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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 17 Febbraio 2014 ore 10,00
Paragrafo n. 7
INTERPELLANZA 2013-05535
"AREE A PAGAMENTO E NORME DI RIFERIMENTO" PRESENTATA DAL CONSIGLIERE MAGLIANO IN DATA 11 NOVEMBRE 2013.
Interventi

FERRARIS Giovanni Maria (Presidente)
Passiamo alla discussione dell'interpellanza n. mecc. 201305535/002, presentata in
data 11 novembre 2013, avente per oggetto:

"Aree a pagamento e norme di riferimento"

FERRARIS Giovanni Maria (Presidente)
La parola, per la risposta, all'Assessore Lubatti.

LUBATTI Claudio (Assessore)
L'interpellanza chiude con una richiesta secca, cioè in quali modi intende intervenire
la Pubblica Amministrazione in termini di adeguamento e rispetto delle norme
previste per Legge in materia di parcheggi a pagamento; su questo confermo al
Consigliere Magliano che, già oggi, tutte le aree in cui è stata istituita la sosta a
pagamento e le nuove aree previste sono ricomprese all'interno di un perimetro che è
stato individuato dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e, prima, dal Piano
Urbano del Traffico come zone di particolare rilevanza urbanistica.
Il Consigliere deve sapere che, dentro queste aree - ho anche un estratto del Codice
della Strada, in particolare vengono richiamati i commi 8 e 9 dell'articolo n. 7 -, non
si applicano gli obblighi in particolare del comma 8 dell'articolo n. 7 nel momento in
cui la Città si dota di uno strumento urbanistico e di uno strumento di pianificazione,
proprio come quello che abbiamo adottato il 7 gennaio 2011, cioè il Piano Urbano
della Mobilità Sostenibile.
Ad oggi, per rispondere in maniera secca ad una domanda secca contenuta
nell'interpellanza, tutte le aree in cui è stata istituita la sosta a pagamento ed anche le
nuove aree previste sono già ricomprese all'interno di tale perimetro e, quindi, non si
applicano gli obblighi previsti da quel Codice.

FERRARIS Giovanni Maria (Presidente)
La parola al Consigliere Magliano.

MAGLIANO Silvio
Mi scusi, Presidente, ma ero convinto che venisse discussa l'altra interpellanza.
Ringrazio l'Assessore per la risposta. Solo per capire fino in fondo quello che mi ha
detto: di fatto, la nostra Città si è dotata di questo strumento, o di questa
pianificazione del nostro territorio, per cui, all'interno di questo territorio, il fatto di
avere delle strisce bianche - sulle quali i cittadini non dovrebbero pagare - non è
previsto perché è superato da questo articolo.
Assessore, questa è una scelta che ha fatto la nostra Città e, dal punto di vista della
risposta, abbiamo deciso di creare questa tipologia di categoria per la nostra città,
ma, di fatto, avremmo potuto anche non sceglierla, è giusto? Avremmo potuto
garantire, in ogni nostra Circoscrizione, un tot di strisce blu ed un tot di strisce
bianche, anche perché c'è questa sentenza della Corte di Cassazione che obbliga le
città ad avere una parte a pagamento e una parte non a pagamento. Invece, noi
abbiamo utilizzato - non so come definirlo - uno strumento per la pianificazione
urbana che supera questa tipologia di categoria, per cui potremo mettere strisce blu
ovunque all'interno di questo perimetro che abbiamo disegnato in questa città. Ho
capito bene? Solo questo, Presidente. Sono un po' confuso, per cui vorrei sapere se è
stata una scelta politica della Città eliminare le strisce bianche, utilizzando questo
tipo di caratteristica, per cui noi potremo avere ovunque la zona blu (esclusi i posti
gialli, per il carico/scarico, o i posti per le persone con disabilità); chiedo
all'Assessore di rispondermi su questo.

FERRARIS Giovanni Maria (Presidente)
Vorrei solo far presente che non si tratta di un dibattito come in Commissione, per
cui è evidente che, se lei non è soddisfatto della risposta dell'Assessore, si può
procedere ad un approfondimento in Commissione. Visto che, però, lei ha solo
bisogno di una breve replica, la parola all'Assessore Lubatti.

LUBATTI Claudio (Assessore)
Cito testualmente il comma 8 dell'articolo n. 7: "Tale obbligo - quello a cui fa
riferimento l'interpellanza - non sussiste per le zone definite a norma dell'articolo 3,
area pedonale e Zona a Traffico Limitato (…), ed in altre zone di particolare
rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta, nelle
quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico". Questa zona di
particolare rilevanza urbanistica è individuata all'interno del Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile.
Quello che però segnalo al Consigliere è che i tempi sono invertiti. Cioè, prima
abbiamo fatto il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e, poi, è uscito questo
comma. Quindi, per rispondere alla domanda precisa, non è stata una scelta
dell'Amministrazione quella di inventarsi all'interno del PUMS l'individuazione di
quell'area per poter uscire dall'applicazione di questo articolo, ma, avendo la Città
già nel Piano Urbano del Traffico (che risale a molti anni fa e che, poi, ha visto una
sua evoluzione nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) l'individuazione di
un'area di particolare rilevanza urbanistica, semplicemente non vi è l'applicazione di
questo articolo.

FERRARIS Giovanni Maria (Presidente)
L'interpellanza è discussa.

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