ORDINANZA N. 278

Testo in formato Word97

COMUNE DI TORINO
Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Tutela Ambiente

IL SINDACO

Vista la propria ordinanza n° 271 del 28 gennaio 2002 che qui viene integralmente richiamata;

Atteso che successivamente alla pubblicazione del provvedimento sono emerse particolari necessità di transito non contemplate nel succitato provvedimento;

Visto che per mero errore di battitura nel testo dell'ordinanza sono stati omessi il mese e l'anno cui si riferisce il divieto;

Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

Visto l'art. 40 dello Statuto della Città di Torino;

ORDINA

Che al punto 1) dopo le parole "mercoledì 30 e giovedì 31" siano aggiunte le parole "gennaio 2002".

Che il punto 3) lettera f) sia così modificato "veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti."

Che dopo il punto 4) lettera b) sia integrato da " veicoli di medici specialisti e ambulatoriali";

Che dopo il punto 4) lettera q) siano aggiunte le seguenti ulteriori esenzioni:

  1. veicoli di giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco;
  2. veicoli di medici e operatori sanitari in turno di reperibilità;
  3. veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone non autosufficienti; veicoli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, la cui grave patologia e il nominativo della persona che deve prestare assistenza risulta da certificazione rilasciata dagli Enti competenti;
  4. veicoli o mezzi d'opera per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni dal Settore Suolo Pubblico - Ufficio Coordinamento e dalla Divisione Servizi Civici e Tributi - Ufficio C.O.S.A.P. o autorizzati con nulla osta della Polizia Municipale per quanto concerne le operazioni di trasloco;
  5. veicoli di proprietà di ditte che vengono utilizzati per le attività corrispondenti all'iscrizione alla C.C.I.A.A., esibendo copia dell'iscrizione stessa;
  6. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a matrimoni o battesimi, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti per i matrimoni, o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti).

Che le esenzioni di cui al punto 4) lettera d) sono concesse anche a veicoli che non sono conformi alle direttive 94/12/CE e 91/441/CE.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Torino, 29 gennaio 2002

Il Sindaco
Sergio Chiamparino