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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 26 Ottobre 2020 ore 13,00
Paragrafo n. 20
DELIBERAZIONE (Giunta: proposta e urgenza) 2020-01849
LINEE DI INDIRIZZO GENERALE SULLE MODALIT? DI AFFIDAMENTO DELL'OPERA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA SECONDA LINEA DI FERROVIA METROPOLITANA DELLA CITT? DI TORINO.
Interventi
LO RUSSO Stefano
È la nostra Città, Presidente, non so se…

LO RUSSO Stefano
Posso avere lo sfondo della Città? Credo di sì. Grazie, Presidente. Questa deliberazione
arriva all’attenzione del Consiglio Comunale dopo una lunga gestazione, dopo la
revoca, non revoca di un precedente deliberazione ancora di luglio che per un puro
incidente di percorso non è stata incautamente votata dal Consiglio Comunale. È una
deliberazione che noi abbiamo contestato nel metodo, nel senso che non riteniamo
essere competenza del Consiglio Comunale neanche della Giunta Comunale la
decisione in ordine all’applicazione del Codice Appalti e riteniamo che l’atto che verrà
votato dai Consiglieri che decideranno di esprimere il proprio voto a favore, sia un atto
che presenta notevoli profili di problematicità dal punto di vista della tenuta
amministrativa in quanto entra nel merito di una procedura appunto che è quella
l’affidamento di incarichi di progettazione di lavori pubblici che il nostro Codice
Appalti diciamo disciplina in maniera piuttosto puntuale e piuttosto precisa. In
particolar modo, faccio una premessa di fondo, quando nel 2015 avviamo questa lunga e
complessa fase che oggi consegna l’onere a quest’Amministrazione alla fine del suo
mandato di essere in qualche modo di essere l’Amministrazione che avvia al proseguo
di questa fase della progettazione appunto definitiva, ci interrogammo su quale poteva
essere in qualche modo la strategia che in qualche modo si poteva mettere in campo e
intorno alla discussione che fu fatta all’epoca abbiamo ritenuto che la strategia migliore
fosse quella di prendere in esame le migliori competenze professionali esistenti al
mondo e per questa ragione fu, dal punto di vista strutturale, avviata una gara di
progettazione internazionale che fu anche molto combattuta e che ha consentito di
consegnare alla Città un progetto di enorme qualità come quello che è il progetto
preliminare. All’epoca non c’erano neanche le condizioni tecnico-giuridiche per affidare
direttamente a Infra.To la progettazione in quanto non era previsto dello Statuto della
medesima Società l’addizione progettazione. Oggi ci sono, ma al di là di questo
ovviamente quindi si sarebbe potuto già fare all’epoca questo ragionamento non fu
neanche abbozzato perché l’impostazione era proprio quella di in qualche modo di
andare verso una gara evidenza pubblica, peraltro eravamo anche in una fase in cui il
codice del contratti pubblici non era quello che oggi è vigente quindi il quadro
normativo dell’epoca in qualche modo e la sussistenza nella Società Infra.To,
l’insussistenza dei presupposti statutari per l’affidamento alla medesima società indusse
l’allora Amministrazione di avviare la gara internazionale. Il giudizio sulla qualità
progettuale lo lasciamo ovviamente a chi l’ha potuto esaminare, il nostro è
estremamente positivo. È stato un progetto fatto bene che è stato fatto dai migliori soci.
Ci saremmo aspettati che quella che poi è la parte più importante che non a caso anche
in termini di importo lavori è ancora più delicata perché è in questa fase che si scelgono
le tecnologie del materiale rotabile quindi in qualche modo si preconfigura anche in
termini prospettici chi sarà l’operatore che fornirà le vetture della Metro 2 e
conseguentemente avrà, va detto con grande franchezza, la possibilità di fare il fornitore
del Comune di Torino per decine e decine d’anni senza alcuna procedura a evidenza
pubblica in quanto ovviamente mentre è possibile cambiare un bus ogni dieci anni
facendo una gara e quindi aprendo al mercato ovviamente nel momento in cui si sceglie
una tecnologia per la Metropolitana quella è e quella resta quindi in qualche modo è
chiaro che è una scelta estremamente delicata sia per quello che riguarda l’efficacia
tecnica e tecnologia, sia per quello che riguarda in qualche modo il vincolo che si crea
rispetto al tipo di soluzione tecnica e alle forniture di successivo materiale che verranno
essere messe in campo e questo a maggior ragione dovrebbe rafforzare l’ipotesi di
andare verso un meccanismo che sia autenticamente competitivo. Dicevamo che questo
tipo di procedura a nostro vostro modo di vedere non è competenza del Consiglio
Comunale che a nostro modo di vedere, a modo di vedere di chi parla è come dire
molto, molto, molto borderline nel dare un indirizzo così forte come quello di avvalersi
di una società in house e a questo elemento di metodo giuridico, di legittimità formale
dell’atto si aggiunge un tema piuttosto evidente a nostro modo di vedere di sostanza.
