Attività

Il contratto di locazione ad uso abitativo con finalità turistiche è un particolare contratto di locazione con durata limitata nel tempo (max 30 gg con lo stesso soggetto nell’anno solare), il cui scopo precipuo è quello di soddisfare esigenze abitative temporanee per l’unica finalità turistica, ovvero insorte in occasione di un viaggio o di un soggiorno per svago, villeggiatura, riposo o qualunque altra causa voluttuaria. È pertanto un contratto consensuale ad effetti obbligatori per mezzo del quale il locatore si obbliga a concedere al conduttore-turista, per un periodo limitato di tempo, un diritto personale di godimento su di un immobile per il fine di una vacanza, in cambio di un corrispettivo.

Le locazioni ad uso turistico non sono da considerarsi strutture turistico-ricettive ma affitti privati e, in quanto tali, afferiscono ad un ambito giuridico-normativo di competenza statale. Al riguardo, si evidenzia che le strutture turistico-ricettive tradizionali, alberghiere ed extralberghiere, ivi compresi gli esercizi di bed and breakfast (che, per definizione, sono strutture ricettive gestite da privati che consentono agli ospiti l’utilizzo di parte dell’abitazione in cui risiedono offrendo pernottamento e prima colazione), di affittacamere, nonché le case e gli appartamenti per vacanze (CAV), richiedono, invece, per l’avvio dell’attività la trasmissione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) tramite il portale Impresainungiorno e sono assoggettate a precisi obblighi amministrativi, oltre all’erogazione dei servizi di offerta turistica e ricettivi (le informazioni relative alle suddette strutture turistico-ricettive extralberghiere possono essere reperite sul sito istituzionale della Città, al link seguente: https://commercio.comune.torino.it/fare-impresa/strutture-ricettive-alloggio-e-ristorazione/).

La locazione turistica è resa, invece, in unità abitative private fornite di servizi igienici e di cucina autonoma, o in parti di esse con pari requisiti così come disposto dall’articolo 5, comma 2 della legge regionale 30 agosto 2017 n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere). L’alloggio deve pertanto essere funzionale e non è possibile affittare soltanto camere. Il discrimine tra locazione ad uso turistico e strutture ricettive è dato dall’offerta di servizi o meno. Per la locazione non è ovviamente possibile offrire servizi tipicamente alberghieri, quali la pulizia dei locali infrasettimanale, il cambio biancheria, la colazione o altri pasti. È unicamente possibile la fornitura iniziale di biancheria da letto e da bagno, mentre la pulizia dei locali deve essere effettuata ad ogni cambio di cliente e non durante la sua permanenza.

N.B.  la legge 178 del 2020 all’articolo 1, comma 595, prevede ora che il regime fiscale agevolato per le locazioni brevi, con effetto dal periodo d’imposta relativo all’anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

Consultare la scheda predisposta dalla Regione Piemonte.

Cosa occorre fare

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/turismo/offerta-ricettiva/faq-locazioni-turistiche

CODICE CIR – REGIONE PIEMONTE

il Codice Identificativo di Riconoscimento (CIR) per le locazioni turistiche è assegnato nel momento della comunicazione di avvio della locazione attraverso il servizio Locazioni Turistiche e reperibile anche successivamente alla comunicazione di cui sopra all’interno della base dati regionale del servizio Piemonte Dati Turismo (ROSS 1000) e per i dettagli si rimanda a Locazioni Turistiche

Per maggiori informazioni:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/turismo/offerta-ricettiva/locazioni-turistiche

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/turismo/offerta-ricettiva/faq-locazioni-turistiche

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/turismo/offerta-ricettiva/chiarimenti-sulla-procedura-telematica-assegnazione-cin-codice-identificativo-nazionale

ALLOGGIATI WEB – QUESTURA

Questura – Alloggiati Web

Comunicare giornalmente gli ospiti ai sensi dell’articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e del decreto del Ministro dell’interno 7 gennaio 2013 – Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive (per info: collegarsi al sito della Questura di Torino: http://questure.poliziadistato.it/it/Torino/articolo/5730ddc674834729711003 ove sono riportate le risposte a numerose FAQ e da cui possono essere scaricati i moduli per richiedere le credenziali. Nel caso di ulteriori dubbi, contattare la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Torino allo 011/5588215 ore 11,00/14,00 dal lunedì al venerdì;

IMPOSTA DI SOGGIORNO – COMUNE DI TORINO

Riscuotere e trasmettere l’imposta di soggiorno.
Per info:
http://www.comune.torino.it/soggiorno/
impostadisoggiorno@comune.torino.it

Contatti