Interventi |
GIUSTA Marco (Assessore) Grazie, Presidente. Allora, come da comunicazione della Soprintendenza, che se vuole poi il Consigliere gli posso lasciare come integrazione alla risposta che gli do, non necessita espressione di parere per i casi di cui al D.P.R. 31/2017 articolo 2, allegato A, A.16 e A.17 poi nello specifico, che viene di seguito esplicitato. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017/31: "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata G.U. 22 marzo la n. 68 del 2017"; articolo 2: "Interventi e opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica; occupazione temporanea di suolo privato, pubblico di uso pubblico mediante installazione di struttura o manufatti semplicemente ancorati al suolo senza operare murarie di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizione e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione comunque non superiore ai 120 giorni all'anno solare". Questo è il punto A.16. A.17: "Installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico- ricettive, sportive o del tempo libero costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo". Sul secondo tema, la trasformazione periodica e gli spazi aperti non ci sia una necessità di autorizzazione sotto il profilo paesaggistico, non è soggetta in quanto la Commissione appartiene sempre e comunque alla Soprintendenza da cui ho letto, diciamo così, l'esclusione rispetto ai temi di cui sopra. Sul punto n. 4, sul tema della circolare Gabrielli col provvedimento emanato dal Ministro degli Interni, posso dire il numero 18/2018 si ha una rivisitazione delle precedenti linee di indirizzo in merito alle misure di safety e security allo scopo di consentire l'individuazione di più efficace strategia operativa a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti, pertanto in coerenza con le linee guida della circolare suddetta e delle altre normative in materia il capitolato speciale per la concessione del servizio richiede all'articolo 5, lettere i e j, i seguenti documenti: il DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze ai sensi dell'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 281/2008; il Piano di Primo Soccorso ai sensi del Decreto Legislativo 388/2003 e il Piano di Emergenze ed Evacuazione ai sensi della circolare del Ministro degli Interni che avevo citato precedentemente. |