Interventi |
FINARDI Roberto (Assessore) Grazie Presidente. (audio interrotto) Consigliere Lavolta, per l'interpellanza che ora andrò a leggere una serie di note un po' lunghe, però mi limito a dire in entrata che indipendentemente da quelle che possono essere le scelte di questa Giunta, non si può andare contro delle leggi nazionali. Noi non possiamo vietare a degli spettacoli circensi quanto è già stato fatto in altre città di Italia e il Tribunale Regionale Amministrativo ha dato ragione agli spettacoli circensi. Ora, io procedo con la lettura che, purtroppo, è abbastanza lunga, però. Allora: "La scelta del complesso circense è attualmente normata dal vigente regolamento comunale, numero 315, denominato "Attività di spettacolo viaggiante, circhi e simili". Le imprese circensi che hanno presentato regolare istanza nei tempi, con la modalità prevista dal.... FINARDI Roberto (Assessore) Grazie. "Le imprese circensi che hanno presentato regolare istanza, nei tempi e con le modalità previste dal citato regolamento, vengano classificate e suddivise in categorie, secondo quanto disposto dalla circolare del Ministero del Turismo e Spettacolo col numero 4804 del 27 settembre del 1989, e come recepito nel regolamento numero 315, art. 25.2 "Classificazione complessi circensi". La concessione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio dell'attività circense viene assegnato a circhi di prima e seconda categoria. A parità di categoria di appartenenza, avrà precedenza il complesso che non si è mai esibito in città ed in subordine quello che non si è esibito da un maggior numero di anni. Per i complessi circensi con animali, l'autorizzazione temporanea per l'esercizio è subordinata a specifiche prescrizioni per la tutela ed il benessere degli animali previste dall'art. 25.5 comma 5 del regolamento, sempre 315. Le imprese circensi devono presentare, per inoltro al competente ufficio veterinario dell'ASL: il piano di emergenza, in caso di fuga degli animali pericolosi; l'elenco degli animali presenti, indicandone la specie e il numero di esemplari; il nominativo del medico veterinario che ne assicura l'assistenza e quello del responsabile della custodia; dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura e che vengano rispettati i criteri emanati dalla Commissione scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente; oltre che, ogni altra dichiarazione o documentazione integrativa richiesta al momento dell'assegnazione, relativamente alla salute ed la benessere degli animali stessi. Secondo quanto stabilito dal regolamento numero 320, "Tutela e benessere degli animali in città", a partire dalla data del primo febbraio 2013, a condizione che la legislazione nazionale lo consenta, o in subordine nel momento in cui lo consenta l'entrata in vigore di successive norme legislative, sarà fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare e/o disporre in attività di spettacolo e/o di intrattenimento pubblico o privato, animali appartenenti alle specie selvatiche ed esotiche, quali individuati nelle linee guida dell'autorità scientifica CITES e segnatamente: elefanti, felini, orsi, lupi, primati, rinoceronti, ippopotami, giraffe, foche, otarie, leoni marini, cetacei, rapaci notturni e diurni. Ad oggi, quindi, il divieto introdotto dal regolamento 320 non può essere applicato, poiché in contrasto con quanto previsto dalla legislazione nazionale. Legittimamente le imprese circensi che detengono animali esotici e pericolosi, non possono essere esclusi dal procedimento. Si segnala, inoltre, che il regolamento di alcuni Comuni che vietavano l'attività di circhi con animali sui rispettivi territori, senza subordinare tale divieto alla legislazione nazionale, sono stati oggetto di ricorsi ai Tribunali regionali Amministrativi competenti, accolti proprio perché il divieto era in contrasto con la normativa nazionale in vigore. Per quanto riguarda, invece, la condizione di detenzione degli animali, i complessi circensi devono produrre una scheda informativa sulle condizioni di detenzioni degli animali a seguito del circo, contenuta nella sezione quinta dell'allegato B al decreto del Presidente della Giunta regionale del 28 novembre 2012 - Disposizioni attuative della Legge regionale 18 febbraio 2010, numero 6 in materia di animali esotici. Tale scheda, elaborata dalla Commissione CITES del Ministero dell'Ambiente, è fornita dal Servizio tempo libero, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, a tutti i complessi circensi che presentano istanza. Una volta individuato il complesso circense a cui assegnare la piazza, la scheda compilata dall'impresa circense viene trasmessa all'ASL 1 - Dipartimento di prevenzione - Servizio veterinaria - Area C, al fine dell'ottenimento di un nullaosta preventivo, come previsto dalla legge regionale. Qualora le indicazioni fornite dal complesso circense, nella scheda informativa, non corrispondono a quanto stabilito e prescritto dalla legislatura vigente, l'ASL provvede a comunicare le eventuali prescrizioni e limitazioni, da attuare prima dell'insediamento sul territorio cittadino. In seguito all'attendamento eventuale limitazioni e prescrizioni contenute nel nullaosta, vengono verificate tramite sopralluogo sul posto da parte dei tecnici dell'ASL 1 del Settore tutela animali. I titoli autorizzativi, emessi dal Settore tempo libero, vengono rilasciati subordinatamente a quanto contenuto nel verbale di vigilanza, redatto dall'ASL 1, a seguito del sopralluogo. Il regolamento per la tutela e il benessere degli animali in città, dispone all'art. 17, in riferimento alle strutture circensi simili, il rispetto dei criteri individuati dalla Commissione scientifica CITES di cui all'art. 4, secondo comma della legge 150 del 1992 e successive modificazioni, che dettano regole dettagliate, volte a garantire il benessere psicofisico delle diverse specie animali, con particolare attenzione alla loro custodia, agli spazi loro riservati, alle cure veterinarie, all'alimentazione ed alla sicurezza. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento: gli appartenenti al corpo della Polizia Municipale - anche nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi Decreti prefettizi di nomina, ai sensi dell'art 55 e 57 del Codice di procedura penale - le guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nonché le GEV, che sono le guardie ecologico volontarie, previste dalla Legge regionale. Inoltre, in via speciale, limitatamente alle materie di specifica competenza, possono vigilare anche altri soggetti, ove previsto dalla legge, con specifiche convenzioni con le città, art. 44 regolamento tutela e benessere degli animali in città. Qualora gli incaricati al rispetto del citato regolamento, rilevino violazioni lesive della tutela e del benessere degli animali, è prevista, agli art. 42 e 43 del suddetto regolamento, l'applicazione di sanzioni amministrative", grazie. |