Interventi |
IARIA Antonino Se permette, Presidente, vorrei chiaramente illustrare gli emendamenti, ma vorrei anche ribadire l'importanza di alcune modifiche che sono state fatte all'interno del Regolamento CEA e non andrò nel dettaglio, anche perché sono state discusse moltissimo in Commissione, ma mi preme ribadire che questo nuovo Regolamento CEA mira a diminuire i casi negativi delle persone che fanno richiesta, appunto, che sono in condizioni di emergenza abitativa. Diminuire non vuol dire, chiaramente, dare esito positivo a tutti i casi, ma vuol dire andare a correggere il Regolamento sulla base dell'esperienza che i Commissari della Commissione Emergenza Abitativa e gli Uffici hanno fatto in questi anni in cui si è usato il Regolamento passato. Dico un caso, che tra l'altro è uno dei più interessanti di miglioria del Regolamento, che riguarda la possibilità di poter riprendere dei casi bocciati in Emergenza Abitativa che sono stati, appunto, portati all'attenzione della Commissione da parte di utenti che non hanno fatto nessun tipo di richiesta di sussidio ai Servizi Sociali, ma che ne avevano diritto, in questo caso. Con il vecchio Regolamento questi casi venivano bocciati, veniva negata l'emergenza abitativa. Con il nuovo Regolamento si ha la possibilità di riprendere d'ufficio, previo verifica, che le persone che hanno fatto richiesta in Commissione CEA abbiano i requisiti per avere un sussidio; una cosa molto interessante che aiuta molte persone che per vari motivi non hanno fatto la procedura corretta, ma avevano diritto ad avere sussidi vari che il Comune di Torino elargisce. Una di queste, un'altra attenzione è stata posta particolarmente alla possibilità di limitare le indagini fiscali, patrimoniali a un limite temporale più basso, proprio perché, appunto, per evitare che si possano dare degli esiti negativi su attività imprenditoriali che sono nate 15 anni fa, 10 anni fa, ma in un certo senso attualizzare e creare un limite più basso. Vado nello specifico degli emendamenti, emendamenti che vorrei discutere, appunto, tutti e tre nello stesso momento, sono rivolti a modificare leggermente l'articolo 10, dove, appunto, si identificava un periodo di 10 mesi come limite perentorio per poter accedere all'Emergenza Abitativa e riguardava il pagamento continuativo di almeno 10 mesi di canone dalla stipula del contratto. Sia il primo emendamento, che il secondo, vanno a ridefinire questo periodo temporale in una maniera diversa, sempre per poter dare un, come dire, aumentare gli esiti positivi per persone che… Scusate, io chiedo al Presidente, se vogliono fare la conferenza stampa di andare fuori, per favore. IARIA Antonino Capisco che il problema, i problemi delle persone che chiedono casa non sono così interessanti rispetto ad altri problemi che vengono portati tutti i giorni all'attenzione del Consiglio Comunale, ma visto che ci sono circa 300 persone a cui viene data la casa per un'emergenza abitativa ogni anno, magari è un momento in cui anche i giornalisti potrebbero essere un po' più attenti, anche i miei colleghi del Consiglio Comunale. Quindi, tornando al discorso, dicevo, questo periodo di dieci mesi era appunto legato alla corresponsione del canone in maniera continuativa. Le modifiche che ho proposto, appunto, possono, diciamo, sempre aumentare la possibilità di esito positivo, sempre tenendo conto del fatto che la prima cosa da valutare, ed è una cosa molto difficile, è la buona fede e l'effettivo, vero, reale problema della persona che chiede l'emergenza abitativa. Purtroppo devo dire che non è sempre così, nel senso che le richieste di emergenza abitativa, nella maggior parte partono da presupposti di persone che non hanno alcuni requisiti ed è chiaramente sempre difficile dire di no, ma è anche difficile, magari, riuscire a individuare la buona fede delle persone che chiedono questo tipo di importante aiuto. Dicevo, la modifica sta nel fatto di identificare, ci sono stati pochi casi, ma ce ne sono stati, di riuscire a identificare un periodo in cui la corresponsione di questo canone, la somma di questo canone, sia stata effettivamente erogata al proprietario e questa somma è pari alla somma dovuta nei 10 mesi. Mi spiego meglio, se nei 13 mesi, se in 13 mesi di durata del contratto d'affitto, di partenza dal contratto d'affitto, la persona ha saltato una mensilità, ma poi ha recuperato nell'arco di questi 13 mesi, non viene chiaramente tolta dalla possibilità di richiedere l'emergenza abitativa. Non è un emendamento che stravolge il sistema, ma è un concetto che aiuta le persone che, per esempio, hanno effettivamente difficoltà, hanno saltato un mese e quindi non hanno la continuità, ma il mese dopo, due mesi dopo, hanno saldato tutto il dovuto. Il terzo emendamento invece riguarda solo una proroga rispetto a un periodo su cui poter presentare, diciamo, la domanda di emergenza abitativa, che passa da 15 giorni a 30 giorni, soltanto aumenta leggermente questo periodo per i ritardatari che, appunto, non hanno presentato nei termini corretti l'emergenza abitativa. Grazie, io ho finito. Se possiamo poi votarli, non so, separatamente o congiuntamente, decida lei. |