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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 29 Gennaio 2018 ore 14,00
Paragrafo n. 3
INTERPELLANZA 2018-00060
"COMPLESSO IMMOBILIARE TRA CORSO XI FEBBRAIO, VIA FIOCHETTO E VIA BAZZI: ALIENATO IL BENE, L'AMMINISTRAZIONE NON DISMETTA ANCHE L'ATTENZIONE!" PRESENTATA IN DATA 10 GENNAIO 2018 - PRIMO FIRMATARIO MAGLIANO.
Interventi
MONTANARI Guido (Vice Sindaca)
Grazie, Presidente. Grazie al Consigliere Magliano per queste osservazioni che
recepiamo. Noi abbiamo alcune informazioni che vorremmo dare con questa risposta
all'interpellanza: "Come rilevato - appunto non sto a citarla, spero che sia nota sia al
Consiglio che ovviamente agli altri - come correttamente rilevato il complesso
immobiliare dopo anni di degrado e abbandono - stiamo parlando del Fiocchetto - in
esito ad asta pubblica indetta in esecuzione di una delibera della Giunta Comunale del
29 agosto 2017 è stata aggiudicata alla Società Immobiliare San Giuseppe di Giorgio
Maria Molino al prezzo di euro 1.130.000. Il trasferimento della proprietà del bene in
capo alla società acquirente si è perfezionato il 22 dicembre 2017 con atto rogito notaio
Federico Celli in occasione del quale la medesima ha provveduto ad integrare il
versamento del prezzo di acquisto. Con riferimento a quanto domandato al punto 1,
riguardo a cosa la società acquirente potrebbe realizzare sull'area in argomento, va
evidenziato che il complesso immobiliare è collocato in, cito, zona urbana consolidata
essenziale mista area normativa residenziale R1, che prevedono la residenza realizzata
prevalentemente con piani o progetti unitari in area di interesse archeologico. Pur
demandandosi all'area urbanistica ogni approfondimento va evidenziato che l'articolo 3
delle norme urbanistiche edilizie attuative prende in considerazione nell'ambito della
destinazione residenziale sia la residenza di civile abitazione, sia le residenze con
particolari utenze, universitari, anziani, eccetera, e poi ancora il successivo articolo 8 si
occupa della classificazione della destinazione d'uso delle aree normative tra cui l'area
R1 nell'ambito della quale ricade il complesso. Per quanto consta al piano interrato
terreno e primo sarebbero consentite attività commerciali a dettaglio, attività per la
ristorazione, pubblici esercizi, per attività artigianali di servizio, studi professionali,
agenzie bancarie e assicurative e immobiliari, a tutti gli altri piani invece le attività
ricettive e residenziali. Con riferimento al punto 2, poiché la scelta
dell'Amministrazione è stata quella di dismettere completamente e definitivamente la
proprietà del complesso immobiliare, come costantemente accaduto in passato per casi
analoghi, non sono state imposte all'acquirente obbligazioni particolari diversamente da
quanto sarebbe accaduto nel caso in cui cespiti fossero ricaduti in aree a servizi
pubblici. In tale ultima ipotesi infatti potendosi unicamente procedere alla costituzione
di un diritto di superficie con contestuale trasferimento della proprietà superficiale dei
fabbricati e tenuto conto alla scadenza del diritto il compendio immobiliare sarebbe
ritornato in piena proprietà della Città e l'Amministrazione in quel caso avrebbe
sicuramente provveduto a predisporre nell'atto di convenzionamento, un'articolata
disciplina con riferimento al progetto di recupero, ovvero demolizione e ricostruzione
fabbricato alle relative tempistiche, alle bonifiche, agli obblighi, eccetera. Quanto sopra,
come anticipato, non è accaduto proprio perché la volontà della città è stata quella di
dismettere completamente la proprietà del bene; in tale ipotesi come nel caso di specie
ci si è limitato a dare contezza della criticità degli immobili anche alla luce del disposto
in materia di vizi occulti della vendita, nel disciplinare di gara e nella scheda
patrimoniale del lotto costituente allegato del predetto disciplinare. Nella scheda
patrimoniale si precisa che - cito - il compendio immobiliare è in pessimo stato di
manutenzione, gli accertamenti commissionati dall'Amministrazione sulla palazzina
avente accesso dal civico 13 hanno fatto emergere numerose problematiche,
inconvenienti tanto di carattere ambientale quanto legati alla presenza di amianto nel
sottotetto, quanto di carattere strutturale. Per quanto concerne tale ultimo aspetto in
particolare le indagini condotte sul fabbricato hanno evidenziato valore di esistenza
dell'acciaio e del calcestruzzo non sufficienti a garantire condizioni di sicurezza, così
come evidenziato dal tecnico incaricato con perizia statica datata, eccetera. Non si è in
grado di escludere che i medesimi inconvenienti possano riscontrarsi anche con
riferimento alla palazzina avente accesso all'altro numero, XI Febbraio 10. Nel
compendio è stata altresì segnalata la presenza, abbiamo detto, di tubazioni in amianto.
