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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 29 Luglio 2019 ore 14,00
Paragrafo n. 18
DELIBERAZIONE (Giunta: proposta e urgenza) 2019-02307
MOTOVELODROMO. CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SESSANTENNALE AD ASTA PUBBLICA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE AD USO SPORTIVO. BASE ASTA EURO 250.000,00. APPROVAZIONE.
Interventi
ROLANDO Sergio (Assessore)
Sì, grazie. Com’è a tutti noto, il Motovelodromo di Torino costituisce un pregevole reperto della nostra storia sportiva. Purtroppo il suo utilizzo, ormai da decenni, non è stato che discontinuo e occasionale e non si è mai pervenuti, per carenza di fondi, al suo effettivo recupero. La proposta che si presenta ora al Consiglio, è quella di pervenire con rapidità alla rifunzionalizzazione della struttura, assicurandole il vincolo ad attività sportive e consentendo all’operatore di realizzare attività economiche allo scopo di finanziare il recupero complessivo per attività e funzioni esclusivamente e strettamente legate all’attività sportiva. Per ottenere questo risultato la via seguita, che può garantire l’attrattività degli operator, e la rapidità nell’intervento, è quello di mettere all’asta il diritto di superficie per la durata di 60 anni, come si vedrà co l’emendamento presentato ancora in discussione, dell’area, con vincoli e clausole che assicurano una partecipazione del territorio all’attività progettuale, il recupero dell’edificio secondo canoni e criteri che dovranno essere soggetti all’analisi della competente Sovrintendenza e una valorizzazione della struttura per finalità strettamente connesse all’attività sportiva. Il rispetto delle condizioni che saranno poste dal bando, sarà garantito da apposita fideiussione e dalle clausole contrattuali che saranno inserite nel contesto della convenzione attuativa. La formulazione del provvedimento consentirà, come si auspica, che gli operatori siano indotti a intervenire, finanziando la realizzazione, attesa la possibilità di intervenire, nel piano della realizzazione di attività economiche di rilievo, nonché strettamente associate all’attività sportiva. L’obiettivo è riportare ai cittadini un luogo così importante e simbolico in condizioni adeguate al suo effettivo reimpiego. Io poi proseguirei illustrando, se mi è consentito, gli emendamenti di Giunta.

ROLANDO Sergio (Assessore)
Che sono l’emendamento 1, che tocca anche la durata originariamente prevista di 99 anni, che prevede, elenco tutti i punti: la sostituzione dello “Studio di fattibilità” con lo “Studio di fattibilità 1 bis”, unito al presente emendamento; nell’oggetto della deliberazione sono state sostituite le parole: “Costituzione di diritto di superficie novantanovennale”, con “Concessione del diritto di superficie sessantennale”; a pagina 2 della narrativa, secondo capoverso, è stata sostituita la parola “cornici”, con “fornici”; a pagina 3 della narrativa al termine della prima alinea, sostituite le parole: “basso impatto paesaggistico e architettonico”, con le parole “basso impatto paesaggistico, architettonico ed ambientale”; a pagina 5 della narrativa, primo capoverso, sostituite le parole “In secondo luogo ai sensi dell’articolo 3 punto 7 comma 16 delle NUEA, occorre consentire l’insediamento di destinazioni accessorie strettamente pertinenti e connesse allo svolgimento dell’attività principale - quali attività commerciali al dettaglio, pubblici esercizi e attività artigianali di servizio -”, con le parole: “In secondo luogo, ai sensi – e non li dico - del citato riferimento, l’insediamento di destinazioni accessorie esclusivamente e strettamente pertinenti allo svolgimento dell’attività principale - quali attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita non superiore ai 250 mq, pubblici esercizi e attività artigianali di servizio connesse ad una fruizione turistico sportiva del Compendio -”; punto 6: a pagina 5 della narrativa, terzo capoverso, sostituire le parole: “costituzione