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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 26 Novembre 2018 ore 14,00
Paragrafo n. 29
ORDINE DEL GIORNO 2018-04120
"(ODG N. 12/2018) DDL 735 SU AFFIDO CONDIVISO, MANTENIMENTO DIRETTO E BIGENITORIALIT?" PRESENTATA IN DATA 27 SETTEMBRE 2018 - PRIMA FIRMATARIA ARTESIO.
Interventi
BUCCOLO Giovanna
Grazie, Presidente. Sicuramente la questione che affrontiamo oggi è molto sentita,
complessa, allo stesso tempo delicata. Ringrazio i proponenti per aver dato modo di
discuterne. No, non credo sia un dibattito inutile, anzi, in base anche al principio di
sussidiarietà verticale, tutto ciò che viene approvato anche a livello nazionale, ha una
ricaduta anche a livello locale, quindi sono contenta, in realtà, invece di fare questo
dibattito. Un tema, quello dell'affido condiviso, della bigenitorialità che è stato più volte
affrontato, come detto, anche in sede di seduta di Commissione Consigliare, ma anche
negli anni passati. È bene però tenere a mente alcuni aspetti, e non di poco conto, nella
valutazione di questo Disegno di Legge, ed è utile farne anche alcune premesse per
arrivare e delle considerazioni generali. Il principio della bigenitorialità è stato…, posso
avere un po' di silenzio, Presidente, in Aula? Grazie. Il principio della bigenitorialità è
stato sicuramente rafforzato dalla Legge 54 del 2006, in attuazione del principio già da
tempo affermatosi negli ordinamenti europei, nella stessa convenzione dell'ONU sui
diritti del fanciullo del 1989, che nel nostro ordinamento, vorrei ricordare, è Legge. Con
il Decreto Legislativo 154 del 2013, inoltre, il termine "potestà" è stato sostituito con
quello di "responsabilità genitoriale" e non è affatto banale il cambiamento di etichetta
linguistica. L'essere genitori infatti è un impegno che si assume nei confronti dei figli e
delle figlie e non, appunto, dell'altro genitore. Tutto l'impianto normativo ruota intorno
al minore, ai suoi diritti, al suo interesse, così che questa annotazione deve essere il
punto di partenza e la chiave di lettura essenziale per ogni percorso interpretativo. Fatte
queste necessarie precisazioni, non è certo nostra volontà minimizzare o ridicolizzare gli
effetti derivanti dalla negazione della figura di un genitore in vantaggio di un altro, ma
ci sono aspetti, e non di poco conto, da tenere in considerazione alla votazione di questo
Disegno di Legge. Si parla di pariteticità, ma la disciplina vigente non prevede un
obbligo dell'autorità giudiziaria di disciplinare le concrete modalità di affido condiviso
secondo un modello paritetico. Non esiste un modello unitario standardizzato, non solo
per la peculiarità degli interessi coinvolti e la varietà delle situazioni di fatto che
giungono all'attenzione dell'autorità giudiziaria, ma anche perché la decisione perviene a
seguito di un'istruttoria nella quale è l'atteggiarsi dell'assetto concreto della fattispecie a
determinare la scelta del giudicante. Ciò non toglie come l'autorità giudiziaria possa
sempre disporre, ove all'esito degli elementi acquisiti lo ritenga utile per il benessere del
minore, un affidamento condiviso, anche secondo modalità paritetiche. Condizione,
questa, che presuppone necessariamente la disponibilità e la capacità di entrambi i
genitori di farsi carico delle esigenze dei bisogni materiali ed affettivi del bambino, o
della bambina. Il miglior accordo per l'affido è quello che tiene conto delle particolari
necessità di ogni singola famiglia. Suggerire che l'affido condiviso, con suddivisione
paritaria del minore fra i genitori, sia in assoluto la migliore delle soluzioni, presuppone
che esistono accordi in grado di calzare a pennello a tutte le famiglie. I diritti dei minori
non mutano, né possono essere compressi in ragione dello stato civile dei genitori, né
tantomeno in ragione del regime di affido, si tratta di un principio dal quale è
impossibile prescindere. Le ricerche scientifiche in proposito inoltre dimostrano che
l'impostazione di un regime condiviso, quando i genitori non mostrano una capacità di
collaborare all'educazione dei figli, basata sulla stima reciproca, non contribuisce
significativamente a risolvere i conflitti, anche li acuisce, a detrimento del benessere del
minore. I termini degli accordi sulla gestione dei tempi con i figli e sulle questioni
economiche variano di caso in caso, la competenza spetta comunque sempre ai Giudici
e ai Tribunali che dettano caso per caso, una volta sentite le parti, il minore stesso, in
base alla sua capacità di discernimento, le concrete modalità di affidamento. La
tendenza è sempre quella di garantire il benessere del minore, tant'è che spesso la
responsabilità genitoriale viene sospesa o limitata come misura di protezione del minore
stesso, ma non per questo decade. E ricordiamoci che spesso questo tipo di situazioni
sono causate anche da storie pregresse di maltrattamenti e abusi intrafamiliari, di
violenza domestica, anche sulle donne, motivazione che spesso non emerge in sede di
giudizio, viene riconosciuta valida. Imporre, in tal senso, anche la mediazione familiare,
rendendola obbligatoria in un contesto di separazione altamente conflittuale, non
contribuisce alla costruzione di un rapporto di collaborazione fra i genitori, ma rischia di
aprire a un ulteriore e possibile conflitto, con ricadute sul minore stesso, che si vedrebbe
così coinvolto in ulteriori dinamiche oppositive. Servirebbe orientare forse gli sforzi
verso la cogenitorialità; la logica della cogenitorialità implica che anche nell'esperienza
della separazione i genitori siano tenuti ad accordare e ad individuare momenti di vita
quotidiana da gestire entrambi, pur nella separazione dei percorsi. Concludo dicendo
che molti altri sarebbero gli aspetti che andrebbero approfonditi, avendo però sempre
ben chiaro che rientra esclusivamente nella potestà dei Giudici per ristabilire le misure
che assicurano l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, prediligendo
sempre in sede di giudizio l'interesse e la protezione del minore rispetto alle esigenze
degli adulti. Quindi noi, pertanto, ciò che distingue il nostro atto, mi rivolgo alla
Consigliera Grippo, è quello che noi chiediamo il ritiro, in questo senso del D.L. Pillon
e di riaprire, comunque, un dibattito in tal senso, per arrivare, come ha proposto anche
la Consigliera Pollicino, alla redazione di una proposta di Legge che adegui la
legislazione vigente agli impegni sottoscritti anche dal nostro Paese nei trattati
internazionali. Grazie.

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