azienda risulti che la sede dell'azienda o l'abitazione del lavoratore non sono normalmente serviti da mezzi pubblici;
    5. veicoli utilizzati per la distribuzioni di merci;
    6. veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno);
    7. veicoli di proprietà di Enti Locali, dello Stato, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico;
    8. veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., e veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica;
    9. veicoli di lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in reperibilità e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili;
    10. macchine operatrici, mezzi d'opera (di cui al D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, art. 54, comma 1, lettera n) e veicoli classificati ad "uso speciale"(D.lgs 285/92, art. 54 comma 2);
    11. veicolo di imprese che eseguono lavori urgenti per conto del Comune o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano;
    12. veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città.
    13. veicoli della agenzie di recapiti urgenti in quanto esercenti un servizio di interesse pubblico;
    14. agenti e rappresentanti di commercio muniti di idonea certificazione di iscrizione al ruolo camerale di cui alla legge 204/85, o lavoratori dipendenti con funzioni di rappresentanti di commercio, con dichiarazione della ditta per cui lavorano. Agenti immobiliari iscritti nel ruolo di mediatori della C.C.I.A.A. muniti di idonea certificazione di cui alla legge 39/1989;
    15. veicoli che devono essere imbarcati come auto al seguito, sia per trasferimenti marittimi che ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio;
    16. veicoli utilizzati da Ispettori del Lavoro, quali Ufficiali di Polizia Giudiziaria, con contrassegno rilasciato dalla Direzione Provinciale del Lavoro e da Ispettori dell'ISPES (Istituto Superiore per la Sicurezza sul Lavoro);
    17. veicoli utilizzati da ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;

Tutte le eccezioni di cui al precedente punto 4) sono concesse purchè i veicoli rispondano alle seguenti caratteristiche:

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.

AVVERTE

che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione.

AVVISA

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Torino, 28 gennaio 2002

Il Sindaco
Sergio Chiamparino