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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 27 Aprile 2020 ore 13,00
Paragrafo n. 7
INTERPELLANZA 2020-00954
"ESENZIONE COSAP PER LE STRUTTURE RICETTIVE, SI, NO, FORSE ..." PRESENTATA IN DATA 16 APRILE 2020 - PRIMA FIRMATARIA GRIPPO.
Interventi
ROLANDO Sergio (Assessore)
Grazie, Presidente. Si sente, sì? Con riferimento alla premessa della stessa interpellanza,
occorre rilevare che il Decreto Legge 2 marzo, numero 9, riguarda esclusivamente
entrate erariali. Nello specifico è infatti prevista, per le strutture ricettive, le agenzie di
viaggi e i tour operator, la sospensione dal 2 marzo al 30 aprile del versamento dei
contributi previdenziali e delle ritenute fiscali, e il loro versamento entro il 31 maggio,
articolo 8 commi 1 e 2, in un’unica soluzione senza applicazione di sanzioni ed
interessi. Per le entrate degli Enti Locali occorre invece far riferimento al Decreto Legge
Cura Italia, 17 marzo, numero 18, il quale dispone la sospensione dall’8 marzo al 31/05,
salvo proroghe in sede di conversione, delle attività di liquidazione, controllo,
accertamento e riscossione dei tributi e canoni relativi agli Enti impositori - in questo
caso i Comuni -, articolo 67, e dei termini di versamento coattivo degli stessi tributi
canoni, articolo 68. Quanto alle disposizioni adottate dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dalla Presidenza della Regione Piemonte circa le attività ricettive, si deve
evidenziare che gli alberghi e strutture simili, codice ATECO 55.1, sono espressamente
comprese tra le attività consentite a seguito dell’elencazione richiamata dal DPCM 22
marzo 2020, allegato 1, e DPCM 10 aprile 2020, allegato 3. Va poi tenuto in
considerazione il formarsi di una diversa posizione tra il Governo Centrale, favorevole a
consentire la loro attività, e quello delle Regioni, propense alla loro chiusura o alla loro
limitata e condizionata apertura. La Regione Piemonte, infatti, con DPGR 84 del 21
marzo 2020, efficace anche qui dal 21/03 al 03/04, per parlare di date non coincidenti,
ordinava la chiusura di tutte le strutture ricettive comunque denominate, con
conseguente sospensione dell’accoglienza degli ospiti, fatta salva l’individuazione delle
strutture che possono rimanere in servizio per le esigenze collegate alla gestione
dell’emergenza: pernottamenti medici, isolamento di pazienti in quarantena,
pernottamento parenti, eccetera, ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali.
Con chiarimenti di interesse generale, ottenuti col Decreto 34, 31/03/2020, la Regione
Piemonte specificava quali servizi, oltre a quelli collegati alla gestione dell’emergenza,
si dovevano considerare essenziali, al fine di consentire alle strutture ricettive di
qualunque natura di continuare ad essere operative. Tuttavia, con DPGR 36 del 3 aprile
2020 e DPGR 39 del 6 aprile, efficaci fino al 13/4, continua lo show di date, e DPGR 43
del 13 aprile, efficace fino al 3 maggio, la Regione Piemonte confermava la loro
chiusura, con conseguente sospensione dell’accoglienza degli ospiti.
Fatte queste premesse sul quadro normativo esistente, va ricordato che con
deliberazione di Giunta 202000890/013 del 31 marzo, oggetto: “Emergenza Covid-19.
Sospensione rate di versamento avvisi bonari COSAP e CIMP. Esenzione dal canone
COSAP per mancato utilizzo del suolo”, si è intervenuti a sospendere, con riferimento
alla COSAP permanente, il termine ordinario di versamento scadente al 30 maggio, ed
esentare, avvalendosi di una norma prevista dal Regolamento COSAP 257, dal
pagamento della COSAP temporanea i titolari di concessione la cui attività principale è
stata sospesa per effetto delle norme richiamate. Tali benefici fiscali valgono anche per
le attività ricettive, compreso quelle che non possono ospitare la normale clientela, ma
debbano prestare assistenza secondo le indicazioni impartite dalla Protezione Civile. Per
quanto concerne le dettagliate indicazioni delle fattispecie che sono ivi comprese nella
citata esenzione della COSAP temporaneo, la deliberazione 202000890/013 avvia un
percorso di principio che potrà essere completato con un successivo provvedimento di
Giunta, nel quale si potrà tener conto anche delle cosiddette “riserve di parcheggio”,
impropriamente definite “strisce gialle”. Per quanto concerne la decorrenza
dall’esenzione, si specifica che la stessa parte dall’entrata in vigore del DPGR
Regionale 34 del 21 marzo. Rimane inteso che tutte le scelte che verranno intraprese
devono sottostare alla possibilità della copertura finanziaria, che verrà chiarita solo con
un emendamento dal Decreto Aprile. Grazie.

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