Interventi |
LAVOLTA Enzo (Vicepresidente Vicario) Passiamo quindi alla mozione successiva, alla 4835 della collega, Consigliera Artesio: "Censura di episodi di razzismo" LAVOLTA Enzo (Vicepresidente Vicario) Risponde l'Assessore Giusta. Cinque minuti per lei, Assessore, prego. GIUSTA Marco (Assessore) Grazie, Presidente. Allora, nel caso rappresentato dalla mia azione, che ci chiedeva…, scusate, aderire alle istanze avanzate agli interessati, ai familiari, affinché anche la Città si costituisca contro il soggetto che aveva, appunto, fatto un'azione razzista e anche aver tirato un calcio a una cittadina su un pullman, nel caso rappresentato dalla mozione, risulta ancora ignoto l'autore del reato. Per consentire l'instaurazione di un processo penale, occorre che le indagini svolte dalla Procura della Repubblica individuino in primo luogo l'autore del reato. Qualora le indagini approdino a tale nota l'individuazione e si giunga all'udienza preliminare, o alla citazione diretta, ciò dipende dal tipo di reato che verrà contestato, la Città potrà valutare la costituzione parte civile solo in presenza di un danno patrimoniale, e non patrimoniale, documentato, lamentando la violazione della propria finalità statutaria, concretamente perseguita, questo caso, violazione dell'articolo 2, lettera A dello Statuto Comunale. Occorre però precisare che il reato di ingiuria è stato depenalizzato e che l'aggravante dell'odio razziale potrà essere applicato solo agli altri reati, eventualmente ritenuti sussistenti, ad esempio, se ci sono state delle lesioni, come però io, se non mi ricordo male, era il caso specifico. Quindi, il processo penale potrà esserci solo se, nel caso in questione, verrà contestata una fattispecie di reato, l'ingiuria, appunto, non è più reato; un soggetto identificato, al quale possa essere attribuita una responsabilità penale. La costituzione di parte civile dell'Ente, fondata sulla violazione di una delle finalità statutarie ha portato recentemente ad una decisione, per ora unica, di non ammissione alla costituzione di parte civile della Città da parte del Tribunale di Torino, a motivo della pluralità delle finalità previste dall'articolo 2 dello Statuto. In sostanza, il Giudice ha ritenuto che la legittimazione processuale e la costituzione parte civile può essere riconosciuta ai soli Enti o associazioni che abbiano come unica finalità la tutela e la promozione di certi diritti costituzionalmente garantiti. In questo caso, si tratterebbe di diritti attinenti alla dignità, alla libertà delle persone, al contrasto di ogni forma di discriminazione, così come previsto dal nostro Statuto. Sul danno d'immagine, che è il secondo punto, occorre precisare che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai costante, la parte civile deve fornire prova di aver subito un danno immediato diretto e che, in alcune decisioni della Cassazione, hanno stabilito che il danno d'immagine potrà essere richiesto e liquidato in via equitativa solo in presenza di un danno patrimoniale. In conclusione, ogni costituzione di parte civile, fondata sulla violazione delle finalità statutarie della Città, dovrà essere formulata tenendo conto di quanto sopra precisato. Aggiungo una nota a carattere personale: nel momento in cui, però, risulterà noto l'autore del reato, e ci sarà la possibilità di aprire un'indagine penale, sicuramente la Città proverà a farsi carico in parte civile. LAVOLTA Enzo (Vicepresidente Vicario) Grazie, Assessore Giusta. La collega Artesio intende intervenire? No, bene. |