Interventi |
POLLICINO Marina Grazie, Presidente. I punti più critici del Disegno di Legge 735 sono emersi nel corso di ben tre Commissioni Consiliari che hanno consentito un approfondimento oggettivo e super partes su aspetti di una materia complessa e oltremodo delicata. Tre sedute estremamente interessanti durante le quali il dibattito si è svolto in modo proficuo, sicuramente a tratti appassionato, ma intellettualmente corretto al punto che nello scambio di considerazioni e diversi punti di vista si è arrivati a trovare posizioni convergenti su alcuni nodi focali, pur partendo da assunti opposti. E non mi è sfuggito che si è anche auspicato per il futuro un percorso di lavoro e confronto in cui la Città possa ricoprire un ruolo propulsivo sul tema della bigenitorialità. Ciò che è emerso con chiarezza è che il Disegno di Legge 735, seppur mosso da intenti condivisibili di promozione della bigenitorialità perfetta, in occasione della crisi separativa di coppie con figli minori, nella sua formulazione effettiva, poi, presenti una serie di aspetti e conseguenze che lo mettono in contraddizione con le sue premesse e che appesantiscono il regime dell'intervento giudiziario sulla famiglia. Presidente, io ho diritto a dieci minuti? POLLICINO Marina Cinque? Essendo due ordini del giorno? POLLICINO Marina Vediamo le criticità più apparenti. In primo luogo il testo appare tarato sulle tante separazioni difficili, tuttavia la maggior parte dei coniugi o conviventi che si lasciano, sempre con la sofferenza che porta alla separazione, per fortuna riescono, con un confronto con i servizi e gli avvocati, a risistemare e stabilizzare le relazioni tra loro e con i figli in modo soddisfacente per i figli e in questi casi non si vede come debba aggiungersi una mediazione obbligatoria. Inoltre, l'imposizione dell'obbligatorietà della mediazione per ogni procedimento separativo, a prescindere da una qualsiasi valutazione di utilità, può avere due effetti pericolosi, primo, il ritardo del tempo della procedura e la decisione giudiziaria che rischia di prolungare il conflitto e danneggiare i figli; il secondo, l'aumento dei costi e del tempo del processo, che si tradurrà sicuramente in un incremento del fenomeno già consistente delle separazioni di fatto. Un altro dei punti più controversi è la confusione tra affidamento condiviso e affidamento alternato, fatti coincidere con la previsione normale di una divisione paritaria dei tempi di permanenza del minore presso ogni genitore, mentre sono i bisogni del figlio per la scuola, l'impiego del tempo libero, le amicizie i rapporti con i nonni e altre figure di riferimento e anche le sue preferenze che contano e devono essere considerate, che rendono normale e non punitiva una disciplina differenziata delle permanenze. Al contrario, e bisogna aggiungere meritevolmente, il Disegno di Legge Pillon ripropone l'importanza dell'ascolto del minore, oggi omesso da molti Giudici dopo l'introduzione, nel 2013, della previsione che il Giudice non procede all'ascolto se l'ascolto è manifestamente superfluo. L'ascolto non è mai superfluo, perché il figlio ha il diritto di esprimere la sua opinione sul suo collocamento, opinione che avrà tanto più peso, fino a diventare determinante, quanto più egli si avvicinerà alla maggiore età. Invece ulteriore elemento di criticità è il mantenimento diretto ripartito fra i due genitori, che andrebbe a sostituirsi all'assegno di mantenimento, che purtroppo parte dall'assunto di una equiparazione astratta tra i genitori, prescindendo aprioristicamente dalle reali condizioni di squilibrio di genere, sia retributive, sia occupazionali che il nostro Paese presenta in modo diversificato sul suo territorio. E da ultimo vorrei accennare all'ipotesi della cosiddetta alienazione parentale, fattispecie che si determinerebbe quando il minore venisse indotto a rifiutare un genitore a causa di manipolazioni psichiche o accuse false o infondate causate dall'altro genitore. L'alienazione parentale non è una malattia di certi figli e non c'è necessità di introdurla, perché il rifiuto da parte di un figlio di uno dei genitori può dipendere da molteplici cause che vanno accertate di volta in volta. In conclusione, ciò che alla fine possiamo e dobbiamo evidenziare, è che la Legge 54 del 2006 sull'affido condiviso ha focalizzato l'attenzione sul benessere del minore che viene individuato anche nel suo interesse alla bigenitorialità, in ciò riprendendo un principio già affermato dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989. Ed è anche vero che le legislazioni dei vari Paesi stanno modificando progressivamente i propri ordinamenti giuridici per riconoscere nella condivisione dell'affidamento una soluzione più idonea a salvaguardare l'interesse del minore. Prova sono, nel concreto, anche la legge e le sentenze che riconoscono la paritetica messa a disposizione delle risorse di ciascun genitore a favore dei figli, come l'estensione al padre del diritto di assentarsi dal lavoro per malattia del figlio, il riconoscimento del diritto ai riposi giornalieri per l'assistenza al figlio, il congedo parentale. E anche se in Italia il percorso nella direzione della bigenitorialità non è ancora del tutto compiuto, il Disegno di Legge Pillon, purtroppo, non dimostra di avere i requisiti per arrivare all'applicazione del principio della parità e pari opportunità di ambedue i genitori nel percorso educativo dei propri figli, al contrario, sembra andare nella direzione opposta, mettendo al centro della tutela la spartizione del bene figlio, invece del superiore interesse del minore a vivere una relazione qualitativamente equilibrata e serena con i genitori. E per questo auspichiamo che, valutare criticamente la proposta Pillon e confrontata in un ampio dibattito con altre critiche, proposte e soluzioni, si arrivi a migliorare l'assetto legislativo delle procedure separative, i cui cardini siano l'ascolto e i bisogni dei minori e che disciplini in meglio il principio della bigenitorialità. In riferimento, volevo aggiungere una cosa, in riferimento alla sollecitazione del Parlamento, era ovvio che intendevo una moral suasion, perché, è ovvio, nessuno può obbligare il presentatario di una legge a ritirarla, però è una spinta, diciamo, l'intento era quello di effettuare una moral suasion per poter ritirare l'atto. Comunque, annuncio il voto favorevole mio e di buona parte dei miei colleghi ad entrambi gli atti. Grazie. |