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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 27 Luglio 2020 ore 12,00
Paragrafo n. 5
INTERPELLANZA 2020-01431
"RINNOVO DEI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ATTIVI PRESSO I SERVIZI DEL COMUNE DI TORINO" PRESENTATA IN DATA 26 GIUGNO 2020 - PRIMA FIRMATARIA ARTESIO.
Interventi
FERRERO Viviana (Vicepresidente)
Io passerei alla trattazione dell'interpellanza successiva, però non vedo il Consigliere
Petrarulo, mentre vedo l'Assessore Rolando. Quindi se gli uffici vogliono magari
verificare solo se è presente, perché non lo vedo. Aspettiamo un attimo perché non ho
la… C’è Artesio adesso. Allora quindi passo all'interpellanza successiva, si tratta
dell'interpellanza n. mecc. 202001431/002 a firma della Consigliera Artesio, seguita dai
Consiglieri Tisi, Magliano, Curatella, Scanderebech e Montalbano. Risponde
l'Assessore Rolando al quesito:

“Rinnovo dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato
attivi presso i servizi del Comune di Torino”

FERRERO Viviana (Vicepresidente)
Passo subito la parola all'Assessore Rolando, che ne ha facoltà. Dovrebbe però prendere
anche lei la tessera, passarla e segnarsi. Perfetto, così le posso dare la parola.

ROLANDO Sergio (Assessore)
Comincio da capo, grazie. Grazie, Presidente. La Giunta Comunale in data 24 marzo
2020 con delibera 202000879/004 ha formulato atti di indirizzo ai direttori e ai dirigenti
competenti per il rinnovo di contratto a termine relativo al personale assegnato alla
Divisione Servizi Sociali per un massimo di ulteriori 12 mesi oltre la scadenza di 36
mesi, i cui contratti verrebbero sottoscritti presso la Direzione Territoriale del Lavoro
alle condizioni previste dall'articolo 19 del Decreto Legislativo 81. Inoltre ha
demandato alla Divisione Personale la verifica presso la Direzione Territoriale del
Lavoro della possibilità giuridica di estendere l'istituto del rinnovo contrattuale oltre i
36 mesi, sempre per i lavoratori somministrati e assegnati alla Divisione Servizi Sociali.
Inoltre di richiedere parere consultivo al Ministero Economia e Finanze del Ministero
della Pubblica Amministrazione in merito all'applicabilità della proroga prevista
dall'articolo 5, comma 5 quater Decreto-legge 162 così come modificato dalla Legge di
conversione n. 8 del 28 febbraio 2020, ai contratti in scadenza per compimento dei 36
mesi sia a tempo determinato, che di somministrazione. La Divisione Personale
condotta e conservata agli atti ha inoltrato ai suddetti enti richiesta verifica, così come
disposto dalla Giunta Comunale. L’Ispettorato Generale per gli ordinamenti del
personale presso il dipartimento di Ragioneria Generale dello Stato del Ministero
dell'Economia e delle Finanze con nota del 12.5.2020 ha comunicato che i chiarimenti
richiesti attengono a profili di natura esclusivamente procedurale ed ordinamentale,
invitando questa Amministrazione a fare riferimento all’ARAN per quanto di
competenza. La Divisione Personale con propria nota protocollo 9639 del 19 giugno
conseguente ha chiesto all'ANCI di inoltrare all’ARAN la richiesta preventivamente
inviata al Ministero avente per oggetto: “Rinnovo contratti personale amministrativo
oltre la durata di 36 mesi e richiesta di parere per la quale si è in attesa di riscontro”.
L'Ispettorato Territoriale di Torino ha precisato con nota del 27 maggio 2020 che sia il
contratto a termine, che la somministrazione presso la Pubblica Amministrazione
trovano disciplina nelle disposizioni di legge e contrattuali, ritenendo di non poter
fornire riscontro a quanto richiesto. Considerato che l'articolo 1, comma 3 del DL 87
precisa che nell'articolo 1 e negli articoli 2 e 3 si applicano all'Amministrazione, alla
P.A., per cui rimane in vigore il Decreto Legislativo 81/2015 nella sua formulazione
originaria, ovvero il Decreto Legislativo 81/2015 detto Jobs Act recita: “Fatte salve le
diverse disposizioni…”, all'articolo 19, a proposito del termine e durata massima, punto
2: “Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi con l'eccezione delle attività
stagionali, di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo
determinato intercorsi fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per effetto di
una successione di contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e
categoria legale indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro
non può superare i 36 mesi. Al fine del computo di tale periodo si tiene altresì conto del
periodo di missione avente ad oggetto: “Mansioni di pari livello e categoria legale”
svolti tra i medesimi soggetti nell'ambito di somministrazione di lavoro a tempo
determinato. Qualora il limite di 36 mesi sia superato per effetto o di un unico contratto
o di una successione di contratti, il contatto si trasforma in contratto a tempo
indeterminato dalla data di tale superamento. Premesso che il contratto nazionale per il
personale somministrato all'articolo 49 “Ambito di applicazione alla Pubblica
Amministrazione delle singole disposizioni” prevede la non applicabilità del termine di
24 mesi posto dall'articolo 21, durata massima successione dei contratti, estendendola a
36 mesi facendo esclusivamente riferimento alla durata massima di un contratto
comprensivo delle sue proroghe, mentre per quanto riguarda la successione dei contratti
necessita per la sua applicazione della metodologia di calcolo indicata nell'articolo 21,
diversamente ci troveremo di fronte a un vuoto normativo. Si ritiene, così come indicato
nella deliberazione sopracitata, di dover attendere indicazioni precise dall’AREN o dal
Ministero della Pubblica Amministrazione in modo da poter, una volta ottenute queste
informazioni, legittimamente procedere ai rinnovi dei contratti somministrati anche oltre
i 36 mesi. Grazie.

