Interventi |
APPENDINO Chiara (Sindaca) Grazie, Presidente. Come per l’interpellanza precedente, anche per questa sicuramente verrà chiesta la nota, perché faccio riferimenti a questioni normative, quindi sarà ovviamente mia cura consegnare quanto letto ai Consiglieri interpellanti, se lo vorranno. Per quanto attiene al punto 1) dell’interpellanza, si riportano nella seguente tabella le violazioni presenti negli applicativi informatici in uso alla data del 22 settembre 2020. Numero sanzioni accertate sono in totale 1.963 e adesso ve le dividerò, è un po’ difficile leggere la tabella, ma ci proverò, in modo tale che sia comprensibile, le divido per tipologia di sanzioni e quindi per descrizione. Quindi, sono 1.963 in tutto, di cui: 1.778 sono ai sensi del Decreto Legge 25 marzo 2020 numero 19, articolo 4, misure per l’emergenza epidemiologica; 48 per il Decreto Regionale del 21 marzo 2020 numero 34; 81 per il Decreto Legge 16 maggio 2020 numero 33 articolo 2, comma 1, in relazione all’articolo 3, comma 2 per misure e utilizzo mascherine e 56 Legge 35/20, modifica Legge numero 7420 vigente dal 16 luglio 2020, articolo 4, comma 1, Decreto Legislativo 19/20 ed articolo 1, comma 8 Decreto Legislativo 33/20 “Misure per l’emergenza epidemiologica”. L’importo delle sanzioni è... quindi questo totale fa 1.963. Per quanto riguarda l’importo delle sanzioni, è da 400 euro a 1.000 euro, con il pagamento di 280 euro entro cinque giorni in misura scontata, oppure di 400 euro entro 60 giorni in misura ridotta. Se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate di un terzo, da 533,33 a 1.333,33; pagamento di euro 373,34 entro cinque giorni in misura scontata, oppure di euro 533,33 entro 60 giorni in misura ridotta. Fino al 22 maggio 2020 la sanzione era da 400 euro a 3.000, pagamenti in misura scontata del 30% entro cinque giorni, pari a 280; mentre invece ridotta, entro 60 giorni, a 400 euro; poi c’è stato il cambiamento alla luce del nuovo inquadramento normativo. Per quanto riguarda... invece, in merito al punto 2), come ribadito da diversi giuristi, non appena avutasi notizia della sentenza di cui trattasi, nessun Giudice ordinario, tantomeno il Giudice di Pace, può sancire l’incostituzionalità di una norma. Il giudizio di costituzionalità è riservato alla Corte Costituzionale e la sentenza non ha quindi alcuna rilevanza sotto il profilo giuridico, perché viziata da incompetenza assoluta del Giudice che l’ha emessa. Per quanto riguarda il punto 3), mi sono ovviamente confrontata con il dottor Lubbia, il Direttore Finanziario, il quale mi conferma che, alla luce anche di quanto definito al punto 1) e punto 2), in particolare al punto 2), non verrà istituito alcun fondo. Grazie, Presidente. |