Citerò alcuni passaggi della richiesta di parere, delle due richieste di parere che io ho
formulato e che non hanno trovato alcuna risposta nei numerosi mesi, anzi
settimane/mesi che intercorrono da quando sono state presentate le due delibere, la
prima e poi anche la seconda che è quella che è andata oggi in votazione, mi sfugge la
ragione per cui alle domande che ho posto non è stata data compiuta risposta, ma ci si è
soffermati unicamente in una disertazione tutta amministrativa sulla competenza o meno
del Consiglio Comunale a deliberare in ordine allo svolgimento di questi lavori di
progettazione. Allora, riassumo brevemente che nessuno contesta la sussistenza del
requisito del “in house providing” in capo a Infra.To in quanto Infra.To è sicuramente
rispondente a questo tipo di caratteristiche. Forse qualche riflessione la merita il tema
della capacità tecnica attualmente in capo alla medesima Società, infatti l’articolo 23,
5 comma, del nostro Codice dei contratti pubblici, prevede infatti con specifico riguardo
alla progettazione, io ricordo che il Codice Appalti ha una riserva di legge per gli
incarichi di progettazione questo fu peraltro per chi andrà a vedere gli atti parlamentari
una profonda discussione fatta con gli ordini professionali che giustamente all’epoca
reclamarono una specifica riserva di legge per evitare che in qualche modo venisse
sottratto al mercato della progettazione da parte della stazioni appaltanti ivi presenti i
Comuni, tra cui Comuni e ovviamente il Comune di Torino, diciamo così quella che è di
per sé una fonte primaria di qualità di lavoro che appunto sono gli incarichi di
progettazione. Ecco, questo comma, l’articolo 23, comma 5, recita che
“Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico è espletato
da professionisti scritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione
dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. All’atto
dell’affidamento dell’incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi
nelle condizioni di cui all’art. 80 nonché il possesso dei requisiti della capacità di cui
all’articolo 83, I comma”, quest’ultimo articolo che fa espressamente riferimento a: i
requisiti di idoneità professionale, la capacità economica-finanziaria, la capacità tecnica
e professionale e che secondo il comma 2 devono essere attinenti e proporzionali
all’oggetto dell’appalto. Ora, dall’insieme di tutte queste norme che ho richiamato,
risulta evidente infatti che qualsiasi soggetto svolga attività di progettazione, rileggo,
“Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, sia essa una società
di ingegneria sul mercato una società in house e quindi anche le società in house devono
possedere requisiti di idoneità professionale nonché di capacità economica e tecnica
proporzionati all’incarico ricevuto, che come è evincibile dall’allegato alla
deliberazione, della vecchia deliberazione presente anche in questo, fa riferimento a un
importo lavori di progettazione definitiva nella tratta Rebaudengo e il Politecnico di
euro 31.599.446 euro e una redazione con un piano di sicurezza con oltre 4 milioni di
euro. Con particolare riguardo ai requisiti di capacità tecnica un riferimento è
rappresentato dalle linee guida dell’ANAC, numero 1, che recano indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. In queste linee
guida si precisa che per individuare la capacità tecnica e la tecnica dei soggetti si
devono indentificare le opere a cui appartengono gli interventi oggetto dell’incarico,
secondo quando riportato nella tabella Z-1 del citato Decreto Ministeriale, 17 giugno
2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie.