La deliberazione della Giunta Comunale citata, stabilisce inoltre che la demolizione
totale o parziale degli stabili non è un obbligo, ma una facoltà per l'acquirente, che
potrà sempre optare per l'esecuzione di interventi atti a mettere in sicurezza (audio
disturbato) a recuperare il complesso immobiliare, invece nell'ipotesi in cui il
medesimo ritenga maggiormente conveniente procedere all'esecuzione degli interventi
di demolizione e ricostruzione lo stesso potrà avvenire all'edificazione di un nuovo
complesso immobiliare avvalendosi eventualmente anche delle disposizioni della Legge
Regionale 20/2009 per incrementare le condizioni di sicurezza previste. Per quanto
riguarda le bonifiche, il relativo onere è stato posto in capo all'aggiudicatario, come è
riportato nella scheda patrimoniale e anche nel disciplinare di gara. Per quanto attiene al
punto 3, precisando che non è stato imposto all'acquirente alcun termine per l'avvio
delle opere finalizzate alla demolizione, alla successiva ricostruzione, ovvero al
recupero, eccetera, si evidenzia che le tempistiche previste per l'avvio, per la
conclusione e per le eventuali proroghe dei lavori sono normate dal Testo Unico
dell'Edilizia e differiscono a seconda del titolo edilizio. L'articolo 15, in materia di
permessi di costruire, prevede, salvo proroghe, che il termine dell'inizio dei lavori non
possa essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo e quello di ultimazione non
possa superare i 3 anni dall'inizio dei lavori. Con riferimento al punto 4, si evidenzia
che l'area scrivente, che è il Dirigente dell'Area Patrimonio, ha trasmesso all'Area di
Edilizia Privata copia della perizia statica rilasciata dall'ingegner Pierluigi Violetto,
eccetera, segnalando che nonostante detta perizia avesse per oggetto esclusivamente il
fabbricato con accesso al civico 13, non si era in grado di escludere che i medesimi
problemi strutturali ci fossero anche all'altro ingresso. Proprio tenuto conto dei risultati
di detta perizia, si era presentata all'Area Edilizia Privata la necessità di porre
particolarmente attenzione ai progetti di ristrutturazione che sarebbero stati presentati
con riferimento al complesso immobiliare in questione. Sul punto si ritiene di
aggiungere che pur ritenendo poco probabile che l'acquirente dopo aver sollecitato
all'Amministrazione alla celere stipulazione dell'atto notarile e di aver speso per
l'acquisto una cifra superiore al 1.100.000 euro se ne disinteressi. Qualora le condizioni
di sicurezza degli stabili dovessero rendere necessario un intervento
dell'Amministrazione il servizio sicurezza e pronto intervento potrebbe emanare
ordinanze nei confronti della proprietà ai fini di obbligarla all'esecuzione dei lavori atti
a ripristinare le predette condizioni". Dunque, credo con tutto ciò di avere un pochino
tranquillizzato il Consigliere e di poter garantire al Consigliere che stiamo monitorando
da vicino la situazione e però, come dire, gli obblighi dell'Amministrazione allo stato
attuale sono quelli che sono stati richiamati. Grazie.

MONTANARI Guido (Vice Sindaca)
Sì, grazie, Consigliere. Io devo dire che condivido tutte le sue preoccupazioni,
totalmente dalla a alla zeta, e naturalmente ci impegniamo a mantenere alta l'attenzione
a questo tipo di trasformazione che sarà in corso prossimamente, grazie. Le consegno
la...

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