MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 4 aprile 2000, n.119
Regolamento recante norme per la determinazione della misura
dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per
gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge
3 agosto 1999, n. 265.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 3 agosto 1999,
n. 265, recante disposizioni in materia di autonomia e di ordinamento
degli enti locali, nonché' modifiche alla legge 8 giugno
1990, n. 142;
Visto l'articolo 23, comma
9, della legge 3 agosto 1999, n. 265, in base al quale la misura
minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza
per gli amministratori degli enti locali e' determinata, senza
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto
del Ministro dell'interno adottato di concerto con quello del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Visti i criteri indicati dalle
lettere a), b), c), d), e) ed f) del medesimo articolo 23, comma
9;
Ritenuto che in applicazione
dei suddetti criteri si deve aver riguardo a funzioni, compiti
e organizzazione degli enti locali secondo la specificità'
delle varie tipologie;
Sentita la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali;
Visto l'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche
ed integrazioni;
Udito il parere del Consiglio
di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 21 febbraio 2000;
Vista la comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del
17 marzo 2000;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Le indennità' di
funzione per i sindaci ed i presidenti delle province e i gettoni
di presenza per i consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione
a consigli e commissioni sono fissati in relazione alle categorie
di amministratori e alla dimensione demografica nelle misure
riportate nella tabella A, allegata al presente decreto.
2. In ogni caso l'importo dell'indennità'
di funzione del presidente della provincia e quello del sindaco
del comune capoluogo della provincia stessa devono essere equivalenti,
prendendo come riferimento l'importo tra i due che, come determinato
ai sensi del presente decreto, risulti maggiore, salvo quanto
previsto dal successivo articolo 3, comma 5.
Art. 2.
1. Gli importi risultanti dalla
tabella A sono maggiorati:
a) del 5% per i comuni caratterizzati
da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare,
incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante;
l'incremento, verificabile anche attraverso i consumi idrici
ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili, dovra' essere
attestato dall'ente interessato;
b) del 3% per gli enti la cui
percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate,
risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore
alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle
B e B1 allegate;
c) del 2% per gli enti la cui
spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio
approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche
di cui alle tabelle C e C1.
2. Le maggiorazioni di cui
sopra sono cumulabili.
3. Le tabelle B, B1, C e C1
sono aggiornate periodicamente con decreto adottato ai sensi
dell'art. 23, comma 9, della legge 3 agosto 1999, n. 265.
Art. 3.
1. Ai sindaci di comuni capoluogo
di provincia con popolazione fino a 50.000 abitanti e' corrisposta
l'indennità' di funzione prevista per i sindaci di comuni
con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti.
2. Ai sindaci di comuni capoluogo
di provincia con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti e'
corrisposta l'indennità' di funzione prevista per i sindaci
di comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti.
3. Ai sindaci di comuni capoluogo
di provincia con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti e'
corrisposta l'indennità' di funzione prevista per i sindaci
di comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti.
4. Ai sindaci di comuni capoluogo
di regione e di comuni di cui all'articolo 17, legge 8 giugno
1990, n. 142, come modificato dall'art. 16 della legge 3 agosto
1999, n. 265, con popolazione superiore a 250.000 abitanti e'
corrisposta l'indennità' di funzione prevista per i sindaci
di comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.
5. Ai presidenti delle province
che ricomprendono i comuni di cui all'articolo 17 della legge
8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 16 della legge
3 agosto 1999, n. 265, e' corrisposta l'indennità' di
funzione stabilita dal presente decreto per i presidenti delle
province con popolazione superiore ad 1.000.000 di abitanti.
6. Le indennità' di
funzione dei vicesindaci e degli assessori dei comuni di cui
ai precedenti commi sono parametrate sull'importo delle indennità'
dei rispettivi sindaci.
Art. 4.
1. Al vicesindaco di comuni
con popolazione fino a 1.000 abitanti e' corrisposta un'indennità'
mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco.
2. Al vicesindaco di comuni
con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, e'
corrisposta un'indennità' mensile di funzione pari al
20% di quella prevista per il sindaco.
3. Al vicesindaco di comuni
con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, e'
corrisposta un'indennità' mensile di funzione pari al
50% di quella prevista per il sindaco.
4. Al vicesindaco di comuni
con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti,
e' corrisposta un'indennità' mensile di funzione pari
al 55% di quella prevista per il sindaco.
5. Al vicesindaco di comuni
con popolazione superiore a 50.000 abitanti e' corrisposta un'indennità'
mensile di funzione pari al 75% di quella prevista per il sindaco.
6. Agli assessori di comuni
con popolazione fino a 1.000 abitanti e' corrisposta un'indennità'
mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco.
7. Agli assessori di comuni
con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti e'
corrisposta un'indennità' mensile di funzione pari al
15% di quella prevista per il sindaco.
8. Agli assessori di comuni
con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti e'
corrisposta un'indennità' mensile di funzione pari al
45% di quella prevista per il sindaco.
