Speciale Referendum 2011



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Vademecum elettorale

Per cosa si vota

Domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011 i cittadini italiani sono chiamati ad esprimere il proprio voto su 4 quesiti referendari.

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Quando si vota

L’orario della votazione è il seguente:

  • domenica 12 giugno dalle ore 8.00 alle ore 22.00
  • lunedì 13 giugno dalle ore 7.00 alle ore 15.00

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Chi ha diritto al voto

Premesso che il voto è dato dall’elettore presentandosi di persona all’ufficio elettorale della sezione nelle cui liste è scritto

  • Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
  • Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
  • La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge (il terzo comma è stato introdotto dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1).
  • Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge."

Questo l'articolo 48 della Costituzione della Repubblica Italiana e, pertanto, sono ammessi al voto i cittadini italiani che risultano, a qualsiasi titolo, iscritti nelle liste elettorali mentre, sono esclusi dal voto i giovani che pur essendo iscritti nelle liste elettorali non hanno compiuto il 18mo anno di età alla data del 12 giugno 2011 (primo giorno della votazione) inoltre, la modifica introdotta dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, applicabile anche ai referendum, prevede che tutti i cittadini italiani residenti all'estero che, avendo il diritto di elettorato attivo, non hanno esercitato l’opzione per il voto in Italia e non risiedono in Paesi in cui non si può votare per corrispondenza, sono iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione Estero e, pertanto,  possono votare per corrispondenza (formato .ppt, 0.5Mb).

Tali elettori verranno cancellati dalle liste di sezione per non essere conteggiati tra gli elettori del territorio nazionale, ed iscritti nell’elenco elettori residenti all’estero comunicato dal Ministero dell’Interno all’Ufficio centrale per la Circoscrizione Estero.

Vengono altresì cancellati dalle liste di sezione e iscritti nella Circoscrizione Estero i nominativi degli elettori temporaneamente all’estero, aventi titolo, ammessi al voto per corrispondenza per i referendum - il cui elenco è trasmesso ai Comuni di residenza dai competenti Uffici Consolari - al fine di evitare il rischio del doppio voto, e computati come sopra.

Ai fini della ammissione degli elettori alla votazione, occorre ricordare:

  • per esercitare il diritto di voto, insieme alla tessera elettorale personale, si deve esibire un documento di riconoscimento;
  • se la tessera elettorale personale si è deteriorata o è inutilizzabile per l’esaurimento degli spazi destinati alla certificazione del voto, l’elettore si deve recare, quanto prima (e comunque anche nei giorni della votazione), all’ufficio comunale per ottenere, presentando apposita domanda e restituendo l’originale, un duplicato / attestato sostitutivo o una nuova tessera per esercitare il diritto di voto;
  • in caso di smarrimento della tessera elettorale personale, l’elettore deve chiedere, quanto prima (e comunque anche nei giorni della votazione), all’ufficio comunale un duplicato o un attestato sostitutivo, presentando una domanda corredata della denuncia di smarrimento presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

Ovviamente, qualora la tessera elettorale riporti il bollo di un’altra sezione e la stessa data dell’elezione attualmente in svolgimento, sì da comprovare che già sia stato esercitato il diritto di voto per la medesima consultazione elettorale, non potrà essere ammesso al voto.

Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione, possono essere ammessi a votare nella sezione anche elettori che non siano compresi nelle relative liste, e precisamente:

  1. coloro che si presentino muniti di una sentenza della Corte d’appello o della Corte di cassazione che li dichiari elettori del Comune: tali elettori sono ammessi a votare, di regola, nella sezione indicata dal Sindaco nel manifesto di convocazione dei comizi;
  2. coloro che si presentino a votare muniti dell’attestazione del Sindaco di ammissione al voto, a norma dell’art. 32-bis del testo unico sull’elettorato attivo e successive modificazioni;
  3. i membri del seggio, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione del Comune e purché muniti della tessera elettorale;
  4. i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento e i rappresentanti dei promotori dei referendum presso la sezione anche se siano iscritti nelle liste di altra sezione o di altro Comune, purché muniti della tessera elettorale;
  5. gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, anche se siano iscritti nelle liste di altra sezione o di altro Comune, purché muniti della tessera elettorale;
  6. gli elettori non deambulanti: tali elettori sono ammessi al voto, in qualsiasi sezione accessibile del comune, previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, di una attestazione medica rilasciata dall’unità sanitaria locale attestante l’impedimento e purché muniti della tessera elettorale;
  7. gli ammessi al voto domiciliare che abbiano indicato, quale loro dimora, un indirizzo di abitazione ricompreso nell’ambito territoriale della sezione e purché muniti della tessera elettorale;
  8. Gli elettori ammessi a votare nelle sezioni ospedaliere, nei luoghi di cura o di detenzione anche se siano iscritti nelle liste di altra sezione o di altro Comune, purché muniti della tessera elettorale e della prescritta attestazione rilasciata dal sindaco nelle cui liste elettorali sono iscritti;

Degli elettori anzidetti vengono riportate le generalità nel verbale delle operazioni del seggio o nel verbale apposito e verranno aggiunti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione.

Identificazione degli elettori

L’elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato.
L’identificazione può avvenire:

  • mediante la presentazione di uno dei seguenti documenti:
    • carta di identità o altro documento di identificazione munito di fotografia (l’identificazione per documento non ammette contestazioni sull’accertamento della identità personale dell’elettore, quando il libretto o la tessera di riconoscimento presentino gli elementi formali di legalità e la fotografia corrisponda all’immagine reale dell’esibitore), rilasciato dalla pubblica amministrazione, anche se scaduto, sempre che la data di scadenza non risalga ad oltre tre anni prima del giorno della votazione;
    • tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
    • tessera di riconoscimento rilasciata da un Ordine professionale, purché munita di fotografia.
  • per attestazione di uno dei membri dell’ufficio. L’attestazione avviene con l’apposizione della firma di colui che identifica nella apposita colonna della lista di sezione;
  • per attestazione di altro elettore del Comune, noto all’ufficio (è da considerarsi noto all’ufficio l’elettore che sia conosciuto personalmente da almeno uno dei membri dell’ufficio stesso o che sia stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale).

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