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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 31 Maggio 2021 ore 13,00
Paragrafo n. 10
INTERPELLANZA 2021-00214
ELETTROSMOG - RICHIESTA INFORMAZIONI IN MERITO ALLA ''REDAZIONE'' DEL REGOLAMENTO PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO DEGLI IMPIANTI CHE GENERANO CAMPI ELETTROMAGNETICI ED INFORMAZIONI SULLE ULTIME MISURAZIONI DELL'ELETTROSMOG NELLA CITTA' DI TORINO E NEL PRECIPUO DELLA CIRCOSCRIZIONE 6.
Interventi
UNIA Alberto (Assessore)
Grazie, Presidente. Mi scuso già in anticipo perché non credo che riuscirò a concludere
la risposta durante questi cinque minuti, però ci proverò lo stesso. Il Consigliere
Petrarulo ha presentato un’interpellanza, praticamente identica nei contenuti a quella
pervenuta in Assessorato ai sensi dell’articolo 45 del Regolamento del Decentramento
del Consiglio Circoscrizionale 6, alla Giunta Comunale, riguardante le rilevazioni
elettromagnetiche. La risposta è piuttosto articolata e complessa e comprende anche un
allegato di una dozzina di pagine e sarà fatto il possibile per contenere i tempi; al
termine della trattazione comunque consegnerò al Consigliere tutta la documentazione.
L’Area Urbanistica, per quanto di competenza, sul corretto insediamento urbanistico e
territoriale degli impianti di telefonia mobile e radio-telecomunicazione, ha richiamato
l’articolo 31-bis (Impianti fissi di telefonia mobile e ripetitori per servizi di radio-
telecomunicazioni) nelle Norme Urbanistico-Edilizie di Attuazione (NUEA) del Piano
Regolatore vigente, che detta le seguenti disposizioni: “Impianti fissi di telefonia
mobile. Gli impianti fissi di telefonia mobile devono essere realizzati adottando le
migliori tecnologie disponibili volte a conseguire la minimizzazione della produzione di
valori di campo elettromagnetico, ai fini della tutela della salute (articolo 4, comma 1, del
D.M. 381/1998). L’installazione degli impianti è consentita a condizione che: siano
adottate idonee soluzioni di mimetizzazione; sia verificato l’inserimento degli stessi nel
rispetto del contesto ambientale e architettonico; siano collocati alla sommità degli edifici,
che la struttura di sostegno sia a palo e non a traliccio, e che sia posizionata sul lato
prospiciente il cortile; le antenne siano raggruppate contro il palo di sostegno con un
ingombro complessivo non superiore, di norma, a 50 cm di diametro e siano posizionate
sulla sommità del palo, mentre le eventuali parabole siano posizionate nella parte bassa
del palo; l’impianto nel suo complesso non sporga dal colmo o da altri corpi edilizi
esistenti, di norma, più di 4,50 metri. Il palo, se non diversamente mascherato, dovrà
essere tinteggiato in grigio scuro opaco. 3) Negli edifici di cui alla Legge 1089 del ’39
l’installazione di detti impianti è, inoltre, subordinata al parere favorevole della
Sovrintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici; negli edifici classificati dalle
norme del Piano Regolatore tra gli ‘Edifici di gran prestigio’ e tra gli ‘Edifici di
rilevante interesse’ (articoli 10 e 26, gruppi 1 e 2) l’installazione è consentita previa
segnalazione della Sovrintendenza. Negli edifici destinati ed utilizzati per l’istruzione
dell’obbligo o scuole di infanzia, per l’assistenza di bambini o donne in gravidanza il
livello globale di campo elettromagnetico, frequenza da 3 Megahertz a 3.000
Megahertz, non potrà eccedere i 3 Volt/metro. Negli edifici di cui al comma precedente,
fermo restando il limite sopra indicato, l’installazione di nuovi impianti non dovrà
comunque modificare significativamente i livelli di esposizione ai campi
elettromagnetici. Per modifica non significativa si intende una variazione del livello del
campo elettromagnetico dovuto all’insieme degli impianti di telefonia mobile presenti
nell’area inferiore a 1 Volt/metro. Le disposizioni dei precedenti commi si devono
intendere sostituite dalle norme contenute nell’apposito Regolamento adottato ai sensi
dell’articolo 8 comma 6 della ‘Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici’, n. 36/2001.
Ripetitori per servizi di radio telecomunicazione. La localizzazione di impianti per
l’emittenza radio-TV è vietata all’interno di aree classificate dal Piano con prevalente
funzione residenziale o per servizi collettivi (con l’esclusione dei parchi urbani o
collinari) e in una fascia di rispetto al loro interno estesa per 150 metri”. Presidente, è
possibile chiedere cortesemente un po’ di silenzio nell’Aula a fianco? Perché non riesco
a sentire neanche quello che sto leggendo. Grazie.

