Interventi |
FINARDI Roberto (Assessore) Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti. Quello che ora vado a dire è già, come dire, la parte emendata, con la presente si chiede l’approvazione, appunto, dell'esternalizzazione di gestione sociale dell'impianto sportivo comunale denominato “Villa Glicini” sito in viale Ceppi 5. L'impianto consta di un fabbricato in muratura con le relative pertinenze in cui è possibile praticare l’attività di scherma, di ginnastica, di fitness e ginnastica attrezzistica, mentre l'area esterna è composta da due campi da tennis in terra rossa che ci tengo anche a sottolineare sono illuminati, esiste poi anche nell’impianto un campo da calcetto in erba sintetica anche esso con un impianto di illuminazione con delle tribune, in più c'è anche una piscina estiva. La Città con una deliberazione del Consiglio Comunale del marzo del 2005, esecutiva dall’aprile, sempre del 2005, approvò la concessione in regime di gestione sociale a favore del Club Scherma Torino, per un periodo compreso, appunto, dall’aprile 2005 al 3 aprile del 2015. Successivamente, poi con una deliberazione del novembre del 2011 esecutiva sempre dal novembre 2011, la Giunta Comunale approvò una proroga della durata della concessione fino al 31 dicembre dell'anno in corso. Quindi fino al 31 dicembre del 2021, in applicazione dell’art. 8, comma 7 del Regolamento Comunale 295, ovviamente, quello che fa riferimento allo sport, accogliendo…, ma allora le richieste avanzate dal concessionario di allora che era comunque il Club Scherma Torino, al fine di poter consentire al medesimo la partecipazione ad un bando regionale avente come oggetto: “La concessione di contributi per l'impiantistica sportiva”. Di recente…, recentemente è stata poi accertata, come credo che tutti sappiano, un’erronea determinazione della durata della proroga a cui abbiamo fatto poc’anzi riferimento, in quanto questa proroga era commisurata su un’ipotesi, poi risultata non corrispondente ai fatti, che il concessionario avesse richiesto un finanziamento regionale volto all'abbattimento degli interessi di un mutuo. La Regione chiedeva un periodo minimo di possesso pari almeno, ovvio e logico, alla durata del mutuo, quando, invece, la richiesta aveva riguardato puramente un finanziamento a fondo perduto poi effettivamente ottenuto; il periodo minimo di possesso che richiedeva la Regione erano sei anni. Quindi con una deliberazione del marzo, del 5 marzo 2019 dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha approvato la certamente modifica della durata della concessione. Al Club Scherma Torino, riconducendo la proroga al termine legittimo del 31 dicembre 2016 con conseguente decadenza del concessionario, sempre Club Scherma Torino, prevedendo la riconsegna dell'impianto al termine dell'attuale stagione sportiva, al 31 agosto 2019. Perché al 31 agosto 2019 semplicemente per salvaguardare l'attività in corso da parte di atleti e praticanti, anche in considerazione dell'importanza della storia sportiva di eccellenza di cui si pregia il Club Scherma Torino, appunto, nelle discipline schermistiche. Allora, il concessionario uscente presentò un ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo della nostra Regione, del Piemonte, per l'annullamento del provvedimento di decadenza che fu approvato dalla Città. Il TAR, appunto, una sentenza, la sentenza n. 263 pubblicata nel maggio 2020 ha respinto il ricorso del concessionario uscente, il quale a sua volta ha presentato un appello, di nuovo, avanti al Consiglio di Stato, il quale Consiglio di Stato in data 29 gennaio 2021 è pervenuta nota del Servizio Avvocatura Comunale con il quale è stato comunato…, comunicato, chiedo scusa, all'area Sport e Tempo Libero che l’organo giurisdizionale di secondo grado aveva respinto con una sentenza il ricorso della Scherma Torino. Conseguentemente si è dovuto e potuto procedere nell'iter amministrativo a suo tempo avviato. Ho reputato opportuno fare, come dire, una rapida carrellata perché