FERRERO Viviana (Vicepresidente)
Sì, grazie, Assessore Rolando. Passo la parola alla Consigliera Artesio, che ne ha facoltà
per cinque minuti.

ARTESIO Eleonora
Provo a partire dalle cose che presumo ci uniscano rispetto a quelle che ci differenziano.
Immagino che il Consiglio Comunale unanimemente sia preoccupato di dare continuità
e stabilità a tutti gli interventi, servizi e prestazioni nel campo delle politiche sociali che
oggi sono erogate grazie al lavoro di personale assunto con contratti a termine, sia
incarichi a tempo determinato, di cui abbiamo parlato e parleremo in ragione di un'altra
mozione presentata in questo Consiglio, sia degli incarichi di lavoro attraverso
somministrazione. Se questa è la preoccupazione, la prima questione è che le modalità
formali di acquisizione di legittimità di procedura che sono state qui riferite
dall'Assessore e che si ispirano fortemente ad un principio di autotutela della Giunta e
degli uffici della Direzione Personale non tutelano affatto quella continuità e quella
stabilità che invece riteniamo essere per tutti necessaria. Io torno a ripetere ciò che in
audizione i rappresentanti sindacali di questi lavoratori ci hanno riferito e ciò che anche
in Commissione I abbiamo riportato in ordine alla richiesta di una valutazione
autonoma da parte del Comune di Torino in ordine alla possibile procedura. Qual è la
valutazione autonoma che le organizzazioni sindacali ci hanno e vi hanno
rappresentato? Il fatto di dover fare riferimento al Contratto Collettivo Nazionale delle
Agenzie di somministrazione, là nella parte in cui si dice: “La norma contrattuale
applicabile per esplicito demando a opera della legge disciplina il limite massimo di
durata iniziale e comprensiva di eventuali proroghe di ogni singolo contratto di
somministrazione a tempo determinato, mentre non sono stabiliti limiti circa la
rinnovabilità dei contratti a termine mediante somministrazione, né circa la cumulabilità
di più contratti intercorsi tra le medesime parti”. Se non trattassimo della vita e del
lavoro di alte professionalità e di professionalità fondamentali per la qualità della vita
della nostra popolazione più fragile, potremmo pensare di trovarci davanti ad un
raffinato contenzioso di tipo giuridico e in effetti la ricostruzione che l'Assessore ci ha
fornito sembra un raffinato contenzioso di tipo giuridico. Poiché le parti hanno anche
spiegato che non si tratta qui di confrontare scuole di pensiero di diritto amministrativo,
ma di seguire procedure che altri Enti, nell'ambito della Sanità, hanno seguito
rinnovando e dando continuità ai contratti di somministrazione proprio per dare
continuità a dei servizi sensibili, la richiesta avanzata a questo Comune è di procedere
da un lato, come sembra aver fatto, in tutte le valutazioni di tipo formale, ma di
considerare anche quella rappresentata dai Sindacati e da noi come una fonte giuridica
di rilievo e soprattutto utile per dare quella qualità e quella fermezza al lavoro sociale in
questo Comune. Quindi la conclusione è la seguente: la risposta è deludente, i tempi con
i quali si attendono i pareri richiesti come coincidono con le aspettative di continuità che
ho appena detto, cioè si prevede di avere una risposta in tempi ragionevolmente
congruenti con i rischi di scadenza dei contratti di somministrazione e quindi con il
rischio di interruzione nella continuità di alcuni servizi essenziali? Questa mi sembra la
questione fondamentale ed è una questione sulla quale, io credo, il Consiglio debba
tornare nella Commissione competente. Quindi anticipo la non soddisfazione della
risposta fornita dall'Amministrazione e la richiesta di rinvio in Commissione.

FERRERO Viviana (Vicepresidente)
Allora ringrazio la Consigliera Artesio.
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