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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 8 Febbraio 2021 ore 12,00
Paragrafo n. 23
DELIBERAZIONE (Giunta: proposta e urgenza) 2020-02459
PROGETTO UNITARIO DI RIQUALIFICAZIONE (P.U.R.) RELATIVO AL COMPLESSO DELLA CAVALLERIZZA REALE PREVISTO DALLA SCHEDA NORMATIVA AT N. 29 DELLE N.U.E.A. DI P.R.G. - APPROVAZIONE.#2+1+5# PGC 401/2021
Interventi
ARTESIO Eleonora
“Torino in Comune” nel proprio programma elettorale per il 2016 riservava un capitolo
denominato “un patrimonio pubblico generativo”, questo capitolo dichiarava: si ritiene
che nessuna Maggioranza sia legittimata ad alienare beni appartenenti a tutti come se
fossero una proprietà privata degli amministratori di turno, ogni progetto di dismissione
deve essere oggetto di un dibattito pubblico ed eventualmente di referendum.
Basterebbe questa affermazione per esprimere il mio giudizio su questo atto deliberativo
e certo qualcuno dirà che è molto più semplice essere coerenti quando si è Minoranza e
quando non si è ottenuto dal voto il privilegio di governare e di dover decidere, ma la
decisione dal mio punto di vista oltre a mantenere elementi di continuità ideale con i
propri principi deve anche misurarsi con due criteri: un criterio è quello della certezza
formale degli atti che si adottano, l'altro criterio e che quando si giunge a delle
mediazioni rispetto ai principi dichiarati bisognerebbe almeno compiere dei passi che
non siano irreversibili e che possano consentire alle Maggioranze che si succederanno di
correggere, riallineare, modificare. Purtroppo io credo che questo atto deliberativo,
come ho già commentato nell'intervento generale, abbia alcuni elementi che oltre a
sollevare la mia critica in base ai principi di cui ho detto prima, dovrebbero sollevare la
preoccupazione di molti e di tutti rispetto all’incertezza formale e alla irreversibilità che
qui si producono. Il primo: qualunque trasferimento dei beni dello Stato ai Comuni
prevede dei principi di tutela per cui i beni pubblici culturali non debbano essere
alienati, questo principio della inalienabilità dei beni del demanio culturale è contenuto
non solo nella mia convinzione, ma è addirittura scritto in un altro atto deliberativo che
giace alla nostra attenzione che è il Regolamento complessivo delle concessioni. Ora è
chiaro che questo principio dovrà, secondo me, essere fatto valere nel momento in cui si
andrà ad un confronto eventualmente referendario su questo atto deliberativo e questa è
già una prima incertezza che pesa anche sulla praticabilità delle parti più positive che
sono contenute nella delibera stessa, come quelle che fanno riferimento alla comunità di
riferimento per il progetto culturale e artistico delle porzioni di tipo pubblico. La
seconda questione è quella che riguarda ed è il tema della irreversibilità di cui mi
preoccupavo che riguarda le possibilità a cui si rinuncia di decartolarizzazione. Per
molto tempo ci è stato detto che si trattava insieme di un problema finanziario e di un
problema procedurale, già altri hanno sottolineato, e io l'ho verificato, che è possibile
sempre per gli enti pubblici decartolarizzare. Il comparto giuridico che ha normato le
cartolarizzazioni che si riferisce all'epoca del Ministro Tremonti, pur orientando nella
direzione delle cartolarizzazioni, escludeva dal divieto di riacquisto gli enti locali,
quindi consentiva agli enti locali il riacquisto purché avvenisse per un uso non
residenziale e per una destinazione a fini istituzionali, dove il fine istituzionale in questa
fattispecie ha quelle caratteristiche di peculiarità non ripetibili altrove che fondano
ulteriormente la possibilità di decartolarizzare. Ma se in questo atto deliberativo
addirittura si concede l'avvio della gara pubblica a CCT si rinuncia all'ipotesi di
decartolarizzazione e si rinuncia in un momento in cui…

ARTESIO Eleonora
Le risorse pubbliche potrebbero essere in quella direzione orientata, quindi io credo che
quale che sia il giudizio di ciascun Consigliere non si può partecipare ad un atto che è
gravato da così tanti elementi di non certezza formale.

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