del diritto di superficie e proprietà superficiaria della durata di novantanove anni”, con le parole: “concessione del diritto di superficie per la durata di 60 anni”; punto 7: a pagina 6 della narrativa, sostituire l’ultimo capoverso che recita “Al fine di garantire il recupero del Compendio per finalità sportive, si ritiene di subordinare il rilascio di eventuali titoli abilitativi commerciali alla conclusione delle attività edilizie, occorrenti per il recupero della pista storica e della gradonata curva, attività che comunque dovranno essere completate entro 5 anni dal rogito, a pena di risoluzione del contratto e incameramento del prezzo”, con il seguente: “Al fine di garantire la rifunzionalizzazione del Compendio alle originarie finalità sportive, si ritiene di subordinare il rilascio degli eventuali titoli abilitativi commerciali alla conclusione delle attività occorrenti per il riuso del Compendio stesso, attività i cui titoli dovranno essere richiesti entro tre anni dal rogito e che dovranno essere completati nei successivi 3 anni, a pena di risoluzione del contratto e d’incameramento del prezzo. Tali obbligazioni dovranno essere ulteriormente garantite da idonea fideiussione di ammontare pari al doppio del prezzo di aggiudicazione”; a pagina 6 della narrativa, secondo capoverso, sostituire il punto 1 che recita: “la messa a disposizione di un campo da gioco ad Associazioni sportive individuate dalla Città e a tariffe comunali per tre pomeriggi la settimana” con il seguente: “l’utilizzo, su richiesta della Città e di Associazioni sportive dalla stessa individuate, di una o più strutture risultanti dalla rifunzionalizzazione del Compendio, per tre pomeriggi la settimana e a tariffe comunali, secondo modalità da definirsi con l’Area Sport e Tempo Libero”; punto 9, a pagina 6 della narrativa, secondo capoverso, punto 4, sostituire le parole: “3 giornate annue”, con le parole: “10 giornate annue”; 10, nel dispositivo, al punto 1 sostituire le parole: “costituzione del diritto di superficie e proprietà novantanovennale”, con: “concessione del diritto di superficie a proprietà superficiaria sessantennale”; 11, nel dispositivo al punto 3, sostituire le parole: “strettamente pertinenti e connesse allo svolgimento dell’attività principale - quali attività commerciali al dettaglio, pubblici esercizi e attività artigianali di servizio -”, con le parole: “esclusivamente e strettamente pertinenti allo svolgimento dell’attività principale - quali commerciali al dettaglio con superficie di vendita non superiore ai 250 mq., pubblici esercizi e attività artigianali di servizio connesse ad una fruizione turistico sportiva del Compendio -”. Poi, esiste l’emendamento integrativo numero 2 che prevede, a pagina 5 della narrativa, al termine del primo capoverso, dopo le parole: “limite massimo” e il punto fermo, si sono inserite le seguenti parole: “L’insediamento delle attività economiche e, ove normalmente previsto, il rilascio dei titoli necessari dall’esercizio delle attività commerciali da parte dell’Area Commercio, è subordinato alla previa verifica, da parte degli uffici dell’Area Sport e Tempo Libero e dell’Area Patrimonio, di intesa con l’Area Urbanistica, della natura esclusivamente e strettamente accessoria delle destinazioni proposte, della loro compatibilità rispetto all’attività principale”. Poi, l’emendamento numero 5, a pagina 6 della narrativa, al termine della seconda riga, inserire, dopo il punto fermo la seguente frase: “L’aggiudicatario sarà tenuto, nell’ambito delle attività di progettazione ad esperire pratiche concorsuali che attivino processi di partecipazione al fine di reperire eventuali indirizzi e proposte provenienti dal territorio: (Circoscrizione, associazioni, cittadini) finalizzati al miglioramento della qualità del progetto”. (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Cinque. Gli emendamenti della Giunta, non ce n’è più. Appunto, li ho finiti, li ho illustrati. Tre. Grazie.

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