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Estratto dal verbale della seduta di Lunedì 2 Ottobre 2017 ore 14,00
Paragrafo n. 26
DELIBERAZIONE (Giunta: proposta e urgenza) 2017-03504
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ARTICOLO 24, DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.
Interventi
RICCA Fabrizio
Premetto che avendone fatti così tanti non l'ho letto, però se non l'ha letto il Sindaco
posso non averlo letto neanche io, mi do una piccola ripassata. Quindi voi chiedete,
collega Lavolta, mi corregga, di sopprimere praticamente tutta una parte di delibera e di
integrarla con la parte successiva, okay; quindi se non ho capito male sopprimiamo art.
24, comma 1 "le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente delle
amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società
non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, ovvero che non soddisfano i
requisiti dell'art. 5, commi 1 e 2 o che ricada in una delle ipotesi di cui all'art. 20,
comma 2 sono alienate e sono oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2",
giusto? E poi sopprimere anche... Ah, qui aggiungiamo l'art. 5, "ad eccezione di casi in
cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione anche attraverso
aumento di capitale avvenga in conformità a espresse previsioni legislative l'atto
deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica anche nel caso in
cui l'art. 17 o di acquisto di partecipazioni anche indirette da parte di amministrazioni
pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento
ad una necessità della società per il proseguimento delle finalità istituzionali di cui
all'art. 4. Evidenziate altresì le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta anche sul
piano della convivenza economica della sostenibilità finanziaria nonché di gestione
diretta o esternalizzata del servizio affidato, la motivazione deve anche dare conto della
compatibilità con la scelta dei principi di efficienza e di efficacia e di economicità
dell'azione amministrativa", giusto? Perfetto. Aggiungere anche il punto 2 sempre
chiedere di aggiungere "l'atto deliberativo di cui il comma 1 dà atto della compatibilità
dell'intervento finanziario previsto con le norme e i trattati europei ed in particolare con
la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. Gli enti locali sottopongo
lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica secondo la modalità da
essi stessi disciplinate e poi sempre di aggiungere "i piani di razionalizzazione correlato
da un'apposita relazione tecnica con specifica indicazione di modalità e tempi di
attuazione sono dotati ove in sede di analisi di cui al comma 1 e le amministrazioni
pubbliche rilevino a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcune delle categorie
di cui all'art. 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni di società che
svolgono attività analoghe o similari a quelle già svolte da altre società partecipate da
enti pubblici strumentali; d) partecipazioni di società che nel triennio precedente
abbiano conseguito un fatturato medio non superiore al milione di euro, e).".

RICCA Fabrizio
Grazie, credo che non voterò comunque l'emendamento.

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