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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 27 Luglio 2020 ore 12,00
Paragrafo n. 5
INTERPELLANZA 2020-01431
"RINNOVO DEI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ATTIVI PRESSO I SERVIZI DEL COMUNE DI TORINO" PRESENTATA IN DATA 26 GIUGNO 2020 - PRIMA FIRMATARIA ARTESIO.
Interventi
ROLANDO Sergio (Assessore)
Comincio da capo, grazie. Grazie, Presidente. La Giunta Comunale in data 24 marzo
2020 con delibera 202000879/004 ha formulato atti di indirizzo ai direttori e ai dirigenti
competenti per il rinnovo di contratto a termine relativo al personale assegnato alla
Divisione Servizi Sociali per un massimo di ulteriori 12 mesi oltre la scadenza di 36
mesi, i cui contratti verrebbero sottoscritti presso la Direzione Territoriale del Lavoro
alle condizioni previste dall'articolo 19 del Decreto Legislativo 81. Inoltre ha
demandato alla Divisione Personale la verifica presso la Direzione Territoriale del
Lavoro della possibilità giuridica di estendere l'istituto del rinnovo contrattuale oltre i
36 mesi, sempre per i lavoratori somministrati e assegnati alla Divisione Servizi Sociali.
Inoltre di richiedere parere consultivo al Ministero Economia e Finanze del Ministero
della Pubblica Amministrazione in merito all'applicabilità della proroga prevista
dall'articolo 5, comma 5 quater Decreto-legge 162 così come modificato dalla Legge di
conversione n. 8 del 28 febbraio 2020, ai contratti in scadenza per compimento dei 36
mesi sia a tempo determinato, che di somministrazione. La Divisione Personale
condotta e conservata agli atti ha inoltrato ai suddetti enti richiesta verifica, così come
disposto dalla Giunta Comunale. L’Ispettorato Generale per gli ordinamenti del
personale presso il dipartimento di Ragioneria Generale dello Stato del Ministero
dell'Economia e delle Finanze con nota del 12.5.2020 ha comunicato che i chiarimenti
richiesti attengono a profili di natura esclusivamente procedurale ed ordinamentale,
invitando questa Amministrazione a fare riferimento all’ARAN per quanto di
competenza. La Divisione Personale con propria nota protocollo 9639 del 19 giugno
conseguente ha chiesto all'ANCI di inoltrare all’ARAN la richiesta preventivamente
inviata al Ministero avente per oggetto: “Rinnovo contratti personale amministrativo
oltre la durata di 36 mesi e richiesta di parere per la quale si è in attesa di riscontro”.
L'Ispettorato Territoriale di Torino ha precisato con nota del 27 maggio 2020 che sia il
contratto a termine, che la somministrazione presso la Pubblica Amministrazione
trovano disciplina nelle disposizioni di legge e contrattuali, ritenendo di non poter
fornire riscontro a quanto richiesto. Considerato che l'articolo 1, comma 3 del DL 87
precisa che nell'articolo 1 e negli articoli 2 e 3 si applicano all'Amministrazione, alla
P.A., per cui rimane in vigore il Decreto Legislativo 81/2015 nella sua formulazione
originaria, ovvero il Decreto Legislativo 81/2015 detto Jobs Act recita: “Fatte salve le
diverse disposizioni…”, all'articolo 19, a proposito del termine e durata massima, punto
2: “Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi con l'eccezione delle attività
stagionali, di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo
determinato intercorsi fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per effetto di
una successione di contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e
categoria legale indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro
non può superare i 36 mesi. Al fine del computo di tale periodo si tiene altresì conto del
periodo di missione avente ad oggetto: “Mansioni di pari livello e categoria legale”
svolti tra i medesimi soggetti nell'ambito di somministrazione di lavoro a tempo
determinato. Qualora il limite di 36 mesi sia superato per effetto o di un unico contratto
o di una successione di contratti, il contatto si trasforma in contratto a tempo
indeterminato dalla data di tale superamento. Premesso che il contratto nazionale per il
personale somministrato all'articolo 49 “Ambito di applicazione alla Pubblica
Amministrazione delle singole disposizioni” prevede la non applicabilità del termine di
24 mesi posto dall'articolo 21, durata massima successione dei contratti, estendendola a
36 mesi facendo esclusivamente riferimento alla durata massima di un contratto
comprensivo delle sue proroghe, mentre per quanto riguarda la successione dei contratti
necessita per la sua applicazione della metodologia di calcolo indicata nell'articolo 21,
diversamente ci troveremo di fronte a un vuoto normativo. Si ritiene, così come indicato
nella deliberazione sopracitata, di dover attendere indicazioni precise dall’AREN o dal
Ministero della Pubblica Amministrazione in modo da poter, una volta ottenute queste
informazioni, legittimamente procedere ai rinnovi dei contratti somministrati anche oltre
i 36 mesi. Grazie.

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