Interventi |
SCHELLINO Sonia (Assessora) Grazie. Buongiorno. Le strutture residenziali provvedono alle esigenze sociali, assistenziali e sanitarie ed educative delle persone inserite nelle stesse. Il tema di compartecipazione dell’utente al costo dei servizi è prevista la competenza per materia della Regione, l’attuale disciplina è prevista: dalla Legge Regionale 8 gennaio 2004 che prevede che, come l’interpellante sicuramente conosce, la compartecipazione degli utenti ai costi si applica ai servizi e alle prestazioni sociali richieste prevedendo la valutazione della situazione economica del richiedente con riferimento al suo nucleo familiare attraverso il calcolo degli indicatori della situazione economica equivalente o attraverso altri strumenti individuati dalla Regione. Viene, inoltre, precisato al comma 3 dello stesso articolo che gli enti gestori istituzionali con riferimento alla valutazione della situazione economica del beneficiario del servizio, determinano l’entità della compartecipazione ai costi sulla base dei criteri di valutazione determinati dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento. Il Comune di Torino e gli altri enti gestori piemontesi hanno, con propri atti deliberativi, recepito le disposizioni contenute in questa legge. L’altra legge di riferimento è la deliberazione regionale 12 gennaio 2015 recante le linee guida per la gestione transitoria dell’applicazione della normativa ISEE, di cui al DPCM 5 dicembre 2013 e delle successive deliberazioni regionali, da ultimo con la DGR 166411 del 26 gennaio 2018 con cui la Regione ha prorogato la disciplina transitoria in essere. Pertanto, su tutto il territorio piemontese, ove il beneficiario non superi la soglia del valore ISEE prevista per l’accesso alla specifica prestazione sociale o socio-sanitaria, la contribuzione dello stesso viene determinata da ciascun ente gestore delle funzioni assistenziali mediante la regolamentazione previgente che per la Città di Torino consiste nella deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 giugno 2012. La contribuzione della Città di Torino è determinata sulla base di tale delibera per chi è al di sotto dei 38.000 euro di ISEE partendo dal reddito mensile e sottraendo la quota per spese personali differenziate per tipologia di struttura e sulla base delle esigenze individuali. In particolare, la delibera prevede che a seconda della tipologia delle strutture la quota di spesa personale possa essere di 116 euro nel caso di comunità alloggio, RSA e RAF o di 327,20 euro nel caso del gruppo appartamento o di 746,62 euro nel caso dei servizi di autonomia e strutture per disabili psicomotori. Oltre a tale peculiarità che riguarda le strutture per disabili, la delibera prevede alcune tassative e ipotesi di maggiorazione della quota spese personali, per esempio, per esigenze personali e particolari documentate dagli interessati e dai presidi ospitanti quali sostituzioni continue di capi di vestiario dovuti a comportamenti individuali problematici, quote di spese sanitarie a carico dell’utente, quali ticket e medicinali assolutamente necessari di fascia C, quote su protesi, ausili, eccetera. Allo stato attuale gli utenti interessati da un progetto residenziale che beneficiano di una quota spese personali maggiorata sono 165 per una spesa annua totale di euro 168.000. Ad oggi le persone con disabilità inserite in servizi residenziali sono 1.340 di cui 966 con integrazione parziale o totale della quota sociale della retta. Nell’anno 2020 la spesa a carico della Città relativa all’integrazione della quota sociale della retta per gli utenti disabili inseriti in struttura, è stata di 11 milioni 355 mila euro. Nello specifico in merito agli aumenti pensionistici, gli utenti interessanti dalla richiesta di arretrati con conseguente revisione della contribuzione, sono circa 440, per un totale di circa 800.000 euro di rimborso per il periodo da agosto a dicembre 2020. L’aumento della contribuzione giornaliera per gli utenti interessati è in media di euro 10,5; dal 1° gennaio 2021 ad oggi l’aumento della contribuzione per i 440 utenti è complessivamente di 740.000 euro. Le comunicazioni tra le famiglie e l’Amministrazione avvengono mediante lettera; nel caso di situazioni particolari, ad esempio arretrati con importi considerevoli, la lettera è sempre preceduta da una telefonata. La richiesta degli arretrati non ha, dal punto di vista generale della persona, incidenza rilevante sulle diverse situazioni, perché, come specificato in premessa, tutte le esigenze della persona vengono assorbite dalle specificità dei servizi residenziali e/o dalla maggiorazione delle quote di spesa personali previste nella deliberazione comunale. La Città di Torino è in attesa della definizione, in sede regionale, della disciplina compiuta in materia di compartecipazione alla spesa degli utenti, e solo a seguito della stessa provvederà alla modifica del proprio Regolamento. Una nuova e diversa disciplina, adottata unilateralmente dalla Città, si porrebbe in antitesi con la disciplina regionale vigente. Ho terminato, grazie. |