9. Agli assessori di comuni
con popolazione fra i 50.000 ed i 250.000 abitanti e' corrisposta
un'indennità' mensile di funzione pari al 60% di quella
prevista per il sindaco.
10. Agli assessori di comuni
con popolazione superiore a 250.000 abitanti e' corrisposta un'indennità'
mensile di funzione pari al 65% di quella prevista per il sindaco.
Art. 5.
1. Ai presidenti dei consigli
dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e' corrisposta
un'indennità' mensile di funzione pari al 5% di quella
prevista per il sindaco.
2. Ai presidenti dei consigli
di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 15.000 abitanti
e' corrisposta un'indennità' mensile di funzione pari
al 10% di quella prevista per il sindaco.
3. Ai presidenti dei consigli
di comuni superiori a 15.000 abitanti e' corrisposta un'indennità'
mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni della
stessa classe demografica.
Art. 6.
1. Ai vicepresidenti delle
province e' corrisposta un'indennità mensile di funzione
pari al 75% di quella prevista per il presidente.
2. Agli assessori provinciali
e ai presidenti dei consigli provinciali e' corrisposta un'indennità
mensile di funzione pari al 65% di quella prevista per il presidente.
Art. 7.
1. Al presidente e agli assessori
delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle
comunita' montane sono attribuite le indennità di funzione
nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla
popolazione dell'unione dei comuni, del consorzio fra enti locali
o alla popolazione montana della comunita' montana.
2. La spesa complessiva delle
indennità di funzione attribuite agli assessori dei suindicati
enti non puo' superare quella determinata per gli assessori del
comune di riferimento.
3. Ai presidenti dei consigli
circoscrizionali che esercitano funzioni amministrative decentrate
in base a norme statutarie o regolamentari e' attribuita una
indennità mensile di funzione pari al 60% di quella spettante
agli assessori dell'ente in cui e' costituita la circoscrizione.
Art. 8.
1. Ai consiglieri circoscrizionali,
alle cui circoscrizioni sono assegnate funzioni amministrative
decentrate in base a norme statutarie e regolamentari, e' attribuito
per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle
commissioni circoscrizionali, formalmente convocate, un gettone
di presenza pari al 50% di quello attribuito ai consiglieri dell'ente
in cui e' costituita la circoscrizione.
2. Ai consiglieri delle comunita'
montane e' attribuito un gettone di presenza, per l'effettiva
partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni
comunitarie formalmente convocate, nella misura prevista per
un comune avente popolazione pari alla popolazione montana della
comunita' montana.
3. Ai componenti dei consigli
delle unioni dei comuni, ove previsti dai relativi statuti, ed
ai componenti degli organi assembleari dei consorzi tra enti
locali e' attribuito un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione
alle riunioni degli organi di cui fanno parte, nella misura prevista
per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione
di comuni o del consorzio tra enti locali.
Art. 9.
1. Gli amministratori delle
città' metropolitane avranno diritto ad una speciale indennità
di funzione che sarà' definita in apposito decreto in
relazione alle particolari funzioni assegnate alle città'
metropolitane.
Art. 10.
1. A fine mandato, l'indennità
dei sindaci e dei presidenti di provincia e' integrata con una
somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi
di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno.
Art. 11.
1. Fermi restando i soggetti
aventi diritto all'indennità ed ai gettoni di presenza,
gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza,
fissati dal presente decreto, possono essere aumentati o diminuiti
secondo le modalità' previste dall'articolo 23, comma
11, della legge 3 agosto 1999, n. 265.
2. Gli aumenti e le diminuzioni
degli importi delle indennità e dei gettoni di presenza
potranno anche determinare una differenziazione nei rapporti
percentuali previsti per categorie di amministratori dal presente
decreto agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, salva l'equiparazione del
trattamento all'interno di ciascuna categoria di amministratori.
3. In ogni caso l'incremento
dei suddetti benefici economici non deve superare la percentuale
di aumento, indicata per classi demografiche di enti nell'allegata
tabella D, dell'incidenza delle spese per indennità di
funzione e gettoni di presenza determinate in applicazione del
presente decreto sulle spese correnti stanziate in bilancio.
Art. 12.