In tal modo, infatti, è possibile: 1) richiedere il possesso del requisito professionale
costituito dall’aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e
categorie; 2) determinare l’entità del predetto requisito applicando all’importo
dell’intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei
documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida”. Ora,
anche a voler ritenere queste linee guida dell’ANAC si applichino solo alle gare e
quindi alla scelta di un progettista esterno all’Amministrazione, la stessa rappresenta
comunque un utile parametro di riferimento anche per gli affidamenti in house anche
perché altrimenti non si comprenderebbe come mai il professionista esterno deve essere
in possesso di specifici requisiti, mentre la società in house per il medesimo incarico
può farne a meno. Il momento di verifica della capacità tecnica è quella
dell’affidamento dell’incarico anche tale principio è del tutto evidente soprattutto
nell’ambito dei servizi di progettazione, laddove la componente del personale tecnico è
molto importante in quanto contribuisce in modo significativo a formare la capacità alla
progettazione, non si affidano incarichi di progettazione a fronte di un gruppo di lavoro
i cui componenti al momento dell’affidamento stesso devono essere ancora identificati e
di conseguenza di cui non possono essere valutati i requisiti e le capacità e non è un
caso, infatti, che nelle ordinarie procedure di gara viene richiesta l’indicazione
nominativa di chi farà parte del gruppo di lavoro. Ora, a fronte di queste considerazioni
io ho formulato delle domande a cui non ho ricevuto risposta, le domande le riassumo
molto brevemente in questi termini, mi sembra di poter capire che l’intendimento è
quello di andare verso una successiva adozione di incremento di capacità tecnica della
Società Infra.To e allora il tema che sarebbe utile che venisse chiarito, visto che non è
stato chiarito in queste lunghe settimane di discussione e se questa verifica è stata
effettuata sulla base della struttura tecnica esiste al momento della formulazione da
parte di Infra.To dell’offerta economica o come invece risulterebbe dagli atti in nostro
possesso che ci sono stati trasmessi in base alla struttura ancora da costituire, cioè in
altri termini, peraltro la stessa Infra.To nella seduta del 23 luglio 2020 quando si
esaminò la deliberazione meccanografico 202001515/034 che è quella che poi è stata
ritirata e sostituita a quella che abbiamo oggi all’Ordine del Giorno, sostanzialmente ha
ammesso di dover ricorrere a competenze tecniche esterne per lo svolgimento della
progettazione. Questa dichiarata incapacità tecnica di poter effettuare direttamente le
prestazioni ingegneristiche potrebbe configurare il rischio, io lo dico lo lascio a verbale,
l’ho detto fino adesso e lo ripeto qua in Aula virtuale, ma sempre a verbale, di
frazionare l’appalto da 31.599.000 euro in più parti potando sotto soglia e quindi senza
più obbligo di gara le singole componenti tecniche che verrebbero non svolte
direttamente dalla società, ma affidate da Infra.To stessa a privati esterni con procedura
di affidamento diretto, procedura questa del frazionamento esplicitamente vietata dalla
legge. Ora, io mi sono interrogato del perché c’è questa pervicace volontà di proseguire
rispetto a questo tipo di quesiti e la ragione l’ho posta per iscritto nei quesiti che ho
sottoposto all’attenzione del Segretario Generale indirizzata a lui, ma la cui risposta era
trasmessa a tutti, sia la domanda che la risposta, a queste domande non è stata data
risposta e onestamente è la cosa che in qualche modo mi lascia davvero più perplesso.
Ora, ci sono tutta una serie di ulteriori elementi, però il punto cruciale qual è? Il punto
cruciale riguarda il fatto che ad oggi sulla base degli elementi che ci sono stati forniti e
rappresentati e sulla base della stessa ammissione di Infra.To, Infra.To non ha le
competenze tecniche per fare la progettazione delle linea 2 della Metro, non le ha, le
acquisirà, ma acquisendole ovviamente andrà a reperirle sul mercato attraverso
procedure sotto soglie e quindi con affidamenti diretti raffigurando potenzialmente una
cosa che giustamente la legge impedisce perché se no farebbero tutti così e
sostanzialmente non ci sarebbe più nessuna gara europea, se tutte le Amministrazioni
d’Europa ragionassero come sta ragionando l’attuale Maggioranza, la Sindaca
Appendino, l’Assessore Lapietra che sono gli estensori e firmatari della deliberazione e
i Consiglieri di Maggioranza che in più riprese hanno ribadito con forza e con interventi
puntuali e nominativamente individuabili l’esigenza di andare a una procedura di questo
tipo mi pare difficile immaginare che questo non possa accadere e quindi sottraendo una
gara da circa 30 e passa milioni di euro al tema…

LO RUSSO Stefano
… di rango europea. Per tutte queste ragioni e ovviamente anticipando in conclusione
avendo solo questo intervento a disposizione che non solo abbiamo emendato, ma
sosterremo la mozione che prevede di estendere la progettazione anche alla diramazione
verso Pescarito è evidente che questa deliberazione non dovrebbe neanche essere in
Aula, non dovrebbe neanche essere discussa e dovrebbe, la discussione che è in corso in
questo momento, essere appannaggio unicamente dei nostri tecnici che dovrebbero
verificare la compatibilità di legge e applicare la normativa che sulla base di queste
considerazioni che io ho ribadito oggi in maniera sintetica e di questi tempi purtroppo
contingentata, ma che ho messo nero su bianco dovrebbe indurre io credo a un ritiro di
questa deliberazione e a una assunzione di responsabilità della struttura tecnica che
dovrebbe, la struttura tecnica, verificare quali sono le procedure conformi alla legge per
l’approvazione, per la progettazione definitiva della line 2 della Metropolitana. Grazie,
Presidente.

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