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DI MARTINO Antonietta (Assessora) Grazie. In premessa informo sulle situazioni giuridiche che si sono determinate in riferimento all’appalto. Il giorno 22 agosto 2019 veniva depositato al TAR di Torino a cura di Consorzio Torino Infanzia, ricorso contro la Città di Torino e nei confronti di “Raggio di sole” per l’aggiudicazione ad essa del Lotto n. 2 della procedura 36/2019. Il 23 agosto il Presidente facente funzioni del TAR Piemonte, con proprio decreto accoglieva la richiesta di sospensiva presentata da Consorzio Torino Infanzia ordinando alla Città di Torino di non dar corso alle attività finalizzate al subentro della gestione del servizio dell’aggiudicatario della gara prima della decisione in Camera di Consiglio dell’11 settembre. In tale data la decisione è stata rinviata al 25 di settembre, pertanto si è provveduto come richiesto dal giudice a prorogare l’affidamento alla ditta uscente sino al 30 settembre 2019. Allo stato attuale, pertanto rispondendo al punto 4 di entrambe le interpellanze il servizio è iniziato regolarmente con l’attuale gestore, ovvero Consorzio Torino Infanzia in attesa delle decisioni che il TAR vorrà adottare. Per quanto riguarda il successivo, eventuale passaggio gestionale alla Cooperativa “Raggio di sole”, al termine della procedura ricorsiva il personale sarà riassorbito e ci sarà continuità professionale con la precedente gestione, gli uffici, ovviamente, accompagneranno l’eventuale cambio gestionale per assicurare nessuna soluzione di continuità. Relativamente al punto 1 dell’interpellanza della Capogruppo Artesio occorre preliminarmente considerare che come è noto le procedure di appalto sopra soglia sono aperte alla partecipazione di operatori economici dell’intera Unione Europea e non sono previsti dalle norme i limiti territoriali, ciò posto, non potendo essere considerato negativamente il fatto che i requisiti di partecipazione alla gara fossero maturati in esperienze gestionali in territori diversi, in questo caso nel Centro Sud dell’Italia, la Commissione come richiesto dal bando di gara, ha portato la sua attenzione al progetto tecnico sviluppato nelle diverse parti, il progetto presentato dalla Cooperativa “Raggio di sole”, è stato valutato positivamente dalla Commissione e in alcuni indicatori ha avuto anche punteggi maggiori di Consorzio Torino Infanzia, per esempio per quanto riguarda l’indicatore la struttura organizzativa, le funzioni assegnate, articolazione dei tempi di lavoro del personale in relazione all’organizzazione della giornata al nido, il punteggio ottenuto in questo caso da “Raggio di sole” è stato ad esempio di 12 punti, mentre quello ottenuto dal Consorzio Torino Infanzia è di 7,53 punti, in generale il progetto è assolutamente in linea con le aspettative della Città e la cooperativa proponente dimostra di ben conoscere indirizzi e pratiche del sistema pubblico dei nidi dell’infanzia torinesi. Relativamente al punto 2 dell’interpellanza, sempre della Capogruppo Artesio e al punto 6 dell’interpellanza delle Consigliere Tisi e Foglietta, nel bando di gara erano contemplate tutte le garanzie previste dalle norme in materia di clausola sociale, il concorrente ha dichiarato nell’istanza di partecipazione, di garantire la continuità dei rapporti di lavoro alle stesse condizioni retributive e normative in essere al momento del subentro, con l’esclusione di ulteriori periodi di prova e a rispettare le norme di maggior tutela contenute nei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del Decreto Legislativo 81 del 2015, che l’aggiudicatario è tenuto ad applicare integralmente a dipendenti e soci, resta ferma la facoltà di armonizzare l’organizzazione del lavoro del subentrante, previo confronto sindacale. Inoltre come previsto dalle norme ANAC, la Cooperativa “Raggio di sole” ha presentato in sede di gara un documento denominato: “piano di riassorbimento del personale”, con il quale si impegna a riassorbire tutto il personale già impiegato con condizioni contrattuali identiche alle precedenti. Inoltre ancora, per quanto riguarda l’offerta presentata essa appare congrua per quanto riguarda il costo della manodopera e migliorativa rispetto al Consorzio Torino Infanzia, sono evidenziate le voci relative al numero di persone, la qualifica, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato, il costo orario, nonché per quanto riguarda le ore da effettuarsi nell’ambito del servizio per ogni figura professionale prevista. La Città, anche qui, ovviamente, controllerà che questa disposizione sia osservata. Relativamente al punto 3 dell’interpellanza della Capogruppo Artesio, nell’eventuale necessità di nuove assunzioni, il personale dovrà essere inquadrato nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento delle cooperative sociali o equipollente a livello corrispondente alla qualifica ricoperta e come previsto dall’articolo 19 del capitolato tecnico. La ditta aggiudicataria, infatti, dovrà applicare nei confronti di tutto il personale occupato nell’appalto, quindi anche dei nuovi assunti, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, relative alle prestazioni rese da detto personale applicabili alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo che dovesse venire successivamente stipulato per la categoria stessa, garantendo l’applicazione dei minimi retributivi previsti dalle vigenti tabelle del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Relativamente all’interpellanza delle Consigliere Tisi e Foglietta, sul punto 1: il Consiglio Comunale ha approvato l’8 luglio 2019 la mozione n. 201900030/002: “Linee di indirizzo per un nuovo sistema integrato dei servizi per l’infanzia”, a cui rimando e che ha preso avvio in questo mese con il previsto percorso partecipato. Sulle forme di gara che diano continuità ai servizi, l’attuale legislazione in tema di appalti e le raccomandazioni dell’ANAC, sono esplicite e inderogabili, l’affidamento dei servizi deve avvenire attraverso procedure che consentano la massima competitività qualitativa ed economica tra gli operatori e la massima trasparenza, anche per evitare che si consolidino nel tempo una sorta di diritti acquisiti alla continuazione delle gestioni appaltate, pur riconoscendo l’ottimo servizio erogato dagli anni dalla cooperativa uscente. Sul punto 2: il capitolato d’appalto prevede che nell’ambito del coordinamento pedagogico comune, si eserciti il confronto sui progetti per la formazione del personale e si provveda all’elaborazione di piani formativi condivisi, è stato oggetto di valutazione il piano della formazione e l’analisi dei bisogni formativi, nonché servizi di supporto alla formazione del nostro personale, inoltre come di consueto è stata prevista la valutazione ordinaria delle strutture. Sul punto 3 non è stata prevista la presentazione di un progetto per l’inserimento lavorativo di personale svantaggiato, e quindi neanche il punteggio, confermando quanto previsto nel precedente appalto. Il punto 5 è già stato parzialmente affrontato dalla trattazione precedente, aggiungo solo che, nel caso in cui il Giudice confermi la bontà del provvedimento che aggiudica il servizio alla nuova cooperativa, si tenga presente che dovrà essere confermato dalla ditta subentrante tutto il personale e ogni addetto il quale costituisce la prima garanzia di continuità. Il capitolato prevede che la ditta incaricata della gestione del servizio partecipi al coordinamento pedagogico organizzativo e ai coordinamenti pedagogici territoriali e all’interno dei coordinamenti dovranno essere definite le indicazioni progettuali per l’elaborazione dei progetti educativi. I servizi sono incardinati nei circoli didattici comunali. Infine, sul punto 7 si chiarisce che il capitolato di gara prevedeva 85 punti al progetto del servizio e solo 15 all’offerta economica; il punteggio è stato assegnato secondo rapporto tra offerta e media delle offerte. Grazie. |