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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 10 Giugno 2019 ore 14,00
Paragrafo n. 24
MOZIONE 2018-06541
"AZIONI DETENUTE PRESSO BANCA ETICA" PRESENTATA IN DATA 7 DICEMBRE 2018 - PRIMO FIRMATARIO CARRETTA.
Interventi
RUSSI Andrea

Sì, no, volevo soltanto dire che noi, come avevo già spiegato ai tempi in Commissione, siamo ovviamente contrari a questa mozione ma per un motivo soltanto, perché è proprio inapplicabile; lo è ai sensi della Legge Madia, che è una legge di un Ministro vostro, tra l'altro e, appunto, già in occasione di interpellanze precedenti, una sul CAAT ad esempio, avevamo avuto modo di ascoltare una relazione degli uffici che conteneva una molto puntuale spiegazione dei dispositivi normativi che rendono impresentabile questa mozione. Abbiamo approfondito in Commissione con appunto tutta la parte normativa, e mi chiedo, tra l'altro, perché presentare comunque una mozione che a tutti gli effetti è inapplicabile. Cioè, questa è una di quelle cose che mi chiedo sempre, ci sarà della strumentalizzazione? Forse. Forse, chissà. Forse. Comunque, io mi ero studiato molto bene, articolo per articolo, la Legge Madia, all'art. 20, ad esempio, parlava della razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, dove dice che: "Le Amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società che detengono partecipazioni; i piani di razionalizzazioni sono adottati laddove le Amministrazioni pubbliche rilevino partecipazioni societarie che non rientrino in nessuna delle categorie dell'art. 4...", poi andrò anche a leggere l'art. 4, cioè giusto per dare una spiegazione normativa perché sennò non si capisce il motivo del voto contrario: "... partecipazioni societarie diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo (incomprensibile)", questo valeva per il CAAT ovviamente ma per Banca Etica no. L'art. 24 parla di revisione straordinaria delle partecipazioni: "Le partecipazioni, detenute dalle Amministrazioni pubbliche in società non riconducibili ad alcune delle categorie di cui all'art. 4 che ricade in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2, sono alienate, sono oggetto delle misure di cui all'articolo precedente" e, appunto, a questo punto passerei a leggere l'art. 4, che identifica quali sono le società di cui le Amministrazioni pubbliche possono o non possono detenere partecipazioni. L'art. 4, leggo che: "Le Amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e che invece possono costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate". A questo punto il decreto elenca una serie di attività in cui inserisce le attività che producono un servizio di interesse generale e l'art. 2 mi dà una definizione molto precisa dei servizi di interesse generale, dove intende che per servizi di interesse generale sono le attività di produzione e fornitura di beni e servizi che non sarebbero svolti dal mercato (incomprensibile) intervento pubblico e sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica e economica, continuità, non discriminazione, quantità e sicurezza, che le Amministrazioni pubbliche nell'ambito delle rispettive competenze assumono come necessario per assicurare la soddisfazione dei bisogni della (incomprensibile) di riferimento. Inoltre, se non bastasse, la stessa Corte dei Conti indica nel DL 78/2010, art. 14 comma 27 la fonte normativa per individuare i servizi di interesse generale, che richiama a sua volta la legge 49/2009 e considera funzioni fondamentali dei Comuni le funzioni generali di amministrazione, gestione controllo, Polizia Locale, Istruzione Pubblica, funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti e funzioni per la gestione del territorio. A questo punto la Corte dei Conti, ai sensi della Legge Madia, nel 2016 ha esaminato il piano di razionalizzazione delle Partecipate; qui manca il criterio dell'essenzialità del servizio, quindi di conseguenza ai sensi appunto del Testo Unico delle Partecipate la società deve essere razionalizzata e quindi di conseguenza, cioè davvero non si può fare qualcosa per cui la normativa dice che non si può fare e di conseguenza voteremo contro. Grazie.

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