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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 13 Novembre 2017 ore 14,00
Paragrafo n. 6
INTERPELLANZA 2017-04307
"APPENDINO L'ACROBATA: CONTORSIONISTA, EQUILIBRISTA O FUNAMBOLA?" PRESENTATA IN DATA 18 OTTOBRE 2017 - PRIMO FIRMATARIO LAVOLTA.
Interventi
FINARDI Roberto (Assessore)
Grazie Presidente. (audio interrotto) Consigliere Lavolta, per l'interpellanza che ora
andrò a leggere una serie di note un po' lunghe, però mi limito a dire in entrata che
indipendentemente da quelle che possono essere le scelte di questa Giunta, non si può
andare contro delle leggi nazionali. Noi non possiamo vietare a degli spettacoli circensi
quanto è già stato fatto in altre città di Italia e il Tribunale Regionale Amministrativo ha
dato ragione agli spettacoli circensi. Ora, io procedo con la lettura che, purtroppo, è
abbastanza lunga, però. Allora: "La scelta del complesso circense è attualmente normata
dal vigente regolamento comunale, numero 315, denominato "Attività di spettacolo
viaggiante, circhi e simili". Le imprese circensi che hanno presentato regolare istanza
nei tempi, con la modalità prevista dal....

FINARDI Roberto (Assessore)
Grazie. "Le imprese circensi che hanno presentato regolare istanza, nei tempi e con le
modalità previste dal citato regolamento, vengano classificate e suddivise in categorie,
secondo quanto disposto dalla circolare del Ministero del Turismo e Spettacolo col
numero 4804 del 27 settembre del 1989, e come recepito nel regolamento numero 315,
art. 25.2 "Classificazione complessi circensi". La concessione temporanea del suolo
pubblico per l'esercizio dell'attività circense viene assegnato a circhi di prima e seconda
categoria. A parità di categoria di appartenenza, avrà precedenza il complesso che non
si è mai esibito in città ed in subordine quello che non si è esibito da un maggior
numero di anni. Per i complessi circensi con animali, l'autorizzazione temporanea per
l'esercizio è subordinata a specifiche prescrizioni per la tutela ed il benessere degli
animali previste dall'art. 25.5 comma 5 del regolamento, sempre 315. Le imprese
circensi devono presentare, per inoltro al competente ufficio veterinario dell'ASL: il
piano di emergenza, in caso di fuga degli animali pericolosi; l'elenco degli animali
presenti, indicandone la specie e il numero di esemplari; il nominativo del medico
veterinario che ne assicura l'assistenza e quello del responsabile della custodia;
dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura e che vengano
rispettati i criteri emanati dalla Commissione scientifica CITES del Ministero
dell'Ambiente; oltre che, ogni altra dichiarazione o documentazione integrativa richiesta
al momento dell'assegnazione, relativamente alla salute ed la benessere degli animali
stessi. Secondo quanto stabilito dal regolamento numero 320, "Tutela e benessere degli
animali in città", a partire dalla data del primo febbraio 2013, a condizione che la
legislazione nazionale lo consenta, o in subordine nel momento in cui lo consenta
l'entrata in vigore di successive norme legislative, sarà fatto assoluto divieto sul
territorio comunale di utilizzare e/o disporre in attività di spettacolo e/o di
intrattenimento pubblico o privato, animali appartenenti alle specie selvatiche ed
esotiche, quali individuati nelle linee guida dell'autorità scientifica CITES e
segnatamente: elefanti, felini, orsi, lupi, primati, rinoceronti, ippopotami, giraffe, foche,
otarie, leoni marini, cetacei, rapaci notturni e diurni. Ad oggi, quindi, il divieto
introdotto dal regolamento 320 non può essere applicato, poiché in contrasto con quanto
previsto dalla legislazione nazionale. Legittimamente le imprese circensi che detengono
animali esotici e pericolosi, non possono essere esclusi dal procedimento. Si segnala,
inoltre, che il regolamento di alcuni Comuni che vietavano l'attività di circhi con
animali sui rispettivi territori, senza subordinare tale divieto alla legislazione nazionale,
sono stati oggetto di ricorsi ai Tribunali regionali Amministrativi competenti, accolti
proprio perché il divieto era in contrasto con la normativa nazionale in vigore. Per
quanto riguarda, invece, la condizione di detenzione degli animali, i complessi circensi
devono produrre una scheda informativa sulle condizioni di detenzioni degli animali a
seguito del circo, contenuta nella sezione quinta dell'allegato B al decreto del Presidente
della Giunta regionale del 28 novembre 2012 - Disposizioni attuative della Legge
regionale 18 febbraio 2010, numero 6 in materia di animali esotici. Tale scheda,
elaborata dalla Commissione CITES del Ministero dell'Ambiente, è fornita dal Servizio
tempo libero, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento
amministrativo, a tutti i complessi circensi che presentano istanza. Una volta
individuato il complesso circense a cui assegnare la piazza, la scheda compilata
dall'impresa circense viene trasmessa all'ASL 1 - Dipartimento di prevenzione -
Servizio veterinaria - Area C, al fine dell'ottenimento di un nullaosta preventivo, come
previsto dalla legge regionale. Qualora le indicazioni fornite dal complesso circense,
nella scheda informativa, non corrispondono a quanto stabilito e prescritto dalla
legislatura vigente, l'ASL provvede a comunicare le eventuali prescrizioni e limitazioni,
da attuare prima dell'insediamento sul territorio cittadino. In seguito all'attendamento
eventuale limitazioni e prescrizioni contenute nel nullaosta, vengono verificate tramite
sopralluogo sul posto da parte dei tecnici dell'ASL 1 del Settore tutela animali. I titoli
autorizzativi, emessi dal Settore tempo libero, vengono rilasciati subordinatamente a
quanto contenuto nel verbale di vigilanza, redatto dall'ASL 1, a seguito del sopralluogo.
Il regolamento per la tutela e il benessere degli animali in città, dispone all'art. 17, in
riferimento alle strutture circensi simili, il rispetto dei criteri individuati dalla
Commissione scientifica CITES di cui all'art. 4, secondo comma della legge 150 del
1992 e successive modificazioni, che dettano regole dettagliate, volte a garantire il
benessere psicofisico delle diverse specie animali, con particolare attenzione alla loro
custodia, agli spazi loro riservati, alle cure veterinarie, all'alimentazione ed alla
sicurezza. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento: gli appartenenti al
corpo della Polizia Municipale - anche nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi
Decreti prefettizi di nomina, ai sensi dell'art 55 e 57 del Codice di procedura penale - le
guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute,
nonché le GEV, che sono le guardie ecologico volontarie, previste dalla Legge
regionale. Inoltre, in via speciale, limitatamente alle materie di specifica competenza,
possono vigilare anche altri soggetti, ove previsto dalla legge, con specifiche
convenzioni con le città, art. 44 regolamento tutela e benessere degli animali in città.
Qualora gli incaricati al rispetto del citato regolamento, rilevino violazioni lesive della
tutela e del benessere degli animali, è prevista, agli art. 42 e 43 del suddetto
regolamento, l'applicazione di sanzioni amministrative", grazie.

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