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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 26 Ottobre 2020 ore 13,00
Paragrafo n. 21
DELIBERAZIONE (Giunta: proposta e urgenza) 2020-01849
LINEE DI INDIRIZZO GENERALE SULLE MODALIT? DI AFFIDAMENTO DELL'OPERA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA SECONDA LINEA DI FERROVIA METROPOLITANA DELLA CITT? DI TORINO.
Interventi
MALANCA Roberto
Grazie, Presidente. Cercherò di essere il più breve possibile, visto che questi
emendamenti sono già stati tutti illustrati in sede di Commissione, ma mi rendo conto
che non tutti i Consiglieri ovviamente erano partecipi di questa Commissione, ancorché
congiunta con altre tre Commissioni Consiliari. La ratio con cui sono stati fatti questi
emendamenti è proprio quella di recepire un pochino tutti i dubbi, le osservazioni fatte
dai Consiglieri su quest’atto che ci è stato presentato dalla Giunta e che costituisce,
però, un atto di indirizzo del Consiglio nei confronti della Giunta stessa e
(incomprensibile).
Partirei dall’emendamento n. 1, che modifica il titolo, che diventa: “Linee di indirizzo
generale sulle modalità di affidamento dell’opera di progettazione definitiva della
seconda Linea di Ferrovia Metropolitana della Città di Tornio”. Dappertutto, dove c’è
scritta la parola “avvalersi”, e quindi l’emendamento n. 2, l’emendamento n. 5,
l’emendamento n. 8, si fanno delle specificazioni dove si indica che in realtà con questo
atto non c’è un avvalimento definitivo ma c’è soltanto l’indicazione alla Giunta di
avvalersi, di realizzare tratta per tratta, come è stato fatto per quest’opera, come è
previsto che venga fatto per quest’opera, e per ogni singolo tratto venga valutata quella
che effettivamente... non soltanto la procedura prevista dal Codice degli appalti, ma
proprio dei criteri ancora più stringenti. Quindi, l’emendamento n. 2 diceva: “Potersi
avvalere, in via prioritaria, della Società...”, sono stati eliminati tre paragrafi,
all’emendamento n. 3 di pagina 4, da: “La scelta è motivata dal...” fino a: “Linea 2 della
Metropolitana” perché ritenuti, diciamo, sovrabbondanti o superflui in questa fase. Mi
interessa, però, dare lettura specificatamente dell’emendamento n. 4 e degli
emendamenti nn. 6, 7 e 9, che sono quelli forse più pregnanti per quello che riguarda
l’indirizzo di questa delibera. L’emendamento n. 4 sostituisce il paragrafo che va da:
“Lo sviluppo della progettazione...” fino all’articolo “192 del D. Lgs. n. 50/2016” con il
seguente testo: “Accertato che lo sviluppo della progettazione avverrà per lotti
successivi e qualora, in futuro, si realizzino le condizioni affinché la Città possa
procedere con la progettazione, ci si potrà avvalere, come detto, della Società
Infratrasporti.To S. r. l, che dispone delle competenze necessarie, sia di carattere tecnico
che organizzativo, a condizione che sia preventivamente verificata positivamente, per
ogni singolo affidamento, la valutazione di congruità economica dell’offerta, avuto
riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del
provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei
benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli
obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio,
nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, come richiesto dall’articolo 192 del
D. Lgs n. 50/2016”. L’emendamento n. 6 va a modificare a pagina 4, prima delle parole
“Tutto ciò premesso” e inserisce questo paragrafo: “Ricordato che l’allegato 1 alla
delibera 201603358/002 avente titolo: ‘Programma di Governo per la Città di Torino
2016-2021’ al paragrafo ‘4.3 Interventi a medio termine (2-5 anni)’ riportava, tra gli
altri punti, il completamento della progettazione della Linea 2 della Metropolitana.
Evidenziato che il presente è un mero atto di indirizzo, riguardante le scelte di
programmazione delle future attività, che necessitano di ulteriori atti di attuazione e di
recepimento da adottarsi da parte degli organi e dai dirigenti preposti ai vari Servizi,
secondo le proprie competenze...” e si cita la sentenza del TAR Piemonte del 14 marzo
2013, la n. 326 “...e che quindi quest’atto non ha contenuti amministrativi direttamente
eseguibili, bensì disegna una cornice che deve poi essere sviluppata da singoli
provvedimenti gestionali e non ha, quindi, imputazioni contabili o contenuti normativi o
di regolazione o comunque profili immediatamente precettivi (in quanto gli indirizzi
devono essere necessariamente tradotti in regole, obbiettivi, progettualità specifiche)”.
L’emendamento n. 7, il penultimo che illustrerò, inserisce a pagina 4, dopo: “rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali”, il seguente testo: “quali ‘affidamento di
attività o servizi mediante convenzione’ e ‘appalti e concessioni che non siano previsti
espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera
esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e
servizi di competenza della Giunta, dal Segretario o di altri funzionari’; la norma
attribuisce, quindi, espressamente al Consiglio Comunale la competenza nelle predette
materie, lasciando il concreto affidamento alla competenza della Giunta, in quanto
attività meramente esecutiva o di ordinaria amministrazione”. E l’ultimo emendamento,
che è il n. 8, in cui a pagina 5 della deliberazione si sostituisce il punto 1 del dispositivo
con il seguente punto: “per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano, di
richiedere che sia esperita, in via preliminare all’affidamento e per ogni singolo lotto di
progettazione definitiva della Linea 2 della Metropolitana, un’istruttoria volta ad
accertare che la valutazione già condotta dagli Uffici circa le modalità di affidamento
possa essere confermata, con particolare riferimento, oltre a quanto disposto
dall’articolo 192 del D. Lgs. n. 50/2016, ai seguenti criteri: a) il permanere delle
capacità tecnico-organizzative della Società Infratrasporti.To S.r.l., in qualità di società
in house; b) la vantaggiosità dell’affidamento alla Società Infratrasporti.To S.r.l. in
termini di tempi procedimentali, costi complessivi, efficacia dell’azione amministrativa,
capacità di controllo da parte della Città, perseguimento delle finalità istituzionali,
livello dei servizi e delle prestazioni e la visione unitaria di progetto. L’affidamento alla
Società Infratrasporti.To S.r.l., in qualità di società in house, avverrà solo previa verifica
puntuale dell’esistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge e di quelli sopra
evidenziati, dando atto che, in assenza anche di uno solo dei presupposti legali, la
competente direzione potrà provvedere a perfezionare l’affidamento mediante le altre
forme ammesse dalla disciplina vigente al momento dell’avvio della procedura. Il
ricorso ad altre forme di affidamento ammesse potrà essere attivato anche qualora il
tempo necessario per il processo di verifica rendesse più celere il ricorso per altra via”.
Terminerei con questo, Presidente, e le ridò la parola. Grazie.

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