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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 15 Giugno 2020 ore 13,00
Paragrafo n. 12
INTERPELLANZA 2020-01233
"DOPO L'ALLOGGIO A SPESE DELL'AZIENDA, GLI INCARICHI RETRIBUITI ANCHE LE PARCELLE DEGLI AVVOCATI PER L'AMMINISTRATORE DELEGATO G.T.T.: APPENDINO DI NUOVO NON SAPEVA? MOLTO STRANO" PRESENTATA IN DATA 3 GIUGNO 2020 - PRIMO FIRMATARIO LO RUSSO.
Interventi
LAPIETRA Maria (Assessore)
Sì, grazie. Buonasera a tutti. Alle interpellanze generali mi vengono fatte più domande,
cercherò di rispondere in modo puntuale. Nella prima domanda mi si chiede… Si sente?

LAPIETRA Maria (Assessore)
Nella prima domanda mi si chiede chi ha indicato l'architetto Foti quale candidato per
ricoprire la carica di Vicepresidente in Bus Company. La designazione non riservata
dallo Statuto sociale dell'assemblea è avvenuta con deliberazione del CdA di GTT con
l'attenzione dell'interessato in conformità al regolamento nomine e allo Statuto di Bus
Company, che attribuisce al socio di minoranza la designazione di un competente
dell'organo di Amministrazione. GTT, infatti, in virtù di una partecipazione del 30% in
Bus Company deteneva da Statuto già nella precedente gestione, prima dell’arrivo
dell’architetto Foti, la Vicepresidenza remunerata nella stessa misura. Al punto 2) mi
viene chiesto, viene chiesto alla Giunta se erano al corrente la Sindaca e la Giunta
dell'alloggio di servizio per Foti. Io rispondo sempre in base al testo elaborato dalla
Segreteria Generale del Comune e vi leggo la nota, quindi: “Dall'articolo 11 del Decreto
Legislativo 175 del 2016 che regola i compensi degli amministratori di società in
controllo pubblico, questo articolo non prevede un limite diretto ai rimborsi delle spese
da essi sostenute per esigenze istituzionali, ferma la necessita affermata dalla Corte dei
Conti di rispetto del canone di congruità e della conformità ad un preventivo
regolamento generale ed astratto che disciplini i casi e le modalità di rimborso, ciò a
prescindere dall’onerosità o gratuità della carica, essendo il rimborso spese
ontologicamente distinto dal compenso. Tale regolamento può anche provvedere al
rimborso delle spese di alloggio per l’amministratore non residente che abbia esigenza
di recarsi presso la sede sociale, sempre che la spesa sia necessaria per lo svolgimento
delle funzioni proprie della carica, la soluzione adottata sia quella più conveniente
economicamente, la spesa sia congrua rispetto ai valori di mercato, siano previste
adeguate forme di controllo. Quindi in data 31 ottobre del 2018 l’Assemblea di GTT ha
approvato il regolamento per il rimborso delle spese sostenute dai componenti degli
organi sociali per l'esercizio delle loro funzioni, di cui all’articolo 3 dispone: “Ai
componenti del CdA possono essere rimborsate spese per vitto e alloggio in forma
alberghiero residenziale nel caso in cui comprovate necessità gestionali richiedono il
protrarsi dell'attività oltre l'ordinario orario degli uffici della sede”. Oltre, questo
articolo dice anche che: “Sarà selezionata la forma che residenziale ove
economicamente più conveniente previa approvazione del CdA. In tal caso il contratto
potrà essere stipulato da GTT ferma la congruenza con il budget”. Quindi di
conseguenza è noto sin dal 31 ottobre 2018 che GTT può assumere in carico l'onere per
l'alloggio anche in forma residenziale e anche mediante stipulazione diretta del contratto
di locazione nel caso in cui comprovate necessità gestionali richiedono il protrarsi
dell’attività oltre l'orario ordinario degli uffici della sede. Al terzo punto mi si chiede se
la Sindaca Appendino, anche vista la sua delega alle società partecipate, ritenga corretta
la messa in disponibilità di un alloggio di servizio pagato da GTT a favore di un
amministratore che risieda a Rivalta Torinese. Si ritiene che la messa a disposizione
dell'alloggio di servizio sia conforme al regolamento approvato dall'Assemblea, in
quanto incorre evidentemente l'esigenza a fronte dell'ampiezza delle deleghe della
straordinaria e nota complessità della gestione e dei gravosi impegni correlati
all’attuazione del Piano industriale di GTT di continua presenza presso la sede sociale.
