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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 26 Novembre 2018 ore 14,00
Paragrafo n. 29
ORDINE DEL GIORNO 2018-04120
"(ODG N. 12/2018) DDL 735 SU AFFIDO CONDIVISO, MANTENIMENTO DIRETTO E BIGENITORIALIT?" PRESENTATA IN DATA 27 SETTEMBRE 2018 - PRIMA FIRMATARIA ARTESIO.
Interventi
POLLICINO Marina
Grazie, Presidente. I punti più critici del Disegno di Legge 735 sono emersi nel corso di
ben tre Commissioni Consiliari che hanno consentito un approfondimento oggettivo e
super partes su aspetti di una materia complessa e oltremodo delicata. Tre sedute
estremamente interessanti durante le quali il dibattito si è svolto in modo proficuo,
sicuramente a tratti appassionato, ma intellettualmente corretto al punto che nello
scambio di considerazioni e diversi punti di vista si è arrivati a trovare posizioni
convergenti su alcuni nodi focali, pur partendo da assunti opposti. E non mi è sfuggito
che si è anche auspicato per il futuro un percorso di lavoro e confronto in cui la Città
possa ricoprire un ruolo propulsivo sul tema della bigenitorialità. Ciò che è emerso con
chiarezza è che il Disegno di Legge 735, seppur mosso da intenti condivisibili di
promozione della bigenitorialità perfetta, in occasione della crisi separativa di coppie
con figli minori, nella sua formulazione effettiva, poi, presenti una serie di aspetti e
conseguenze che lo mettono in contraddizione con le sue premesse e che appesantiscono
il regime dell'intervento giudiziario sulla famiglia. Presidente, io ho diritto a dieci
minuti?

POLLICINO Marina
Cinque? Essendo due ordini del giorno?

POLLICINO Marina
Vediamo le criticità più apparenti. In primo luogo il testo appare tarato sulle tante
separazioni difficili, tuttavia la maggior parte dei coniugi o conviventi che si lasciano,
sempre con la sofferenza che porta alla separazione, per fortuna riescono, con un
confronto con i servizi e gli avvocati, a risistemare e stabilizzare le relazioni tra loro e
con i figli in modo soddisfacente per i figli e in questi casi non si vede come debba
aggiungersi una mediazione obbligatoria. Inoltre, l'imposizione dell'obbligatorietà della
mediazione per ogni procedimento separativo, a prescindere da una qualsiasi
valutazione di utilità, può avere due effetti pericolosi, primo, il ritardo del tempo della
procedura e la decisione giudiziaria che rischia di prolungare il conflitto e danneggiare i
figli; il secondo, l'aumento dei costi e del tempo del processo, che si tradurrà
sicuramente in un incremento del fenomeno già consistente delle separazioni di fatto.
Un altro dei punti più controversi è la confusione tra affidamento condiviso e
affidamento alternato, fatti coincidere con la previsione normale di una divisione
paritaria dei tempi di permanenza del minore presso ogni genitore, mentre sono i
bisogni del figlio per la scuola, l'impiego del tempo libero, le amicizie i rapporti con i
nonni e altre figure di riferimento e anche le sue preferenze che contano e devono essere
considerate, che rendono normale e non punitiva una disciplina differenziata delle
permanenze. Al contrario, e bisogna aggiungere meritevolmente, il Disegno di Legge
Pillon ripropone l'importanza dell'ascolto del minore, oggi omesso da molti Giudici
dopo l'introduzione, nel 2013, della previsione che il Giudice non procede all'ascolto se
l'ascolto è manifestamente superfluo. L'ascolto non è mai superfluo, perché il figlio ha
il diritto di esprimere la sua opinione sul suo collocamento, opinione che avrà tanto più
peso, fino a diventare determinante, quanto più egli si avvicinerà alla maggiore età.
Invece ulteriore elemento di criticità è il mantenimento diretto ripartito fra i due
genitori, che andrebbe a sostituirsi all'assegno di mantenimento, che purtroppo parte
dall'assunto di una equiparazione astratta tra i genitori, prescindendo aprioristicamente
dalle reali condizioni di squilibrio di genere, sia retributive, sia occupazionali che il
nostro Paese presenta in modo diversificato sul suo territorio. E da ultimo vorrei
accennare all'ipotesi della cosiddetta alienazione parentale, fattispecie che si
determinerebbe quando il minore venisse indotto a rifiutare un genitore a causa di
manipolazioni psichiche o accuse false o infondate causate dall'altro genitore.
L'alienazione parentale non è una malattia di certi figli e non c'è necessità di introdurla,
perché il rifiuto da parte di un figlio di uno dei genitori può dipendere da molteplici
cause che vanno accertate di volta in volta. In conclusione, ciò che alla fine possiamo e
dobbiamo evidenziare, è che la Legge 54 del 2006 sull'affido condiviso ha focalizzato
l'attenzione sul benessere del minore che viene individuato anche nel suo interesse alla
bigenitorialità, in ciò riprendendo un principio già affermato dalla Convenzione ONU
sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989. Ed è anche vero che le
legislazioni dei vari Paesi stanno modificando progressivamente i propri ordinamenti
giuridici per riconoscere nella condivisione dell'affidamento una soluzione più idonea a
salvaguardare l'interesse del minore. Prova sono, nel concreto, anche la legge e le
sentenze che riconoscono la paritetica messa a disposizione delle risorse di ciascun
genitore a favore dei figli, come l'estensione al padre del diritto di assentarsi dal lavoro
per malattia del figlio, il riconoscimento del diritto ai riposi giornalieri per l'assistenza
al figlio, il congedo parentale. E anche se in Italia il percorso nella direzione della
bigenitorialità non è ancora del tutto compiuto, il Disegno di Legge Pillon, purtroppo,
non dimostra di avere i requisiti per arrivare all'applicazione del principio della parità e
pari opportunità di ambedue i genitori nel percorso educativo dei propri figli, al
contrario, sembra andare nella direzione opposta, mettendo al centro della tutela la
spartizione del bene figlio, invece del superiore interesse del minore a vivere una
relazione qualitativamente equilibrata e serena con i genitori. E per questo auspichiamo
che, valutare criticamente la proposta Pillon e confrontata in un ampio dibattito con altre
critiche, proposte e soluzioni, si arrivi a migliorare l'assetto legislativo delle procedure
separative, i cui cardini siano l'ascolto e i bisogni dei minori e che disciplini in meglio il
principio della bigenitorialità. In riferimento, volevo aggiungere una cosa, in riferimento
alla sollecitazione del Parlamento, era ovvio che intendevo una moral suasion, perché, è
ovvio, nessuno può obbligare il presentatario di una legge a ritirarla, però è una spinta,
diciamo, l'intento era quello di effettuare una moral suasion per poter ritirare l'atto.
Comunque, annuncio il voto favorevole mio e di buona parte dei miei colleghi ad
entrambi gli atti. Grazie.

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