Interventi |
FINARDI Roberto (Assessore) Grazie, Presidente. In merito all’interpellanza di cui all’oggetto, si rappresenta quanto segue: dagli archivi informatici del Servizio Attività Economiche e del Servizio Pianificazione Commerciale dell’Area Commercio risulta che all’interno del giardino è presente un esercizio pubblico autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande il cui titolare è la società Il Chiosco s.n.c. di Abozaid Sabah Mohammed Abozaid & C., attivo dall’11 aprile 2016 in via Spontini n. 0/A. L’attività è stata da tempo attenzionata dal Corpo della Polizia Municipale ed è ricompresa tra quelle nei confronti delle quali, con ordinanza contingibile ed urgente dalla Sindaca n.65/18 del 16 ottobre 2018, sono state adottate misure necessariamente di valenza temporanea, dal 16 ottobre 2018 al 30 novembre 2018, volte a contrastare situazioni di grave incuria e degrado e di pregiudizio della vivibilità urbana mediante la disciplina degli orari di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche e di somministrazione in aree esterne. Il giardino in oggetto è ricompreso tra via Montanaro, via Spontini e corso Giulio Cesare ove sono ubicate altre attività commerciali autorizzate alla vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande elencate nella tabella sottostante, che sarà mia cura farle avere anche immediatamente, fra le quali l’esercizio pubblico Indiana Bar s.a.s. di Bilkis Fatema & C., incluse fra le attività destinatarie della sopra richiamata ordinanza contingibile ed urgente; ci riferiamo sempre alla 65/18 della Sindaca. In corso Giulio Cesare n. 125/C e n. 119/D, un po’ più lontano dal giardino in oggetto, risultano altri due esercizi già compresi nella stessa ordinanza sindacale. Si rammenta, inoltre che l’articolo, 8 bis del vigente Regolamento di Polizia Urbana della Città vieta a tutte le attività economiche della città la vendita per asporto ed il consumo sul posto di bevande di qualunque specie racchiuse in contenitori di vetro o metallo dalle ore 23.00 alle ore 07.00 del giorno successivo, nonché nel medesimo orario la detenzione per il consumo in luogo pubblico o ad uso pubblico di bevande in contenitori, ovviamente di vetro. Dalle risultanze dell’applicativo DWH non emergono violazioni dell’articolo 8 bis del Regolamento di Polizia Urbana rilevate dal 2017 nella zona circostante il giardino in oggetto, significando, tuttavia, tra le segnalazioni relative alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche oltre gli orari previsti dalla legge, articolo 6 del Decreto Legislativo 117/2007, convertito in Legge 160/2007, modificato all’articolo 54120/2010, vengono trasmesse per competenza alla Prefettura di Torino; fatta eccezione per gli esercizi pubblici sopraindicati, nessuna delle altre attività commerciali elencate nella tabella sottostante, sempre quella a cui facevo riferimento, che sarà mia cura inoltrare immediatamente, risulta destinataria negli anni 2017, 2018 e 2019 di provvedimenti interdittivi di competenza del Servizio Contenzioso amministrativo e giurisdizionale dell’Area Commercio. Grazie. |