L'Amministratore Delegato, a fronte della protrazione dell'orario, aveva diritto a porre a
carico dell'azienda la spesa alberghiera. In ragione della continuatività dell'esigenza la
soluzione presidenziale risulta più conveniente di quella alberghiera. La stessa
continuativa estensione oraria può giustificare inoltre l'onere, pur essendo la residenza
dell'Amministratore Delegato in Comune limitrofo. Resta naturalmente fermo l'onere di
puntuale e continua verifica dell'effettiva permanente necessità. Sul punto l'azienda ha
chiesto l'inserimento nel contratto di locazione di clausola di disdetta con preavviso di
soli due mesi. Questa soluzione ha permesso all’Amministratore Delegato di essere
presente in servizio tutti i giorni anche prima delle 8 e dopo le 19. Ad ulteriore
conferma, in occasione dell'emergenza Covid, la soluzione ha permesso di garantire un
presidio continuativo in azienda anche tutti i sabati e le domeniche. Al quarto punto mi
viene chiesto se la Sindaca Appendino è al corrente che il conferimento delle nomine in
capo all'architetto Foti prevedessero una remunerazione monetaria per l'incarico
ricoperto. Ferma naturalmente la necessaria legittimità, e a tale proposito vorrei leggervi
l'articolo 5, comma 9 del Decreto Legislativo 95 del 2012, convertito in Legge 135 del
2012, nel testo vigente si vieta alle Pubbliche Amministrazioni di attribuire ai lavoratori
pubblici o privati, collocati in quiescenza, incarichi di studio e consulenza, incarichi
dirigenziali o direttivi, cariche in organi di governo delle Amministrazioni e degli enti e
società da essi controllati. Incarichi e cariche sono tuttavia consentiti a titolo gratuito,
salvo il rimborso di spese documentate. Solo per gli incarichi dirigenziali e direttivi è
inoltre stabilito il limite temporale di un anno, limite temporale non previsto per gli
amministratori. Con circolari numero 4 del 2015 e 6 del 2014 il Ministro per la
Semplificazione ha precisato che, quanto alle cariche in organi di governo di enti e
società controllate in assenza del requisito del controllo divieto non opera, la disciplina
in esame pone puntuali divieti, in relazione ai quali, trattandosi di normativa derogatoria
dei principi generali, è dovuto il criterio di stretta interpretazione, esclusa o
interpretazione estensiva o analogica. Quindi quanto ad ASSTRA, Associazione di
categoria e non in Ente in controllo pubblico, lo Statuto non riserva a GTT la
designazione e nomina del Vicepresidente e del tesoriere, cariche a cui è commesso
l'emolumento. Non si tratta quindi di cariche oggetto di comunicazione, né quanto alla
nomina, né quanto all’emolumento, ferma naturalmente anche questo caso la necessaria
legittimità. Dell’adesione ad ASSTRA a GTT spetta un posto nel Consiglio direttivo e
nella Giunta dell'Associazione. A nessuna società associata ad ASSTRA spettano di
diritto posti nell'ufficio di Presidenza, tanto è vero che GTT non ha prima ricoperto
posti nell'ufficio di Presidenza sin dalla fondazione di ASSTRA, che risale al 2001. Si
tratta pertanto nel caso dell'architetto Foti di incarichi di prestigio conferiti a titolo
personale. La nomina fu proposta del Presidente di ASSTRA e votata dal direttivo
composto da più di 80 membri che rappresentano le aziende italiane di trasporto
pubblico locale. Al quinto punto mi si chiede per quale ragione l'architetto Foti non ha
lasciato in azienda i compensi degli incarichi ricevuti, in quanto Amministratore
Delegato di GTT, se invece li ha incassati personalmente e se questa procedura è stata
autorizzata dalla Sindaca. Allora, sulle norme regolamentari della Città e di GTT in
ordine alle nomine e designazioni di competenza, indirizzi per le nomine di competenza
della Città sono contenuti nel Regolamento. Scusate, adesso vi leggo il Regolamento. Il