1. Le parametrazioni percentuali
disposte nel presente decreto si riferiscono in ogni caso agli
importi delle indennità di funzione del sindaco e del
presidente della provincia determinati sempre ai sensi del presente
decreto, senza tener conto dell'indennità in concreto
fissata, in eventuale aumento o riduzione.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sarà' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 aprile 2000
Registrato alla Corte dei conti
il 5 maggio 2000 Registro n. 1 Interno, foglio n. 224
- ALLEGATI:
- TABELLA A:
- Indennità di funzione
mensile dei sindaci
- Comuni fino a 1000 abitanti
2.500.000
- " da 1001 a 3000 abitanti
2.800.000
- " da 3001 a 5000 abitanti
4.200.000
- " da 5.001 a 10.000 abitanti
5.400.000
- " da 10.001 a 30.000
abitanti 6.000.000
- " da 30.001 a 50.000
abitanti 6.700.000
- " da 50.001 a 100.000
abitanti 8.000.000
- " da 100.001 a 250.000
abitanti 9.700.000
- " da 250.001 a 500.000
abitanti 11.200.000
- " oltre 500.000 abitanti
15.100.000
-
- Indennità di funzione
mensile dei presidenti della provincia
-
- Province fino a 250.000 abitanti
8.000.000
- " da 250.001 a 500.000
abitanti 9.700.000
- " da 500.001 a 1.000.000
abitanti 11.200.000
- " oltre 1.000.000 13.500.000
-
- Gettoni di presenza per
i consiglieri comunali
- Comuni fino a 1.000 abitanti
33.000
- " da 1.001 a 10.000 abitanti
35.000
- " da 10.001 a 30.000
abitanti 43.000
- " da 30.001 a 250.000
abitanti 70.000
- " da 250.001 a 500.000
abitanti 115.000
- " oltre 500.000 abitanti
200.000
-
- Gettoni di presenza per
i consiglieri provinciali
- Province fino a 250.000 abitanti
70.000
- " da 250.001 a 500.000
abitanti 90.000
- " da 500.001 a 1.000.000
abitanti 150.000
- " oltre 1.000.000 abitanti
200.000
- Tabella
B: Comuni - Rapporto tra entrate proprie (tit. I, III su totale
entrate (pag. 7)
- ...
continua Tabella B (pag. 8)
- Tabella
B1 - Province - Rapporto tra Entrate Proprie (Tit. I, III) su
Totale Entrate (pag. 9)
- ...continua
Tabella B1 (pag. 10)
- Tabella
C - Comuni - Media Pro Capite del Totale Spese Correnti (pag.
11)
- ... continua
Tabella C (pag. 12)
- Tabella
C1 - Province - Media Pro Capite del Totale Spese Correnti (pag.
13)
- ... continua
Tabella C1 (pag. 14)
- Tabella
D (pag. 15)
-
- NOTE
- Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato
e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia,
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Note alle premesse.
- - La legge 3 agosto 1999,
n. 265, in supplemento ordinario n. 149/L alla Gazzetta Ufficiale
n. 183 del 6 agosto 1999, reca: "Disposizioni in materia
di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché'
modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142".
- - Il testo dell'art. 23, comma
9, della legge 3 agosto 1999, n. 265, e' il seguente:
- "9. La misura minima
delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza
di cui al presente articolo e' determinata, senza maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro dell'interno, adottato, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e dalla programmazione economica, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nel rispetto
dei seguenti criteri:
- a) equiparazione del trattamento
per categorie di amministratori;
- b) articolazione delle indennità
in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto
conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della
percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale
delle entrate, nonché' dell'ammontare del bilancio di
parte corrente;
- c) articolazione dell'indennità
di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei
vicepresidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri
che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla
misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente
della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni
di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità'
montane sono attribuite le indennità di funzione nella
misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione
dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione
montana della comunità' montana;
- d) definizione di speciali
indennità di funzione per gli amministratori delle città'
metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse
assegnate;
- e) determinazione dell'indennità
spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni
con popolazione superiore a 10 mila abitanti, comunque non inferiore
al trattamento economico fondamentale del segretario generale
dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a
10 mila abitanti, nella determinazione dell'indennità
si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario
comunale;
- f) previsione dell'integrazione
dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia,
a fine mandato, con una somma pari a una indennità, mensile
spettante per ciascun anno di mandato".
- - Il testo dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e' il seguente:
- "3. Con decreto ministeriale
possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza
del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando
la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per le materie di competenza di più' Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
- I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle
dei regolamenti emanati dal Governo. Essi devono essere comunicati
al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Nota all'art. 2:
- - Per il testo dell'art. 23,
comma 9, della legge 3 agosto 1999, n. 265, si veda in note alle
premesse.
- Nota all'art. 3:
- - Il testo dell'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali)
come modificato dall'art. 16 della legge 3 agosto 1999, n. 265,
e' il seguente:
- "Art. 17 (Aree metropolitane).
- 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti
i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze,
Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano
con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine
alle attività' economiche, ai servizi essenziali alla
vita sociale, nonché' alle relazioni culturali e alle
caratteristiche territoriali.
- 2. Su conforme proposta degli
enti locali interessati la regione procede entro centottanta
giorni alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana.
Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il
Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, invita la regione
a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il quale procede
alla delimitazione dell'area metropolitana.
- 3. Restano ferme le citta'
metropolitane e le aree metropolitane definite dalle regioni
a statuto speciale".
- Nota all'art. 11:
- - Il testo dell'art. 23, comma
11, della legge 3 agosto 1999, n. 265, e' il seguente:
- "11. Le indennità
e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 9, possono
essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente
di giunta e di consiglio. Nel caso di incremento la spesa complessiva
risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento
di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla
dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma
9. Sono esclusi dalla possibilità' di incremento gli enti
locali in condizioni di dissesto finanziario".
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