Interventi |
PATTI Federica (Assessora) Okay. Allora, riguardo all'illegittimità. Allora, l'accordo sindacale che era stato sottoscritto nel 2013 tra le parti Città di Torino, CGIL, CISL e UIL, prevede una diversa quantificazione dell'orario di lavoro per il personale docente di ITER e cita testualmente: "l'orario dei docenti di ITER sarà articolato in 29 ore settimanali e comprenderà sia le attività di docenza con bambini e insegnanti, sia l'attività per l'utenza libera, sia le ore dedicate alla programmazione, alla valutazione, all'aggiornamento, resta confermato il calendario scolastico per il personale di ITER". Facciamo solo una breve cronistoria, nel 2006 c'era stato un accordo per le 26 ore sul personale insegnante, che non era tra l'altro stato sottoscritto dal Direttore della mia divisione, accordo che era stato fortemente voluto in particolare da una parte sindacale, l'accordo in realtà puntava ad avere per le insegnanti nella scuola dell'infanzia un contratto che fosse simile a quello dello Stato, che comunque sul sistema 06 ricordiamo che quindi è un'enorme discrepanza con quello che è il contratto che hanno le educatrici nei nidi. Questo contratto del 2006 è stato rivisto e risottoscritto nel 2013 con alcune modifiche ed è stato sottoscritto da tutte … praticamente da quasi tutte le sigle sindacali compresa la sigla sindacale della persona che ha diffidato e che cosa fa questo nuovo accordo del 2013? Modifica in particolare alcune situazioni che riguardano ITER, voi considerate che in ITER confluiscono sia educatori degli asili nidi che quindi hanno un contratto a 30 ore, sia gli insegnanti integrativi che hanno un contratto 24 più 2 ore, sia gli insegnanti delle scuole dell'infanzia che hanno un contratto di 26 ore, per cui si era deciso che al di là del profilo specifico col quale gli insegnanti arrivavano ad ITER o le educatrici, si era arrivati ad un accordo che prevedeva le 29 ore e quindi è stato siglato l'accordo sindacale, quello che oggi viene considerato illegittimo, però è evidente che solo un accordo sindacale può modificare un accordo sindacale precedente, per cui su questo pare rilevante il fatto che essendoci stato il blocco dei sindacati, uno non è considerato illegittimo in quanto modifica quello precedente. Inoltre la cosa che … quindi non si condivide il giudizio di presunta illegittimità dell'accordo sindacale, tra l'altro un'illegittimità che non è mai stata denunciata da alcuna organizzazione sindacale nei cinque anni successivi, cioè una cosa sulla quale, secondo me, vale la pena riflettere perché dal 2013 al 2018 sono passati cinque anni, solo oggi e adesso si considera illegittimo un accordo sindacale che di fatto va a modificarne uno precedente. |