Città di Torino

Consiglio Comunale

Città di Torino > Consiglio Comunale > VERBALI > Torna indietro

Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 19 Luglio 2021 ore 13,00
Paragrafo n. 19
DELIBERAZIONE (Giunta: proposta e urgenza) 2020-02855
REGOLAMENTO N. 373. PARZIALE MODIFICA E INTEGRAZIONE ARTICOLI 4 E 14. AMMISSIONE IN VIA ECCEZIONALE DI SOGGETTI DI NATURA COMMERCIALE ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELLA CITTA' PER INIZIATIVE DI PARTICOLARE RILEVANZA E INTERESSE PUBBLICO. CONTRIBUTI IN SERVIZI E ALTRE AGEVOLAZIONI. [PGC 4308/2021]
Interventi
LEON Francesca Paola (Assessora)
Sì, buongiorno a tutte e tutti. Buongiorno, Presidente, Consigliere e Consiglieri, di
nuovo. Allora, intanto, io ringrazio tutti i Consiglieri e le Consigliere per il lavoro di
esame e di analisi di questa proposta di Regolamento di cui, insomma, abbiamo avuto
ampia discussione; sulla base della discussione sono stati, diciamo, proposti numerosi
emendamenti e ringrazio di nuovo la Commissione per aver deciso di integrare gli
emendamenti all’interno della proposta di delibera del Regolamento.
Per quanto riguarda gli articoli riguardanti la possibilità di avere l’accesso al Patrocinio
a comitati informali e a singoli cittadini non è stata inserita nel Regolamento, mentre
riporto qui le modifiche, introdotte a seguito delle discussioni all’interno della
Commissione, che riguardano prevalentemente la possibilità di dare il Patrocinio a
soggetti profit e non solo no-profit. L’obiettivo è di dare l’opportunità di chiedere il
riconoscimento da parte della Città anche a attività che abbiano una pubblica utilità, che
siano presentate anche da soggetti che abbiano una natura giuridica profit, Società per
Azioni, S.r.l. o altre nature giuridiche prevalentemente profit, per mettere al centro il
progetto rispetto al soggetto che lo presenta. Questo permette di superare alcuni
problemi anche nel dare Patrocinio a istituzioni importanti come ad esempio l’Orchestra
Sinfonica Nazionale della Rai che è un soggetto profit, la Rai è una S.p.A. pubblica, o
anche ad altri soggetti, che possono proporre attività interessanti alla Città che abbiano
carattere sociale, culturale e sportivo che però hanno una natura giuridica profit e, nello
stesso tempo, queste attività non sono attività di carattere pubblicitario o di carattere
commerciale. Dunque, a seguito della discussione, è stato definito, all’articolo 4, che il
Patrocinio della Città può essere concesso, oltre che ai soggetti elencati nei precedenti
commi 1 e 2, anche a enti e istituzioni no-profit quali: istituzioni scolastiche, ordini
professionali, Università, istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive,
economiche e sociali di interesse nazionale, nonché altri enti nazionali ed esteri di
particolare e straordinaria rilevanza, che svolgano attività attinenti alle finalità
istituzionali del Comune di Torino. Al punto 5, il Patrocinio della Città può essere in
casi eccezionali concesso a soggetti giuridici con natura commerciale o lucrativa purché
le iniziative da loro promosse rivestano un rilevante interesse pubblico e siano ritenute
in grado di determinare positive ricadute per i cittadini beneficiari e per la Città nel suo
insieme. Oltre a tale requisito di carattere genere, le iniziative proposte da soggetti profit
per essere ammesse al riconoscimento civico del Patrocinio dovranno soddisfare almeno
uno tra i seguenti requisiti da far risultare anche attraverso apposita autodichiarazione:
gratuità dell’iniziativa per i partecipanti ovvero devoluzione dell’eventuale utile per
finalità sociali o benefiche eventualmente concordate con il Comune e con modalità che
rendano possibili le verifiche a consuntivo. Nel caso di spettacoli, mostre o eventi che
prevedano ingressi a pagamento, il Patrocinio potrà essere riconosciuto solo in presenza
di un significativo apporto nei confronti della crescita culturale della comunità. Inoltre,
il richiedente il Patrocinio dovrà mettere a disposizione un certo numero di ingressi
gratuiti (non meno del 2%) per finalità di carattere sociale indicate dal Comune; questo
è stato inserito analogamente a quanto è stato fatto ad esempio, rispetto ai biglietti
gratuiti, che sono stati concessi dalle società sportive. Realizzazione di interventi a
favore del Comune, della città o dei cittadini, coerenti con gli scopi istituzionali
dell’Ente, con l’esatta descrizione dell’intervento e del suo valore economico, con
particolare riguardo alla configurazione di tali iniziative quali forme di sussidiarietà
orizzontale. Nel caso di soggetti operanti nel campo del commercio, industria,
artigianato possono essere prese in considerazione ai fini dell'ottenimento del patrocinio
della Città iniziative suscettibili di generare con evidenza e in prevalenza valore sociale
le quali non possono pertanto avere carattere eminentemente lucrativo o riguardare
neanche in forma indiretta promozione e vendita di prodotti o servizi da parte del
proponente, iniziativa di carattere: culturale, sociale, scientifico, medico, educativo,
formativo, sportivo, ricreativo, capace di suscitare un elevato valore d'immagine
promozione per la Città e il suo territorio. Il patrocinio eventualmente concesso a
soggetti lucrativi non può in ogni caso comportare la corresponsione di contributi in
servizi e oneri finanziari a carico del Comune. Un altro… è stato emendato anche
l'art. 14, servizi ed agevolazioni, il Comune o le Circoscrizioni possono sostenere
progetti e iniziative attinenti alle tematiche previste all'art. 1 anche attraverso servizi e
altre agevolazioni, la relativa concessione avviene, fatto salvo quanto eventualmente
previsto da specifici regolamento, deliberazioni quadro e nell'ambito delle rispettive
competenze mediante comunicazione della Giunta comunale o del Presidente della
Giunta circoscrizionale in uno con il riconoscimento del patrocinio, successivamente
alla concessione dei contributi in servizi da parte della Giunta comunale o della
Circoscrizione, la divisione competente o l’area circoscrizionale provvedono
ulteriormente a dare evidenza al vantaggio economico attribuito con determinazione
dirigenziale di presa d'atto. Dunque abbiamo, oltre a questo, l'altro strumento per
definire più nel dettaglio quali sono i limiti anche relativi alla comunicazione del,
diciamo, del soggetto proponente profit che nell'autodichiarazione che deve presentare
per richiedere il patrocinio è stato indicato espressamente nella formulazione che però,
poi dovrà essere approvato dalla Giunta, il fatto che eventuali loghi dovranno avere un
carattere residuale rispetto alla comunicazione dell'evento, dell'attività che il soggetto
intende proporre, quindi propongo all'approvazione dell'Aula questa delibera di
modifica del regolamento. Grazie.

Copyright © Comune di Torino - accesso Intracom Comunale (riservato ai dipendenti)