UNIA Alberto (Assessore)
È lei? Ah, è lei. Ah, ecco.
L’Area Urbanistica continua nella sua relazione inoltre informando che, coerentemente
con l’impianto normativo, aggiornato al Piano Regolatore, le Norme Tecniche di
Attuazione (NTA) della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare per la Revisione del
Piano Regolatore vigente, adottata con deliberazione 43 del 20 luglio 2020, dettano
all’articolo 18 (Impianti tecnologici e Impianti di telefonia mobile e ripetitori per servizi
di radio-telecomunicazione), le seguenti disposizioni, che confermano, di massima,
quelle attualmente vigenti in materia di inserimento paesaggistico e territoriale,
demandando all’apposito Regolamento, ai sensi di legge, la puntuale regolamentazione
finalizzata a minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici, senza precludere il
servizio gestito dagli operatori, attuando quindi una zonizzazione elettromagnetica. Le
cabine e gli impianti tecnologici minori sono ammessi in sopra e sotto suolo in tutte le
aree e zone normative, purché non nocivi e molesti. L’installazione di impianti di
telefonia mobile è consentita esclusivamente alla sommità degli edifici con struttura di
sostegno a palo posizionata sul lato prospiciente il cortile e a condizione che siano
adottate idonee soluzioni di mimetizzazione. L’inserimento degli stessi, nel rispetto del
contesto ambientale e architettonico con minimizzazione dell’impatto visivo, è da
dimostrarsi con apposita documentazione. Negli edifici tutelati ai sensi dell’articolo
42/2004, l’installazione di detti impianti è inoltre subordinata al parere favorevole della
Sovrintendenza delle Belle Arti e paesaggio della Città Metropolitana di Torino; gli
edifici classificati dalle norme di PRG tra gli “Edifici di gran prestigio” ed “Edifici di
rilevante interesse”, articolo 15 delle presenti norme, l’installazione è consentita previa
verifica da parte della Commissione locale del paesaggio. La localizzazione di ripetitori
per servizi di radio e telecomunicazioni è vietata all’interno delle aree classificate dal
Piano Regolatore con prevalente funzione residenziale o per servizi collettivi, con
l’esclusione dei parchi urbani o collinari, e in una fascia di rispetto al loro intorno estesa
per 150 metri. Sono fatte salve le ulteriori limitazioni in materia di Beni Culturali e
Paesaggistici di cui al Titolo V delle presenti norme, e comunque quelle derivanti dai
Piani sovraordinati nonché dalle norme e regolamenti del settore.
Poiché, come detto, il PTPP costituisce il primo passo per l’approvazione della
revisione del Piano Regolatore nelle successive fasi di elaborazione...

UNIA Alberto (Assessore)
...potranno essere recepiti gli eventuali sviluppi in merito al Regolamento in questione.
La Presidente mi invita a chiudere, io ho ancora almeno tre pagine di risposta, per cui
rimanderei, se il Capogruppo, il Consigliere Petrarulo mi consente, alla risposta scritta o
eventualmente all’approfondimento in Commissione, perché è un tema, come ha sentito,
molto complesso e articolato e quindi è importante poter spiegare tutto e arrivare nel
dettaglio.

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