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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 17 Maggio 2021 ore 13,00
Paragrafo n. 15
DELIBERAZIONE (Giunta: proposta e urgenza) 2021-13562
(020) PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 5 D.L. 70/2011, CONVERTITO IN L. 106/2011, E ART. 14 D.P.R. 380/2001 PER RIFUNZIONALIZZAZIONE, MEDIANTE INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, DI FABBRICATO PRODUTTIVO DISMESSO SITO IN CORSO BRAMANTE 15/17 PER L'INSEDIAMENTO DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA. APPROVAZIONE DEROGA PER LA DESTINAZIONE D'USO. ?
Interventi
IARIA Antonino (Assessore)
Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti e tutte. Oggi proponiamo al Consiglio la nuova
delibera inerente il progetto in deroga sito in corso Bramante. Abbiamo già analizzato in
Commissione le motivazioni che ci hanno portato a questo ulteriore provvedimento, che
sintetizzo partendo dalla sentenza del Consiglio di Stato, che ha annullato la precedente
delibera di deroga e tutti i provvedimenti autorizzativi connessi.
Il Consiglio di Stato ha rilevato - e cito le testuali parole della sentenza - che:
“L’Amministrazione, seppure abbia posto in essere un accurato procedimento, ha
evidenziato l’oggettivo stato di degrado dell’edificio da dismettere, ma non ha motivato
sullo stato di degrado dell’area su cui l’edificio è inserito”. Quindi, la criticità rilevata
non consiste nel non aver correttamente motivato la deroga per quanto riguarda
l’edificio dismesso e degradato, ma consiste nell’affermare che la motivazione non è
sufficiente a concretare la fattispecie astratta prevista dalla norma, che richiede la
presenza di un’area degradata. Il Consiglio di Stato ha chiaramente sottolineato che
l’Amministrazione può riesercitare il proprio potere, motivando nuovamente ed
esaurientemente sulla presenza di un’area degradata e non solo dell’edificio degradato.
La società Esselunga, alla luce di quanto detto prima, ha manifestato l’interesse alla
rinnovazione del procedimento e ha sollecitato il Comune ad esprimersi nuovamente
rispetto a questa deroga. Il tema è quindi, come ben espresso dalla richiesta del
Consiglio di Stato, motivare ulteriormente sia l’area degradata e sia l’edificio, il degrado
dell’edificio, che ricordo essere un edificio di circa 20.000 metri quadri, che occupa
gran parte dell’area in questione.
Nella previsione del vigente Piano Regolatore l’area si inserisce in una Zona Urbana di
Trasformazione denominata “Ambito 12.10 Bruno 1”.
La predetta zona di trasformazione non può essere più trasformata, come da previsione
del PRG vigente, in quanto nel corso degli anni sono intervenute delle trasformazioni
legate, ad esempio, alla costruzione di sottoservizi funzionali alle attività delle Ferrovie
dello Stato. L’area è stata oggetto, nella precedente Amministrazione, di una proposta di
modifica al PRG mediante l’approvazione del PRUSA in corso Bramante, in cui era già
previsto l’insediamento di una superficie commerciale maggiore rispetto a quella
prevista dalla nostra proposta di deroga. La nostra Amministrazione ha revocato la
delibera del PRUSA che, ricordo, anch’essa era stata oggetto di ricorso da parte
dell’attività commerciale limitrofa.
L’aspetto, quindi, da considerare è che l’area in questione, in cui insiste l’edificio, è da
riqualificare. Gli aspetti che concorrono a definire l’area degradata sono sinteticamente
l’esistenza di aree marginali e incompiute del sito, in particolare tra il retro del
fabbricato e il confine della ferrovia. Come scritto in delibera, la cesura urbana
costituita dalla linea ferroviaria tuttora in esercizio, la perdita nel tempo di attività
economiche e sociali non hanno mai favorito l’avvio di significative azioni generali di
riqualificazione di quest’area, che a tutti gli effetti rappresenta uno spazio irrisolto e
marginalizzato, che si presta a utilizzi impropri che hanno più di una volta richiesto
l’azione delle Forze dell’Ordine e anche specifici interventi pubblici per la raccolta di
rifiuti e macerie abbandonate. Tutto ciò contribuisce a generare condizioni di
insicurezza soprattutto per gli abitanti degli edifici circostanti.
Altra importante motivazione che identifica sia l’edificio, ma anche l’area come
degradata è dovuta al fatto che, se non si recupera, riqualifica e rifunzionalizza
l’edificio, ormai dismesso da più di 20 anni, è lecito supporre che tutto ciò comporterà
chiaramente un progressivo e irreversibile aggravio del degrado di quell’area di città. Il
progetto in deroga quindi, oltre a proporre una riqualificazione dell’edificio, riqualifica
l’area attraverso opere di urbanizzazione a proprie spese del proponente, per circa
2.315.000 euro, che riguardano in sintesi: una ricucitura dal punto di vista viario,
pedonale e ciclabile, che consiste in nuovi spazi, percorsi pedonali e ciclabili, tra l’altro
proposti in un’area più allargata rispetto all’intervento; la sistemazione dell’area esterna
verde con nuove piantumazioni di alberature e la riqualificazione di sistema della
mobilità dell’area; l’eliminazione di barriere architettoniche; la riduzione dei parcheggi
su strada; la maggiore disponibilità di posti auto assoggettati all’uso pubblico
nell’interrato dell’edificio in progetto, oltre alla bonifica dei terreni e alla bonifica
dell’amianto presente nel sito.
Presidente, mi permetto anche di illustrare un emendamento che va a sostituire un
paragrafo a pagina 9, alla riga 14, in cui abbiamo inserito un’ulteriore specifica tecnica.
Posso leggere l’emendamento, il paragrafo da sostituire e il paragrafo sostituito?

