Interventi |
UNIA Alberto (Assessore) Grazie, Presidente. Mi scuso già in anticipo perché non credo che riuscirò a concludere la risposta durante questi cinque minuti, però ci proverò lo stesso. Il Consigliere Petrarulo ha presentato un’interpellanza, praticamente identica nei contenuti a quella pervenuta in Assessorato ai sensi dell’articolo 45 del Regolamento del Decentramento del Consiglio Circoscrizionale 6, alla Giunta Comunale, riguardante le rilevazioni elettromagnetiche. La risposta è piuttosto articolata e complessa e comprende anche un allegato di una dozzina di pagine e sarà fatto il possibile per contenere i tempi; al termine della trattazione comunque consegnerò al Consigliere tutta la documentazione. L’Area Urbanistica, per quanto di competenza, sul corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e radio-telecomunicazione, ha richiamato l’articolo 31-bis (Impianti fissi di telefonia mobile e ripetitori per servizi di radio- telecomunicazioni) nelle Norme Urbanistico-Edilizie di Attuazione (NUEA) del Piano Regolatore vigente, che detta le seguenti disposizioni: “Impianti fissi di telefonia mobile. Gli impianti fissi di telefonia mobile devono essere realizzati adottando le migliori tecnologie disponibili volte a conseguire la minimizzazione della produzione di valori di campo elettromagnetico, ai fini della tutela della salute (articolo 4, comma 1, del D.M. 381/1998). L’installazione degli impianti è consentita a condizione che: siano adottate idonee soluzioni di mimetizzazione; sia verificato l’inserimento degli stessi nel rispetto del contesto ambientale e architettonico; siano collocati alla sommità degli edifici, che la struttura di sostegno sia a palo e non a traliccio, e che sia posizionata sul lato prospiciente il cortile; le antenne siano raggruppate contro il palo di sostegno con un ingombro complessivo non superiore, di norma, a 50 cm di diametro e siano posizionate sulla sommità del palo, mentre le eventuali parabole siano posizionate nella parte bassa del palo; l’impianto nel suo complesso non sporga dal colmo o da altri corpi edilizi esistenti, di norma, più di 4,50 metri. Il palo, se non diversamente mascherato, dovrà essere tinteggiato in grigio scuro opaco. 3) Negli edifici di cui alla Legge 1089 del ’39 l’installazione di detti impianti è, inoltre, subordinata al parere favorevole della Sovrintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici; negli edifici classificati dalle norme del Piano Regolatore tra gli ‘Edifici di gran prestigio’ e tra gli ‘Edifici di rilevante interesse’ (articoli 10 e 26, gruppi 1 e 2) l’installazione è consentita previa segnalazione della Sovrintendenza. Negli edifici destinati ed utilizzati per l’istruzione dell’obbligo o scuole di infanzia, per l’assistenza di bambini o donne in gravidanza il livello globale di campo elettromagnetico, frequenza da 3 Megahertz a 3.000 Megahertz, non potrà eccedere i 3 Volt/metro. Negli edifici di cui al comma precedente, fermo restando il limite sopra indicato, l’installazione di nuovi impianti non dovrà comunque modificare significativamente i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici. Per modifica non significativa si intende una variazione del livello del campo elettromagnetico dovuto all’insieme degli impianti di telefonia mobile presenti nell’area inferiore a 1 Volt/metro. Le disposizioni dei precedenti commi si devono intendere sostituite dalle norme contenute nell’apposito Regolamento adottato ai sensi dell’articolo 8 comma 6 della ‘Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici’, n. 36/2001. Ripetitori per servizi di radio telecomunicazione. La localizzazione di impianti per l’emittenza radio-TV è vietata all’interno di aree classificate dal Piano con prevalente funzione residenziale o per servizi collettivi (con l’esclusione dei parchi urbani o collinari) e in una fascia di rispetto al loro interno estesa per 150 metri”. Presidente, è possibile chiedere cortesemente un po’ di silenzio nell’Aula a fianco? Perché non riesco a sentire neanche quello che sto leggendo. Grazie. UNIA Alberto (Assessore) È lei? Ah, è lei. Ah, ecco. L’Area Urbanistica continua nella sua relazione inoltre informando che, coerentemente con l’impianto normativo, aggiornato al Piano Regolatore, le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare per la Revisione del Piano Regolatore vigente, adottata con deliberazione 43 del 20 luglio 2020, dettano all’articolo 18 (Impianti tecnologici e Impianti di telefonia mobile e ripetitori per servizi di radio-telecomunicazione), le seguenti disposizioni, che confermano, di massima, quelle attualmente vigenti in materia di inserimento paesaggistico e territoriale, demandando all’apposito Regolamento, ai sensi di legge, la puntuale regolamentazione finalizzata a minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici, senza precludere il servizio gestito dagli operatori, attuando quindi una zonizzazione elettromagnetica. Le cabine e gli impianti tecnologici minori sono ammessi in sopra e sotto suolo in tutte le aree e zone normative, purché non nocivi e molesti. L’installazione di impianti di telefonia mobile è consentita esclusivamente alla sommità degli edifici con struttura di sostegno a palo posizionata sul lato prospiciente il cortile e a condizione che siano adottate idonee soluzioni di mimetizzazione. L’inserimento degli stessi, nel rispetto del contesto ambientale e architettonico con minimizzazione dell’impatto visivo, è da dimostrarsi con apposita documentazione. Negli edifici tutelati ai sensi dell’articolo 42/2004, l’installazione di detti impianti è inoltre subordinata al parere favorevole della Sovrintendenza delle Belle Arti e paesaggio della Città Metropolitana di Torino; gli edifici classificati dalle norme di PRG tra gli “Edifici di gran prestigio” ed “Edifici di rilevante interesse”, articolo 15 delle presenti norme, l’installazione è consentita previa verifica da parte della Commissione locale del paesaggio. La localizzazione di ripetitori per servizi di radio e telecomunicazioni è vietata all’interno delle aree classificate dal Piano Regolatore con prevalente funzione residenziale o per servizi collettivi, con l’esclusione dei parchi urbani o collinari, e in una fascia di rispetto al loro intorno estesa per 150 metri. Sono fatte salve le ulteriori limitazioni in materia di Beni Culturali e Paesaggistici di cui al Titolo V delle presenti norme, e comunque quelle derivanti dai Piani sovraordinati nonché dalle norme e regolamenti del settore. Poiché, come detto, il PTPP costituisce il primo passo per l’approvazione della revisione del Piano Regolatore nelle successive fasi di elaborazione... UNIA Alberto (Assessore) ...potranno essere recepiti gli eventuali sviluppi in merito al Regolamento in questione. La Presidente mi invita a chiudere, io ho ancora almeno tre pagine di risposta, per cui rimanderei, se il Capogruppo, il Consigliere Petrarulo mi consente, alla risposta scritta o eventualmente all’approfondimento in Commissione, perché è un tema, come ha sentito, molto complesso e articolato e quindi è importante poter spiegare tutto e arrivare nel dettaglio. |