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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 2 Marzo 2020 ore 13,00
Paragrafo n. 17
INTERPELLANZA 2020-00487
"CIR (CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE) PER GLI AFFITTI BREVI: LE NUOVE REGOLE VENGONO RISPETTATE?" PRESENTATA IN DATA 6 FEBBRAIO 2020 - PRIMA FIRMATARIA GRIPPO.
Interventi
SACCO Alberto (Assessore)
Sì, vado a leggere la risposta che ho preparato con la dottoressa Vitrotti. Con
riferimento all’interpellanza avente ad oggetto: “CIR per gli affitti breve: le nuove
regole vengano rispettate?”, si riferisce quanto segue: “Nel dare attuazione all’articolo
17, comma 6, del Regolamento regionale dell’8 giugno 18, la Regione Piemonte con
apposito provvedimento di Giunta, del 27 maggio 2019, ha reso disponibile a decorrere
dal primo ottobre 2019 un’apposita procedura informatizzata per gli adempimenti
relativi alle locazioni turistiche. Da tale data, i locatori di immobili privati che
intendono utilizzarli per finalità turistiche devono procedere alla compilazione, come
stabilito dalla Legge regionale 1317 del modello LT 2018, allegato H del Regolamento
regionale 4/2018 mediante il servizio locazioni turistiche all’interno del portale della
Pubblica Amministrazione www.sistemapiemonte.it ed integrato Piemonte Dati
Turismo. La corretta compilazione del form online genera automaticamente il previsto
codice identificativo di riconoscimento (CIR) assegnato ad ogni immobile dichiarato ed
una comunicazione di posta elettronica trasmessa al Comune di competenza, quindi una
PEC al locatore con allegato il modello LT 2018. Lo stesso provvedimento della Giunta
Regionale ha previsto che per le locazioni, avviate anteriormente alla data del primo
ottobre 2019 ed in corso di validità, i soggetti locatori dovessero regolarizzare la loro
posizione secondo tale procedura informatizzata entro il termine del 31 dicembre 2019.
Il Comune può accedere al portale Piemonte Dati Turismo per consultare e scaricare in
formato elettronico l’elenco delle comunicazioni inerenti le locazioni turistiche del
territorio di competenza. Pertanto, tutto ciò promesso, nel dare riscontro al punto 1
dell’interpellanza, di competenza del servizio scrivente, si rappresenta che nel periodo
primo ottobre 2019, data di entrata in vigore della procedura informatizzata, al 17
febbraio 2019, data in cui si è provveduto a rilevare il dato, risulta all’interno del
Sistema informatizzato denominato Piemonte Dati Turismo numero 732 comunicazioni
di locazioni turistiche complete di CIR assegnato agli immobili, di cui 704 risultano
attive”. (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Glielo lascio? (INTERVENTO
FUORI MICROFONO). “732 comunicazioni di locazioni turistiche completa di CIR, di
cui 704 risultano attive, 23 cessate e 5 sospese. Con riguardo al quesito di cui al punto
2, si precisa che il dato circa le presenze in città derivanti da questa forma di ospitalità
alternativa è disponibile presso i competenti uffici della Questura. Atteso che è onere di
ogni locatore comunicare giornalmente gli ospiti ai sensi dell’articolo 109 del Regio
Decreto del TULPS e del Decreto del Ministero dell’Interno 7 gennaio 2013, che è
quello che si occupa dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive. Con
riferimento al quesito di cui al punto 3, si precisa che la competenza circa la riscossione,
trasmissione dell’imposta di soggiorno è in capo allo specifico ufficio della Divisione
Risorse Finanziarie. Con riferimento al punto 4, stante il carattere di attività…”, vabbè,
rispondo al punto 3 che ce l’ho sotto, “In relazione al punto 3, si comunica quanto
segue: dall’1.4.2018, in seguito alla modifica del Regolamento 349, l’imposta di
soggiorno si applica anche agli alloggi privati destinati a locazione turistica. I
proprietari che affittano alloggio a fini turistici, locazione non superiore a 30 giorni,
sono tenuti ad applicare l’imposta di soggiorno riscuotendola dai propri alloggiati
riversando alla Città di Torino entro 15 giorni successivi alla fine di ogni trimestre
solare, entro il giorno 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre, gennaio dell’anno seguente.
L’imposta si applica nella misura di euro 2,30 a persona al giorno per un massimo di 7
pernottamenti consecutivi nel periodo di imposta per trimestre solare. Nello specifico
gli importi incassati a titolo di imposta di soggiorno derivanti da immobili utilizzati per
locazioni brevi, relativamente agli anni di applicazione ammontano a: 2018, 766.261
euro; 2019, 1.345.235”. Torniamo al punto 4: “Con riferimento al quesito di cui al
punto 4, stante il carattere di attività, il cui esercizio non è soggetto ad alcun titolo
abilitativo da parte del Comune e per la quale gli adempimenti rivestono esclusivamente
carattere statistico, non è possibile operare mediante provvedimenti amministrativi a
carattere interdittivo come conseguenza dell’attività di controllo. Si precisa che le
funzioni di vigilanza e controllo sull’osservanza delle disposizioni della Legge 13/2017
“Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere” dovranno essere organizzate dopo
un’attenta valutazione dei profili normativi da sottoporre a verifica, individuando i
soggetti competenti per materia”.

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