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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 8 Ottobre 2018 ore 14,00
Paragrafo n. 21
MOZIONE 2017-04835
(MOZIONE N. 88/2017) "CENSURA DI EPISODIO DI RAZZISMO" PRESENTATA IN DATA 13 NOVEMBRE 2017 - PRIMA FIRMATARIA ARTESIO.
Interventi
LAVOLTA Enzo (Vicepresidente Vicario)
Passiamo quindi alla mozione successiva, alla 4835 della collega, Consigliera Artesio:

"Censura di episodi di razzismo"

LAVOLTA Enzo (Vicepresidente Vicario)
Risponde l'Assessore Giusta. Cinque minuti per lei, Assessore, prego.

GIUSTA Marco (Assessore)
Grazie, Presidente. Allora, nel caso rappresentato dalla mia azione, che ci chiedeva…,
scusate, aderire alle istanze avanzate agli interessati, ai familiari, affinché anche la Città
si costituisca contro il soggetto che aveva, appunto, fatto un'azione razzista e anche aver
tirato un calcio a una cittadina su un pullman, nel caso rappresentato dalla mozione,
risulta ancora ignoto l'autore del reato. Per consentire l'instaurazione di un processo
penale, occorre che le indagini svolte dalla Procura della Repubblica individuino in
primo luogo l'autore del reato. Qualora le indagini approdino a tale nota
l'individuazione e si giunga all'udienza preliminare, o alla citazione diretta, ciò dipende
dal tipo di reato che verrà contestato, la Città potrà valutare la costituzione parte civile
solo in presenza di un danno patrimoniale, e non patrimoniale, documentato,
lamentando la violazione della propria finalità statutaria, concretamente perseguita,
questo caso, violazione dell'articolo 2, lettera A dello Statuto Comunale. Occorre però
precisare che il reato di ingiuria è stato depenalizzato e che l'aggravante dell'odio
razziale potrà essere applicato solo agli altri reati, eventualmente ritenuti sussistenti, ad
esempio, se ci sono state delle lesioni, come però io, se non mi ricordo male, era il caso
specifico. Quindi, il processo penale potrà esserci solo se, nel caso in questione, verrà
contestata una fattispecie di reato, l'ingiuria, appunto, non è più reato; un soggetto
identificato, al quale possa essere attribuita una responsabilità penale. La costituzione di
parte civile dell'Ente, fondata sulla violazione di una delle finalità statutarie ha portato
recentemente ad una decisione, per ora unica, di non ammissione alla costituzione di
parte civile della Città da parte del Tribunale di Torino, a motivo della pluralità delle
finalità previste dall'articolo 2 dello Statuto. In sostanza, il Giudice ha ritenuto che la
legittimazione processuale e la costituzione parte civile può essere riconosciuta ai soli
Enti o associazioni che abbiano come unica finalità la tutela e la promozione di certi
diritti costituzionalmente garantiti. In questo caso, si tratterebbe di diritti attinenti alla
dignità, alla libertà delle persone, al contrasto di ogni forma di discriminazione, così
come previsto dal nostro Statuto. Sul danno d'immagine, che è il secondo punto,
occorre precisare che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai costante, la
parte civile deve fornire prova di aver subito un danno immediato diretto e che, in
alcune decisioni della Cassazione, hanno stabilito che il danno d'immagine potrà essere
richiesto e liquidato in via equitativa solo in presenza di un danno patrimoniale. In
conclusione, ogni costituzione di parte civile, fondata sulla violazione delle finalità
statutarie della Città, dovrà essere formulata tenendo conto di quanto sopra precisato.
Aggiungo una nota a carattere personale: nel momento in cui, però, risulterà noto
l'autore del reato, e ci sarà la possibilità di aprire un'indagine penale, sicuramente la
Città proverà a farsi carico in parte civile.

LAVOLTA Enzo (Vicepresidente Vicario)
Grazie, Assessore Giusta. La collega Artesio intende intervenire? No, bene.
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