qualcuno…, penso che ancora siano sfuggiti, alcuni punti salienti a giudicare da quello che leggo e da quello che sento, quindi reputavo opportuno fare questo breve excursus. Le strutture impiantistiche dedicate, quindi vado nel dettaglio dell'esternalizzazione, le strutture impiantistiche, le strutture dedicate a scherma, tennis e calcio a 5, poi ci sono degli altri spazi della struttura che ovviamente sono di pubblico interesse. Lo sport caratterizzante dovrà rimanere predominante, dovrà rimanere la scherma, come già deliberato dalla Giunta nel marzo del 2019, ci tengo anche questa a rimarcarla, perché ogni tanto leggo e sento ancora dire: “Cacceranno fuori la scherma”. No, dal marzo del 2019 è stato detto subito che l'attività predominante di chi avrebbe avuto interesse…partecipato…, avesse avuto interesse a partecipare a quel bando, doveva rimanere la scherma. Possono solo essere ammesse delle soluzioni impiantistiche differenti esclusivamente per quello che riguarda il tennis, come dicevo prima a due campi e il calcio a 5 lì, si può, come dire, discutere. Ovviamente il regime tariffario dovrà essere vincolato dall’Amministrazione, l'oggetto di offerta e il canone, ovviamente, patrimoniale, più le spese delle utenze. Ci saranno ovviamente delle finalità sociali da garantire, dei servizi e delle attività coerenti con quelle che sono, appunto, le finalità sociali alla quale fa riferimento all'art. 29 del Regolamento 295, che saranno definite nel bando di gara e quantificate poi in sede di offerta tecnica. Il nuovo concessionario dovrà mettere a disposizione gratuita l’impianto per iniziative organizzate o patrocinate… e patrocinate dalla Città per un certo numero di giornate annue, come peraltro facciamo su qualunque altro impianto, dovrà, inoltre, provvedere, come facciamo su qualunque altro impianto, alla realizzazione di corsi di avviamento alla scherma gratuita destinata alle classi, alle scuole secondarie di primo grado, alla realizzazione di qualche attività gratuita con almeno sette… otto incontri, chiedo scusa, con istruttori qualificati, per soggetti disabili, oltre alla realizzazione di corsi gratuiti relativamente alla scherma e altre discipline praticate nell’interno dell'impianto, anche qui della durata minima di otto ore perché meno di 20 è impossibile, come dire, avviare qualcuno a qualunque tipo di sport, specificatamente per ragazzi dai 14 ai 15 anni. Per quello che riguarda invece la struttura impiantistica che attualmente è dedicata alla palestra di fitness, attrezzisti, alla sauna, alla piscina estiva e quanto altro, possono essere ammesse delle proposte di ristrutturazione o di innovazione, ovviamente queste non vanno, come dire, a modificare o a intaccare quella che era la famosa delibera del marzo del ’19, dove si dava predominante l'attività schermistica. Dovranno esserci delle tariffe che verranno proposte, appunto, dal concessionario come ci impone il nuovo codice degli appalti per il raggiungimento di un equilibrio economico-finanziario, le spese, il canone patrimoniale e le spese delle utenze saranno interamente a carico del concessionario. La parte commerciale, mi riferisco al bar e al ristorante, saranno interamente, ovviamente, questa è una ragione in più, a carico del concessionario, mi riferisco alle utenze anche perché parliamo di un bar, parliamo di un ristorante, parliamo quindi evidentemente dell'equilibrio economico- finanziario che per un punto di ristoro non dovrebbe essere difficile visto anche la qualità, l'ubicazione e la storia dell'impianto, non dovrebbe essere difficile raggiungere. La parte commerciale potrà essere gestita direttamente dal concessionario o eventualmente anche attraverso terzi. La durata della concessione, come dice, l'attuale Regolamento 295 andrà da un minimo di 5 anni che può arrivare ad essere prolungata fino a 20 anni, ovviamente, in base a quello che sarà l'ammontare dell'investimento che verrà proposto per le opere di miglioria, di ristrutturazione dell’impianto. Grazie, Presidente. |