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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 6 Maggio 2019 ore 14,00
Paragrafo n. 6
INTERPELLANZA 2019-01264
"GIARDINI VIA MONTANARO: INTERVENTI PER LA SICUREZZA E LA VIVIBILIT?" PRESENTATA IN DATA 4 APRILE 2019 - PRIMO FIRMATARIO RICCA.
Interventi
FINARDI Roberto (Assessore)
Grazie, Presidente. In merito all’interpellanza di cui all’oggetto, si rappresenta quanto
segue: dagli archivi informatici del Servizio Attività Economiche e del Servizio
Pianificazione Commerciale dell’Area Commercio risulta che all’interno del giardino è
presente un esercizio pubblico autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande
il cui titolare è la società Il Chiosco s.n.c. di Abozaid Sabah Mohammed Abozaid & C.,
attivo dall’11 aprile 2016 in via Spontini n. 0/A. L’attività è stata da tempo attenzionata
dal Corpo della Polizia Municipale ed è ricompresa tra quelle nei confronti delle quali,
con ordinanza contingibile ed urgente dalla Sindaca n.65/18 del 16 ottobre 2018, sono
state adottate misure necessariamente di valenza temporanea, dal 16 ottobre 2018 al 30
novembre 2018, volte a contrastare situazioni di grave incuria e degrado e di pregiudizio
della vivibilità urbana mediante la disciplina degli orari di vendita per asporto di
bevande alcoliche e superalcoliche e di somministrazione in aree esterne. Il giardino in
oggetto è ricompreso tra via Montanaro, via Spontini e corso Giulio Cesare ove sono
ubicate altre attività commerciali autorizzate alla vendita e/o somministrazione di
alimenti e bevande elencate nella tabella sottostante, che sarà mia cura farle avere anche
immediatamente, fra le quali l’esercizio pubblico Indiana Bar s.a.s. di Bilkis Fatema
& C., incluse fra le attività destinatarie della sopra richiamata ordinanza contingibile ed
urgente; ci riferiamo sempre alla 65/18 della Sindaca. In corso Giulio Cesare n. 125/C e
n. 119/D, un po’ più lontano dal giardino in oggetto, risultano altri due esercizi già
compresi nella stessa ordinanza sindacale.
Si rammenta, inoltre che l’articolo, 8 bis del vigente Regolamento di Polizia Urbana
della Città vieta a tutte le attività economiche della città la vendita per asporto ed il
consumo sul posto di bevande di qualunque specie racchiuse in contenitori di vetro o
metallo dalle ore 23.00 alle ore 07.00 del giorno successivo, nonché nel medesimo
orario la detenzione per il consumo in luogo pubblico o ad uso pubblico di bevande in
contenitori, ovviamente di vetro. Dalle risultanze dell’applicativo DWH non emergono
violazioni dell’articolo 8 bis del Regolamento di Polizia Urbana rilevate dal 2017 nella
zona circostante il giardino in oggetto, significando, tuttavia, tra le segnalazioni relative
alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche oltre gli orari previsti dalla legge,
articolo 6 del Decreto Legislativo 117/2007, convertito in Legge 160/2007, modificato
all’articolo 54120/2010, vengono trasmesse per competenza alla Prefettura di Torino;
fatta eccezione per gli esercizi pubblici sopraindicati, nessuna delle altre attività
commerciali elencate nella tabella sottostante, sempre quella a cui facevo riferimento,
che sarà mia cura inoltrare immediatamente, risulta destinataria negli anni 2017, 2018 e
2019 di provvedimenti interdittivi di competenza del Servizio Contenzioso
amministrativo e giurisdizionale dell’Area Commercio. Grazie.

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