Interventi |
BUCCOLO Giovanna Grazie, Presidente. Sicuramente la questione che affrontiamo oggi è molto sentita, complessa, allo stesso tempo delicata. Ringrazio i proponenti per aver dato modo di discuterne. No, non credo sia un dibattito inutile, anzi, in base anche al principio di sussidiarietà verticale, tutto ciò che viene approvato anche a livello nazionale, ha una ricaduta anche a livello locale, quindi sono contenta, in realtà, invece di fare questo dibattito. Un tema, quello dell'affido condiviso, della bigenitorialità che è stato più volte affrontato, come detto, anche in sede di seduta di Commissione Consigliare, ma anche negli anni passati. È bene però tenere a mente alcuni aspetti, e non di poco conto, nella valutazione di questo Disegno di Legge, ed è utile farne anche alcune premesse per arrivare e delle considerazioni generali. Il principio della bigenitorialità è stato…, posso avere un po' di silenzio, Presidente, in Aula? Grazie. Il principio della bigenitorialità è stato sicuramente rafforzato dalla Legge 54 del 2006, in attuazione del principio già da tempo affermatosi negli ordinamenti europei, nella stessa convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo del 1989, che nel nostro ordinamento, vorrei ricordare, è Legge. Con il Decreto Legislativo 154 del 2013, inoltre, il termine "potestà" è stato sostituito con quello di "responsabilità genitoriale" e non è affatto banale il cambiamento di etichetta linguistica. L'essere genitori infatti è un impegno che si assume nei confronti dei figli e delle figlie e non, appunto, dell'altro genitore. Tutto l'impianto normativo ruota intorno al minore, ai suoi diritti, al suo interesse, così che questa annotazione deve essere il punto di partenza e la chiave di lettura essenziale per ogni percorso interpretativo. Fatte queste necessarie precisazioni, non è certo nostra volontà minimizzare o ridicolizzare gli effetti derivanti dalla negazione della figura di un genitore in vantaggio di un altro, ma ci sono aspetti, e non di poco conto, da tenere in considerazione alla votazione di questo Disegno di Legge. Si parla di pariteticità, ma la disciplina vigente non prevede un obbligo dell'autorità giudiziaria di disciplinare le concrete modalità di affido condiviso secondo un modello paritetico. Non esiste un modello unitario standardizzato, non solo per la peculiarità degli interessi coinvolti e la varietà delle situazioni di fatto che giungono all'attenzione dell'autorità giudiziaria, ma anche perché la decisione perviene a seguito di un'istruttoria nella quale è l'atteggiarsi dell'assetto concreto della fattispecie a determinare la scelta del giudicante. Ciò non toglie come l'autorità giudiziaria possa sempre disporre, ove all'esito degli elementi acquisiti lo ritenga utile per il benessere del minore, un affidamento condiviso, anche secondo modalità paritetiche. Condizione, questa, che presuppone necessariamente la disponibilità e la capacità di entrambi i genitori di farsi carico delle esigenze dei bisogni materiali ed affettivi del bambino, o della bambina. Il miglior accordo per l'affido è quello che tiene conto delle particolari necessità di ogni singola famiglia. Suggerire che l'affido condiviso, con suddivisione paritaria del minore fra i genitori, sia in assoluto la migliore delle soluzioni, presuppone che esistono accordi in grado di calzare a pennello a tutte le famiglie. I diritti dei minori non mutano, né possono essere compressi in ragione dello stato civile dei genitori, né tantomeno in ragione del regime di affido, si tratta di un principio dal quale è impossibile prescindere. Le ricerche scientifiche in proposito inoltre dimostrano che l'impostazione di un regime condiviso, quando i genitori non mostrano una capacità di collaborare all'educazione dei figli, basata sulla stima reciproca, non contribuisce significativamente a risolvere i conflitti, anche li acuisce, a detrimento del benessere del minore. I termini degli accordi sulla gestione dei tempi con i figli e sulle questioni economiche variano di caso in caso, la competenza spetta comunque sempre ai Giudici e ai Tribunali che dettano caso per caso, una volta sentite le parti, il minore stesso, in base alla sua capacità di discernimento, le concrete modalità di affidamento. La tendenza è sempre quella di garantire il benessere del minore, tant'è che spesso la responsabilità genitoriale viene sospesa o limitata come misura di protezione del minore stesso, ma non per questo decade. E ricordiamoci che spesso questo tipo di situazioni sono causate anche da storie pregresse di maltrattamenti e abusi intrafamiliari, di violenza domestica, anche sulle donne, motivazione che spesso non emerge in sede di giudizio, viene riconosciuta valida. Imporre, in tal senso, anche la mediazione familiare, rendendola obbligatoria in un contesto di separazione altamente conflittuale, non contribuisce alla costruzione di un rapporto di collaborazione fra i genitori, ma rischia di aprire a un ulteriore e possibile conflitto, con ricadute sul minore stesso, che si vedrebbe così coinvolto in ulteriori dinamiche oppositive. Servirebbe orientare forse gli sforzi verso la cogenitorialità; la logica della cogenitorialità implica che anche nell'esperienza della separazione i genitori siano tenuti ad accordare e ad individuare momenti di vita quotidiana da gestire entrambi, pur nella separazione dei percorsi. Concludo dicendo che molti altri sarebbero gli aspetti che andrebbero approfonditi, avendo però sempre ben chiaro che rientra esclusivamente nella potestà dei Giudici per ristabilire le misure che assicurano l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, prediligendo sempre in sede di giudizio l'interesse e la protezione del minore rispetto alle esigenze degli adulti. Quindi noi, pertanto, ciò che distingue il nostro atto, mi rivolgo alla Consigliera Grippo, è quello che noi chiediamo il ritiro, in questo senso del D.L. Pillon e di riaprire, comunque, un dibattito in tal senso, per arrivare, come ha proposto anche la Consigliera Pollicino, alla redazione di una proposta di Legge che adegui la legislazione vigente agli impegni sottoscritti anche dal nostro Paese nei trattati internazionali. Grazie. |