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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 18 Gennaio 2016 ore 10,00
Paragrafo n. 12
INTERPELLANZA 2015-06335
"PER IL COMUNE LE STRADE SONO PRIVATE O PUBBLICHE A SECONDA DI COME FA COMODO?" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 30 NOVEMBRE 2015.
Interventi
"Per il Comune le strade sono private o pubbliche a seconda di come fa comodo?

ALUNNO Guido Maria (Consigliere f.f. di Presidente)
Passiamo alla discussione dell'interpellanza n. mecc. 201506335/002, presentata in
data 30 novembre 2015, avente per oggetto:

"Per il Comune le strade sono private o pubbliche a seconda di come fa comodo?"

ALUNNO Guido Maria (Consigliere f.f. di Presidente)
La parola, per la risposta, all'Assessore Passoni.

PASSONI Gianguido (Assessore)
L'interpellanza argomenta - io chiedo dispensa dalla lettura, ovviamente, anche dei
quesiti - il tema della COSAP, argomento ampiamente dibattuto e anche dibattuto in
dottrina, riferito all'applicazione del canone, qualora vi siano circostanze di suolo
che, o solo per l'assoggettamento o per collegamenti di viabilità pubblica, venga
assoggettato alla COSAP e da qui dei quesiti ulteriori.
L'argomentazione è, ovviamente, molto complessa. Ricordo che, in punta di
normativa, la Legge n. 285 del 1992 definisce che le strade che si distinguono a
seconda del soggetto proprietario possono avere natura demaniale, vicinale o privata.
Sono vicinali pubbliche le vie di proprietà privata, soggette al pubblico transito.
Cioè, il sedime stradale vicinale, compresi accessori e pertinenze, è privato, di
proprietà dei titolari dei terreni latistanti, mentre l'Ente pubblico è titolare di un
diritto reale di transito a norma dell'articolo n. 825, quindi non è rilevante la
proprietà del fondo. L'appartenenza, invece, delle strade del Demanio comunale è
prevista dagli articoli nn. 824 e 822 del Codice Civile.
Naturalmente, è possibile che i Comuni regolamentino - ma poi vedremo che la
casistica è ridotta ad una serie di interpretazioni di pronuncia anche giurisprudenziale
- che le occupazioni permanenti e temporanee di strade ed aree e relativi spazi
sovrastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio e al patrimonio indisponibile
siano assoggettati al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione,
determinato in base a tariffa. Naturalmente, vi è anche in questo caso la possibilità di
prevedere che l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio
siano assoggettate al medesimo principio normativo; ciò deriva dal primo quesito,
cioè l'autonomia regolamentare di applicazione della normativa, che, tuttavia, dato
consolidandosi anche con una serie di sentenze che citerò successivamente.
Il Regolamento n. 257 COSAP, disciplinante in modo specifico la materia, ha
previsto naturalmente la subordinazione di occupazione di suolo pubblico al regime
COSAP, anche di aree private assoggettate al servizio di pubblico passaggio e
naturalmente alla procedura di rilascio della concessione del pagamento del canone,
come si evince dall'articolo 1, comma 2, che si riferisce espressamente alle aree
private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di Legge,
comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati. Sono equiparate anche a tali
aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano
esclusi i passaggi privati a fondo cieco, non assoggettati a servitù di pubblico
passaggio.
Per quanto riguarda l'ultimo quesito (punto 4) dell'interpellanza, bisogna
circostanziare; in linea di principio questa è la dizione che viene applicata dagli
Uffici per decidere se un passaggio è aperto e, pertanto, soggetto a COSAP o se,
sostanzialmente, non determina collegamenti e, pertanto, è chiuso senza COSAP.
Però, se il Consigliere ha situazioni precise in mente, siamo a disposizione per
esaminare ovviamente le situazioni ed argomentare le scelte fatte dagli Uffici.
Tuttavia, ovviamente, ogni situazione è valutata dagli Uffici competenti e verificata
puntualmente, naturalmente anche con approfondimenti giurisprudenziali. Cito,
infatti, che, al di là della normativa del Regolamento, ci sono alcune sentenze
fondamentali: Consiglio di Stato, sezione Quarta, sentenza 8 giugno 2011, numero
3509, che ha precisato - non la leggerò per intero - alcune ulteriori circostanze che
determinano il concetto di uso pubblico e di strada vicinale privata; la sentenza del
Consiglio di Stato, sezione Quinta, 728 del 2012, con la quale il Collegio del
Consiglio di Stato puntualizza quali sono le strade pubbliche finalizzate al
collegamento di due strade e circostanzia ulteriormente il concetto di strada pubblica
e strada privata; il Consiglio di Stato, sezione Quarta, sentenza 3531, che peraltro è
intervenuto su un TAR Lazio, e così via, ma naturalmente darò al Consigliere gli
elementi di merito per poter esaminare la documentazione.
C'è poi stata una discussione sulla posizione di cartelli e divieti in sedimi non di
proprietà pubblica, ma soggetti ad uso pubblico, sentenza TAR, Lombardia Brescia,
sezione Prima, 1602 del 2008 e così via.
Circa la manutenzione, la Città ovviamente fa riferimento a quelle che sono le
funzioni di garanzia, sicurezza e fluidità della circolazione e provvede alla
manutenzione e alla gestione della pulizia delle strade e delle pertinenze; tuttavia, i
Comuni sono chiamati ad assolvere a tali obblighi solo in casi di inadempimento da
parte dei soggetti a ciò tenuti, cioè in sostituzione dei privati non ordinariamente
invece di essi. Naturalmente, in alcuni casi, si fa riferimento alla normativa e al
Codice sull'esistenza di consorzi per la manutenzione di strade vicinali, da costituirsi
con modalità di cui all'articolo n. 2 del decreto 1° settembre 1918, n. 1446. Su questo
rimandiamo ad eventuali approfondimenti tecnici.
Quindi, per quanto riguarda l'interpellanza, che ribadiva alcune circostanze, direi che
non è del tutto discrezionale l'applicazione della COSAP a questi casi, premesso che
c'è ampia dottrina in Giurisprudenza che ha ridotto il caso della discrezionalità.
Inoltre, in sostanza, non risultano circostanze, almeno agli Uffici, per i quali non
ricorrono i presupposti dell'applicazione della COSAP in situazione di collegamenti
di due strade pubbliche comunali o soggette a pubblico passaggio. Il concetto di
aperto utilizzato dall'Amministrazione, a cui si fa riferimento nell'interpellanza, è
ovviamente quello di riferimento normativo giurisprudenziale, salvo verificare, se il
Consigliere ritiene, situazioni o casi per i quali sia discusso o sindacato il concetto
applicato dalla Pubblica Amministrazione.

