Interventi |
APPENDINO Chiara (Sindaca) Grazie, Presidente. Devo dire che questa interpellanza mi ha un po’ stupito, perché, vado a memoria, ma, se non ricordo male, il tema era stato affrontato dalla sottoscritta, peraltro in Conferenza dei Capigruppo, poco dopo il fatto citato. Comunque rispondo per le questioni che sono state poste. Al punto 1): “Perché la Sindaca non ha ritenuto di adottare provvedimenti urgenti validi su tutto il territorio”, eccetera, con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, per gli effetti dell’articolo 7, comma 1, lettera C - ovviamente c’è molta normativa, quindi, Presidente, farò pervenire ai Consiglieri la risposta che sto leggendo direttamente -, con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, per gli effetti dell’articolo 7, comma 1, lettera C, e dell’articolo 24, comma 1, del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, è stato dichiarato per 6 mesi, dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. La citata delibera prevede che, essendo stato dichiarato uno stato di emergenza nazionale, per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 25, comma 2, lettera A e B, del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, numero 1, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede con ordinanza emanata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3. Si evidenzia inoltre che anche i successivi Decreti Legge emanati dal Governo hanno ulteriormente ribadito che i Sindaci non possono adottare, a pena di efficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare le emergenze in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti n oggetto (si veda, ad esempio, l’articolo 3 del D.L. 19 del 25 marzo 2020 e seguenti). Risulta evidente che, in mancanza di indicazione a livello nazionale e regionale, come peraltro citato nell’interpellanza del Consigliere, sarebbe potuto essere quantomeno discutibile in quella circostanza un eventuale provvedimento di ordinanza sindacale. Per quanto riguarda il punto 2), si è trattato e si tratta di un’emergenza nazionale di tipo sanitario e pertanto i provvedimenti vengono adottati a livello nazionale e regionale. Si ribadisce, quindi, quanto ho appena detto al punto 1). Per quanto riguarda il punto 3), premesso che la manifestazione in oggetto veniva esaminata dal Tavolo tecnico, ovvero da tutti i Servizi tecnici in seduta comune, che esprimevano parere tecnico positivo, rispetto all’ora in cui veniva effettuata la manifestazione non vi erano indicazioni o divieti dell’autorità sanitaria e della Regione Piemonte. Lo stesso Decreto Legge numero 6 del 23 febbraio 2020 prevedeva alcune misure solo per quei Comuni o in quelle aree nelle quali risultava positiva almeno una persona per la quale non si conoscesse la fonte di trasmissione, o comunque nei quali fosse un caso riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del citato virus, e Torino non rientrava allora in quella situazione. Per quanto riguarda il punto 4), premesso che si è trattato di un’emergenza nuova, che mai si era presentata, il nostro Piano attualmente vigente prevede che, se c’è una manifestazione in un’emergenza di tipo sanitario a rilevante impatto locale, venga attivato il C.O.C. ed il Volontariato con funzione di supporto ed informazione alla popolazione. Nel corso della revisione dell’attuale Piano di Protezione Civile si terrà conto anche di questo ulteriore fatto, il fattore di rischio, negli eventi a rilevante impatto locale nelle emergenze di carattere sanitario. Grazie, Presidente. |