IARIA Antonino (Assessore)
Grazie. Come ho detto prima, a pagina 9, alla riga 14, proponiamo la sostituzione del
seguente paragrafo: “In attuazione delle citate norme di P.R.G.C. nelle Zone Urbane di
Trasformazione e su tutti gli edifici esistenti, non coerenti con le trasformazioni previste
dal Piano, sono ammessi unicamente interventi fino al restauro e risanamento
conservativo, senza cambio di destinazione d’uso. L’intervento proposto risulta,
pertanto, non ammesso con le regole ordinarie di attuazione previste dal P.R.G.”. A
questo sostituiamo... questo paragrafo con il seguente: “In attuazione delle citate norme
di P.R.G.C. nelle Zone Urbane di Trasformazione su tutti gli edifici esistenti, non
coerenti con le trasformazioni previste dal Piano, sono ammessi unicamente interventi
fino al restauro e risanamento conservativo, senza cambio di destinazione d’uso” e
aggiungiamo: “nonché interventi che prevedono anche la ristrutturazione edilizia.”. Poi
il paragrafo prosegue: “L’intervento proposto, che prevede anche il cambio d’uso,
risulta, pertanto, non ammesso con le regole ordinarie di attuazione previste dal
P.R.G.”. Grazie Presidente, io avrei concluso.

IARIA Antonino (Assessore)
No, grazie, sarò molto più breve. Rispetto alla legittimità dell’atto amministrativo,
ricordo che prima del Consiglio di Stato c’è stata una pronuncia del TAR, che ha dato
ragione al Comune su tutti gli aspetti della proposta di strumento in deroga che era stata
fatta anni fa. Riguardo, appunto, alla sentenza del Consiglio di Stato, io l’ho letta
apposta per fa rilevare che la sentenza del Consiglio di Stato non è entrata nel merito
delle motivazioni per cui abbiamo attuato la proposta di deroga, ma ha fatto rilevare
che, per quanto riguarda, appunto, gli articoli del Decreto Sviluppo, bisogna motivare
adeguatamente anche l’area degradata, cosa che stiamo facendo con questa delibera.
Riguardo anche alla proposta progettuale, la proposta progettuale non è solo il recupero
dell’edificio, che tra l’altro, come ho detto prima, è un edificio di notevoli dimensioni,
ma anche un disegno urbano dell’area che va a migliorare sicuramente la zona dal punto
di vista delle infrastrutture viarie, come ho già detto prima, quindi anche proporre un
disegno urbanistico dell’area che va sicuramente a riqualificare la zona. Grazie,
Presidente.

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