Regolamento 347 e si rinvia in particolare all'articolo 3.2 dove si dice che la stessa
persona può essere nominata o designata al massimo in due enti che riconoscono un
emolumento per la carica e all'accettazione del secondo incarico l'interessato deve
sceglierne uno, rinunciando all'altro e l'articolo 6.6 che impone a GTT di applicare a sua
volta i medesimi principi nelle nomine di propria competenza. GTT, in conformità, si è
dotata del proprio Regolamento nomine. Quindi il Regolamento nomine di GTT
adottato con delibera del 6 maggio 2014 prevede che i rappresentanti di GTT negli
organi di amministrazione degli enti saranno scelti tra funzionari quadri e dirigenti di
GTT che abbiano competenze qualificate sull'oggetto dell'attività degli enti per creare
presenze qualificate nella gestione attiva dell'ente medesimo, i consiglieri di GTT per
assicurare uno stretto legame tra gli organi di Amministrazione. Per l’articolo 4, che
cito, “E in caso di nomina a Consigliere di persona che sia al contempo dipendente di
GTT il compenso relativo alla carica sociale è assorbito nella retribuzione percepita da
GTT, pertanto GTT emette fattura all’ente di riferimento, senza che il dipendente
percepisca alcunché. In caso di nomina a Consigliere di persona che sia al contempo
Consigliere di GTT, questi, in conformità all’articolo 3.2 del Regolamento nomine del
Comune è tenuto all'atto dell'accettazione a dichiarare la scelta di uno solo degli
emolumenti previsti in ragione delle cariche, rinunciando espressamente a tutti gli altri.
Ai fini della verifica di conformità è stato eseguito apposito approfondimento sia in via
informale, che con richiesta di chiarimenti da parte del Segretario Generale, con note
protocollate sia del 13 maggio, che del 9 aprile del 2020. In riscontro GTT ha trasmesso
il parere del 13 maggio di cui si condividono le risultanze, rese sul punto dal proprio
legale di riferimento che sono già disponibile all’interpellante a seguito di istanza di
accesso. La designazione in Bus Company dell'architetto Foti, la società si ribadisce non
in controllo pubblico, è avvenuto in assenza di precedenti incarichi remunerati, essendo
la carica in GTT gratuita. La nomina a tesoriere e Vicepresidente in ASSTRA, incarichi
remunerati, non è ascrivibile né alla Città, né a GTT, ma a soggetti diversi. L'ultimo
punto ci viene chiesto per quale ragione le parcelle per il rilascio dei pareri legali del
2018 e del 2019 che lo riguardavano personalmente non siano state pagate
dall'interessato, architetto Foti, ma sono stati invece pagate dall'azienda, non essendo
tali pareri inclusi nella lista delle prestazioni oggetto dell'affidamento allo studio legale
da parte di GTT. I due pareri citati attengono all'ambito di applicabilità dell'articolo 9
del Decreto Legislativo 95 del 2012, alla verifica di conformità delle norme in Bus
Company e ASSTRA rispetto al Regolamento nomine della Città e di GTT. L’incarico
al legale che li ha redatti è stato conferito all'esito di procedura ad evidenza pubblica,
avente ad oggetto: “Servizi di assistenza stragiudiziale e consulenza in diversi settori,
tra cui il diritto amministrativo”. L'incarico atteneva, dunque, all'intero settore
amministrativo, essendo l'elenco meramente ed espressamente solo esemplificativo e
indicativo delle materie maggiormente ricorrenti, oltre al fatto che l'oggetto dei pareri
resi pare, in ogni caso, specificatamente attinente all’attuazione della disciplina della
prevenzione della corruzione nell’ampia accezione intesa dall'ANAC. Si osserva, infine,
che i pareri sono stati chiesti nella doverosa verifica di legalità ad esso assegnata dal
responsabile della funzione legale GTT e Segretario del Consiglio di Amministrazione
ad esso resi. Grazie.

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