ALUNNO Guido Maria (Consigliere f.f. di Presidente)
La parola al Consigliere Bertola.

BERTOLA Vittorio
Io ho presentato questa interpellanza, ovviamente perché mi è stato fatto presente un
caso specifico, però è il principio generale che a me ha colpito. Al di là dell'aspetto
legale, che poi andrò a verificare, recuperando anche i riferimenti delle sentenze del
Consiglio di Stato, dal punto di vista politico, ogni tanto, noi come Città facciamo
delle scelte che sembrano veramente difficili da capire per noi e soprattutto per i
cittadini che le subiscono.
In particolare, il COSAP è il canone per l'occupazione del suolo pubblico e quindi
posso capire che si applichi anche al suolo privato, soggetto all'uso pubblico, a una
servitù ad uso pubblico, però da lì a dire che si applica anche al suolo privato (privato
con scritto "divieto d'ingresso, proprietà privata del condominio, vietato il
passaggio"), che però ha la sfortuna di avere due aperture, una su una via e l'altra su
un'altra via, per cui teoricamente potrebbe essere usato da uno che, fregandosene del
divieto di entrare lì, la usi per andare da una via pubblica ad un'altra via pubblica,
tagliando un pezzo di strada, andare a chiedere il pagamento dell'occupazione del
suolo pubblico è un po' particolare. Il caso tipico è il classico vialone interno, dove ci
sono ai due lati due grossi palazzoni anni Settanta e in mezzo il passaggio per
raggiungerli; quel suolo lì è di proprietà del condominio, tipicamente viene pulito dal
condominio, viene illuminato dal condominio, viene asfaltato dal condominio, ma il
condominio ha la bocca di lupo, cioè la finestra che apre su quel suolo e noi gli
chiediamo il COSAP perché, secondo noi, sta occupando del suolo pubblico. Questa
cosa è totalmente impossibile da comprendere per le persone che abitano lì e che
devono pagare queste tasse al Comune di Torino.
Dopodiché, che in via giurisprudenziale uno possa, con una serie di estensioni,
arrivare a dire che anche quello è, in realtà, suolo pubblico, ma solo ai fini della tassa
e non ai fini di pagare le manutenzioni, eccetera, sì, mi fido, sono sicuro che
l'Amministrazione quando ha mandato queste richieste di pagamento ha fatto tutta
l'analisi giurisprudenziale per supportare la propria posizione, però al di là della
giurisprudenza uno potrebbe chiedersi l'opportunità, proprio perché, andando a
leggere la Legge, tra l'altro, la Legge dice che non siamo obbligati a chiedere il
COSAP sul suolo privato al soggetto che ha servitù di passaggio, ma che possiamo
chiederlo, quindi non siamo neanche obbligati per cui non ci chiedono il danno
erariale se non lo chiediamo.
Dopodiché, andrò a vedermi gli ulteriori riferimenti di Legge che sono stati forniti e,
magari, nelle pronunce del Consiglio di Stato si vedrà che, in realtà,
l'Amministrazione è tenuta ad andare a chiedere anche questa cosa; anche in questo
caso, francamente è un po' assurdo, vedrò di segnalare situazioni specifiche
all'Amministrazione.
Io, alcuni mesi fa, mi sono occupato anche di un altro caso abbastanza difficile da
spiegare, quello della strada di Tetti Rocco, di cui immagino l'Assessore abbia
sentito parlare: si tratta di una strada vicinale, che, però, è soggetta ad uso pubblico,
perché è segnalata nelle cartine dei sentieri della collina come "passate di qua", ci
facciamo anche passare le gare ciclistiche con il Patrocinio della Città, però, poi,
quando la strada crolla la Città dice: "No, non è mia, è solo una strada privata, io non
c'entro niente, dovete ripararla, anzi vi faccio un'ordinanza per cui voi sfigati che ci
abitate davanti dovete pagare la via a vostre spese e fatelo subito perché, altrimenti,
vi faccio l'ordinanza che, se non lo fate, vi mando l'ingiunzione". Chiaramente, il
cittadino si sente un po' preso in giro da queste situazioni, ancorché sia tutto
perfettamente a norma di tutte le pronunce giurisprudenziali che sono state fatte.

ALUNNO Guido Maria (Consigliere f.f. di Presidente)
L'interpellanza è discussa.
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