Interventi |
CURATELLA Cataldo Grazie, Presidente. Allora, ringraziò l’Assessora Schellino e chiedo se può condividermi la nota che ha letto. Allora, innanzitutto questa interpellanza non era relativa alle richieste di idoneità alloggiativa in quanto tali perché comunque quelle hanno una normativa ad hoc, di cui l'Assessora anche ha fatto cenno. Era appunto relativa al Decreto Ministeriale 37 del 2008 che ha introdotto insieme alla DICO, Dichiarazione di Conformità, la DIRI, Dichiarazione di Rispondenza. Perché ho presentato questa interpellanza e non sono soddisfatto della risposta dell'Assessora, che reputo non corretta e soprattutto reputo come modalità di azione una modalità che va a sostituire gli Ordini e i Collegi professionali? Perché nella lettera protocollo 6578 del 1° ottobre 2020 che i servizi hanno inviata ai diversi Ordini e Collegi si fa esplicito riferimento che per attestare la professionalità di chi va a presentare le DIRI è necessario esibire un circostanziato curriculum professionale nel quale siano elencati i progetti depositati presso gli sportelli unici per l'edilizia a norma del comma 2 del D.M.; i progetti non depositati presso gli sportelli unici per l’edilizia, ma comunque allegati alla dichiarazione in conformità, eccetera, sto leggendo la lettera. Peccato che basterebbe prima di inviare questa lettera, perché poi nasce il dubbio: chi può valutare il curriculum professionale di un ingegnere, di un perito industriale, che sono le uniche due figure che tecnicamente possono fare una DIRI? Un architetto o un geometra non può fare la DIRI, nuovo ordinamento, qualcuno vecchio ordinamento, ma neanche. Ma bastava fare una semplice ricerca sul sito del MISE. Il MISE il 16 giugno 2016, quindi cinque anni fa, ha inviato un parere a un Ente Pubblico che chiedeva quale professionista può rilasciare la Dichiarazione di Rispondenza per capire come accertare la professionalità e il MISE ha ritenuto… leggo quello che dice il MISE: “Ha ritenuto necessario precisare che il professionista in parola dichiari nella certificazione rilasciata di essere in possesso dei requisiti professionali ai fini del rilascio della dichiarazione in parola, in quanto iscritto all'Albo professionale indicando l’Albo e vantando un'esperienza lavorativa importante”, punto, non è richiesto un curriculum di cinque anni di tutte le attività fatte perché se un professionista nella lettera è indicato, per iscriverlo all'interno degli elenchi delle persone che possono presentare la DIRI ai fini dell'idoneità alloggiativa, perché se questo è richiesto le domande sono diverse. Allora innanzitutto chi valuta il curriculum professionale all'interno dell'Amministrazione? Abbiamo ingegneri, periti industriali esperti di impianti elettrici che possono valutare se effettivamente quel professionista può fare la DIRI? Seconda cosa: perché se io presento una DIRI al Comune di Torino perché nel mio alloggio voglio fare ad esempio un bed and breakfast, un Airbnb, lasciamo stare il periodo attuale del Covid, io italiano lo voglio fare, la presento al Comune di Torino la DIRI o la DICO, non mi viene richiesto un curriculum sostanziale professionale sugli ultimi cinque anni, non viene richiesto perché la normativa non lo richiede, lo chiediamo solo allorché per l'idoneità alloggiativa bisogna affittare a uno straniero e quindi ha bisogno di avere la documentazione a posto. Allora la norma è una: il D.M. 37/2008; il MISE si è espresso, è sufficiente un’autocertificazione del professionista che dice l’iscrizione all'Albo e quanti anni ha svolto questa attività. È compito degli Albi e dei Collegi professionali valutare la professionalità, le competenze, le capacità dei professionisti. Se questa richiesta è nata a seguito di DIRI che non erano rispondenti alla normativa, non erano fatti in modo opportuno, quindi se avevano dei dubbi sulla qualità del professionista, si contattava l’Albo e il Collegio del professionista, a cui è iscritto il professionista, inviando una segnalazione e chiedendo all'Albo o al Collegio professionale di fare una tale valutazione. Tra l'altro la Città da anni ha firmato convenzioni con Collegi ed Ordini professionali con cui poter collaborare, quindi si tratterebbe semplicemente di attivare un canale di comunicazione, evitando di creare tutto un castello che a livello normativo va anche contro legge, perché la Città non può introdurre elementi cogenti che non siano previsti in modo specifico dalla normativa. Il D.M. 37/2008 non richiede il curriculum professionale, per gli impianti sopra soglia richiede l’iscrizione all'Albo e professionalità per un certo numero di anni che è l’Albo stesso che certifica, è la funzione degli Albi e dei Collegi professionali certificare competenze, conoscenze e qualità professionale di chi presenta le attività. Quindi, Assessore, su questo torniamo indietro perché l'avviso che quegli Ordini e quei Collegi che lei nominava… CURATELLA Cataldo Sto concludendo, Presidente. Volevo solo dire all’Assessore Schellino che quegli Albi e Colleghi che hanno pubblicato sul loro sito la lettera dell'Amministrazione, le segnalo che hanno inviato segnalazione ai Colleghi nazionali, ai Consigli nazionali per chiedere la correttezza di questa richiesta della Città di Torino, quindi c’è stato una segnalazione della Città di Torino ai Consigli nazionali, quindi al Ministero della Giustizia a cui fanno riferimento tutti gli Albi e Collegi professionali. Grazie, Presidente, ho concluso. |